Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27731 del 11/12/2013
Civile Sent. Sez. 1 Num. 27731 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA
SENTENZA
sul ricorso 11817-2006 proposto da:
TORNO INTERNAZIONALE S.P.A. (p.i. 10836950153), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88,
Data pubblicazione: 11/12/2013
presso l’avvocato VINTI STEFANO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato BERETTA ERNESTO,
2013
giusta procura in calce al ricorso;
–
1405
ricorrente
–
contro
FERROVIA ALIFANA E BENEVENTO NAPOLI S.R.L.,
1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
– intimati –
sul ricorso 24378-2006 proposto da:
METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., già Ferrovia Alifana
e Benevento Napoli s.r.1., in persona del legale
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso
l’avvocato SOPRANO ENRICO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale; .<•V- - 0 7-61 (4‘8 005-0- controricorrente e ricorrente incidentale contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in
persona del Ministro pro tempore, domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale
contro rappresentante pro tempore, elettivamente TORNO INTERNAZIONALE S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 875/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/03/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere 2 Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato CORSINI FEDERICA, con delega avv. VINTI, che si riporta;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato GAMBARDELLA DANIELA, con udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, inammissibilità
del ricorso incidentale. delega avv. SOPRANO, che si riporta; 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Torno Internazionale s.p.a, cui l'allora Ministero dei Trasporti aveva affidato l'appalto per l'ammodernamento della Nuova Ferrovia Alifana, convenne in giudizio il
Ministero- Gestione Governativa delle Ferrovie Alifana e Benevento-Napoli - per
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima protrattasi per oltre quattro anni.
Nel giudizio intervenne volontariamente la Ferrovia Alifana s.r.I., subentrata all'ente
committente nella titolarità del rapporto controverso.
L'adito Tribunale di Napoli respinse la domanda sul rilievo che l'appaltatrice, pur
avendo tempestivamente iscritto la riserva nel verbale di ripresa dei lavori, l'aveva
quantificata dopo tre mesi, anziché entro il termine di 15 giorni prescritto dall'art. 54
R.D. 350/1895.
L'appello proposto da Torno contro la decisione è stato rigettato dalla Corte
d'Appello di Napoli che, con sentenza del 29.3.05, ha rilevato che l'appellante,
anziché dolersi dell'inadeguatezza del termine di cui all'art. 54 cit. rispetto alla
complessità del calcolo dei maggiori oneri sopportati per la lunga durata della
sospensione , si era soffermata su una questione (quella dell'eccessiva esiguità del
termine di tre giorni intercorso fra l'iscrizione della riserva dapprima nel verbale di
ripresa dei lavori e successivamente nel registro di contabilità) priva di rilievo, atteso
che non era in contestazione in giudizio la tempestività di detta iscrizione. Ha
aggiunto che, anche interpretando le doglianze della Torno come volte a contestare
l'inapplicabilità al caso di specie del termine di quindici giorni previsto dalla legge per
la quantificazione della riserva, il periodo di tempo di tre mesi effettivamente
impiegato allo scopo non appariva giustificato, tenuto conto che l'appaltatrice
avrebbe potuto predisporre i conteggi durante la lunga sospensione e che nulla le
avrebbe vietato, una volta indicati entro i quindici giorni le cifre di compenso cui
riteneva di aver diritto e le ragioni di ciascuna richiesta, di rettificare il quantum sino sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante nel giugno del '92 e alla data di chiusura dei lavori.
La sentenza è stata impugnata dal Torno Internazionale s.p.a. con ricorso affidato a
due motivi ed illustrato da memoria, cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e Metrocampania Nordest s.r.l. (già Ferrovia Alifana e Benevento Napoli s.r.I.) hanno
resistito con separati controricorsi. Metrocampania ha inoltre proposto ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro la medesima sentenza,
devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
1) Con il primo motivo di ricorso Torno Internazionale lamenta violazione dell'art. 54
R.d. n. 350/1895 nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. Rileva che,
secondo dottrina e giurisprudenza dominanti, l'onere di esplicitare la riserva nel
termine di 15 giorni dalla data della sua iscrizione subisce una deroga nell'ipotesi dei
c.d. "fatti continuativi", in presenza dei quali l'impossibilità di determinare con
esattezza i maggiori oneri consente all'appaltatore di precisarne l'esatto ammontare
nelle successive registrazioni o, nel caso in cui la puntuale determinazione del quantum non sia ancora possibile, in sede di chiusura del conto finale. Deduce che,
seguendo l'impostazione della corte territoriale, si finirebbe col permettere
all'appaltatore di quantificare le proprie riserve indicando una qualunque cifra, anche
casuale, e pur in assenza di qualsivoglia pezza giustificativa, salva la successiva
rettifica delle richieste già formulate, e che tale modo di procedere finirebbe con
eludere la ratto e la funzione dell'onere impostogli, di immediata formulazione delle
proprie pretese, ravvisabili nell'esigenza di assicurare all'amministrazione
appaltante un efficace e continuo mezzo di controllo su tutti i fattori incidenti sulla
spesa dell'opera, nonché uno strumento di costante verifica del fondamento delle
riserve iscritte. Assume, sotto altro profilo, che la corte partenopea, fraintendendo il
contenuto dell'appello (che non conteneva alcun riferimento alla questione
dell'esiguità del termine di cui essa aveva in concreto usufruito per l'iscrizione della incidentale per un motivo ed ha depositato memoria. riserva) ha, con motivazione semplicistica ed illogica, sostanzialmente affermato che
il termine di 15 giorni di cui all'art. 54, III comma, del R.d. n. 350/1895 é derogabile,
ma che spetta al giudice del merito valutare, in via meramente discrezionale, la
congruità di quello maggiore impiegato dall'impresa per esplicitare la riserva.
La censura deve essere respinta, previa correzione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., della Il giudice a quo ha in effetti errato nel sostenere che, pur tenendo conto della
repentina ripresa dei lavori in agosto e della relativa complessità dei calcoli, il
periodo di tre mesi impiegato da Torno Internazionale per esplicitare la riserva
doveva ritenersi eccessivo. Così motivando il rigetto dell'impugnazione, la corte
territoriale ha lasciato intendere di aver (implicitamente) accertato che nella specie
ricorrevano i presupposti di fatto per ritenere l'impresa appellante esentata dal
rispetto del termine di 15 giorni di cui all'art. 54 cit. (posto che, in caso contrario,
sarebbe stato sufficiente rilevare in sentenza che il termine era stato superato) e di
aver fondato la propria decisione sull'assunto (non ricavabile da alcuna disposizione
normativa, neppure in via di interpretazione) che, anche in siffatta ipotesi, spetta in
ogni caso al giudice, in base ad una valutazione meramente discrezionale, di
determinare la giusta durata del maggior termine impiegato dall' appaltatore per
quantificare le proprie pretese.
La questione, in realtà, andava affrontata e risolta alla luce del semplice rilievo
dell'infondatezza della tesi della Torno, dovendosi escludere che il principio
giurisprudenziale da essa invocato potesse trovare applicazione nella specifica
fattispecie dedotta in giudizio.
La ricorrente dimentica, infatti, che l'onere per l'appaltatore di tempestiva iscrizione
della riserva per i maggiori costi sostenuti e/o per il pregiudizio derivatogli dalla
sospensione sorge sin dal momento in cui la potenzialità dannosa della stessa risulti
concretamente percepibile secondo un criterio di ordinaria diligenza (Cass. nn.
17083/08, 15693/08, 5540/04, 15485/00, 13038/99, 4502/98, 10502/98); tale motivazione che sorregge la decisione impugnata. momento, pertanto, non va necessariamente collegato alla cessazione della
sospensione ed alla ripresa dei lavori, ma, al contrario, ben può coincidere con la
data di inizio della sospensione medesima (che si manifesti, ad es., fin dall'origine
illegittima) od intervenire nel corso di questa.
Ed è appunto in tali ipotesi ( ovvero in presenza del c.d. "fatto dannoso che ha dato luogo all'iscrizione della riserva renderebbe impossibile o
estremamente difficoltoso per l'appaltatore quantificare il pregiudizio subito entro il
termine di quindici giorni previsto dal III comma dell'art. 54 R.d. n. 350/1895, che la
giurisprudenza ammette che la riserva possa essere esplicitata anche nelle
successive registrazioni o, nel caso in cui la puntuale determinazione del quantum
non sia ancora possibile, in sede di chiusura del conto finale.
Viceversa, allorché, come avvenuto nel caso di specie, il fatto continuativo
potenzialmente pregiudizievole sia ormai venuto a cessare, non ricorre più alcuna
ragione impeditiva della concreta quantificazione del danno e l'appaltatore, che ha
avuto modo, durante il tempo trascorso dall'inizio alla fine del periodo di
sospensione, di valutare i maggiori costi e le perdite subite per effetto della stessa, è
tenuto ad esplicitare la riserva entro il termine di legge.
2) Col secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 116 c.p.c. e
errata od omessa valutazione dei documenti versati in atti, lamenta che la corte
territoriale l'abbia ritenuta decaduta dalla possibilità di esplicitare la riserva, ed abbia
conseguentemente respinto la sua domanda risarcitoria, senza considerare che
l'ente appaltante non aveva mai eccepito la mancata osservanza del termine di cui
all'art. 54 III comma cit., in tal modo rinunciando ad avvalersi della decadenza.
Il motivo va dichiarato inammissibile, siccome volto a sollevare per la prima volta,
nella presente sede di legittimità, una questione che non risulta aver formato oggetto
di discussione nei precedenti gradi di merito e che, essendo stata, peraltro, decisa
dal giudice di primo grado in senso contrario a quello dedotto dalla ricorrente, con continuativo"), in cui il perdurare nel tempo della situazione potenzialmente dannosa statuizione implicita non impugnata dalla Torno in sede d'appello, risulterebbe
comunque coperta da giudicato interno.
Parimenti inammissibile, attesa la sua assoluta genericità, è il motivo di ricorso
incidentale con il quale Metrocampania si duole della pronuncia di compensazione
delle spese del giudizio d'appello. dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello
incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio,
che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori, in favore di
Metrocampania Nordest s.r.l. ed in € 4200, oltre spese prenotate a debito, in favore
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Roma, 26 settembre 2013.
Il c s. est. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da