Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27731 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27731 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 11817-2006 proposto da:
TORNO INTERNAZIONALE S.P.A. (p.i. 10836950153), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88,

Data pubblicazione: 11/12/2013

presso l’avvocato VINTI STEFANO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato BERETTA ERNESTO,
2013

giusta procura in calce al ricorso;

1405

ricorrente

contro

FERROVIA ALIFANA E BENEVENTO NAPOLI S.R.L.,

1

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;
– intimati –

sul ricorso 24378-2006 proposto da:
METROCAMPANIA NORDEST S.R.L., già Ferrovia Alifana
e Benevento Napoli s.r.1., in persona del legale

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso
l’avvocato SOPRANO ENRICO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale; .<•V- - 0 7-61 (4‘8 005-0- controricorrente e ricorrente incidentale contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente al ricorso incidentale contro rappresentante pro tempore, elettivamente TORNO INTERNAZIONALE S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 875/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/03/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/2013 dal Consigliere 2 Dott. MAGDA CRISTIANO; udito, per la ricorrente, l'Avvocato CORSINI FEDERICA, con delega avv. VINTI, che si riporta; udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avvocato GAMBARDELLA DANIELA, con udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale. delega avv. SOPRANO, che si riporta; 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Torno Internazionale s.p.a, cui l'allora Ministero dei Trasporti aveva affidato l'appalto per l'ammodernamento della Nuova Ferrovia Alifana, convenne in giudizio il Ministero- Gestione Governativa delle Ferrovie Alifana e Benevento-Napoli - per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illegittima protrattasi per oltre quattro anni. Nel giudizio intervenne volontariamente la Ferrovia Alifana s.r.I., subentrata all'ente committente nella titolarità del rapporto controverso. L'adito Tribunale di Napoli respinse la domanda sul rilievo che l'appaltatrice, pur avendo tempestivamente iscritto la riserva nel verbale di ripresa dei lavori, l'aveva quantificata dopo tre mesi, anziché entro il termine di 15 giorni prescritto dall'art. 54 R.D. 350/1895. L'appello proposto da Torno contro la decisione è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Napoli che, con sentenza del 29.3.05, ha rilevato che l'appellante, anziché dolersi dell'inadeguatezza del termine di cui all'art. 54 cit. rispetto alla complessità del calcolo dei maggiori oneri sopportati per la lunga durata della sospensione , si era soffermata su una questione (quella dell'eccessiva esiguità del termine di tre giorni intercorso fra l'iscrizione della riserva dapprima nel verbale di ripresa dei lavori e successivamente nel registro di contabilità) priva di rilievo, atteso che non era in contestazione in giudizio la tempestività di detta iscrizione. Ha aggiunto che, anche interpretando le doglianze della Torno come volte a contestare l'inapplicabilità al caso di specie del termine di quindici giorni previsto dalla legge per la quantificazione della riserva, il periodo di tempo di tre mesi effettivamente impiegato allo scopo non appariva giustificato, tenuto conto che l'appaltatrice avrebbe potuto predisporre i conteggi durante la lunga sospensione e che nulla le avrebbe vietato, una volta indicati entro i quindici giorni le cifre di compenso cui riteneva di aver diritto e le ragioni di ciascuna richiesta, di rettificare il quantum sino sospensione dei lavori, disposta dalla stazione appaltante nel giugno del '92 e alla data di chiusura dei lavori. La sentenza è stata impugnata dal Torno Internazionale s.p.a. con ricorso affidato a due motivi ed illustrato da memoria, cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Metrocampania Nordest s.r.l. (già Ferrovia Alifana e Benevento Napoli s.r.I.) hanno resistito con separati controricorsi. Metrocampania ha inoltre proposto ricorso MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 1) Con il primo motivo di ricorso Torno Internazionale lamenta violazione dell'art. 54 R.d. n. 350/1895 nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata. Rileva che, secondo dottrina e giurisprudenza dominanti, l'onere di esplicitare la riserva nel termine di 15 giorni dalla data della sua iscrizione subisce una deroga nell'ipotesi dei c.d. "fatti continuativi", in presenza dei quali l'impossibilità di determinare con esattezza i maggiori oneri consente all'appaltatore di precisarne l'esatto ammontare nelle successive registrazioni o, nel caso in cui la puntuale determinazione del quantum non sia ancora possibile, in sede di chiusura del conto finale. Deduce che, seguendo l'impostazione della corte territoriale, si finirebbe col permettere all'appaltatore di quantificare le proprie riserve indicando una qualunque cifra, anche casuale, e pur in assenza di qualsivoglia pezza giustificativa, salva la successiva rettifica delle richieste già formulate, e che tale modo di procedere finirebbe con eludere la ratto e la funzione dell'onere impostogli, di immediata formulazione delle proprie pretese, ravvisabili nell'esigenza di assicurare all'amministrazione appaltante un efficace e continuo mezzo di controllo su tutti i fattori incidenti sulla spesa dell'opera, nonché uno strumento di costante verifica del fondamento delle riserve iscritte. Assume, sotto altro profilo, che la corte partenopea, fraintendendo il contenuto dell'appello (che non conteneva alcun riferimento alla questione dell'esiguità del termine di cui essa aveva in concreto usufruito per l'iscrizione della incidentale per un motivo ed ha depositato memoria. riserva) ha, con motivazione semplicistica ed illogica, sostanzialmente affermato che il termine di 15 giorni di cui all'art. 54, III comma, del R.d. n. 350/1895 é derogabile, ma che spetta al giudice del merito valutare, in via meramente discrezionale, la congruità di quello maggiore impiegato dall'impresa per esplicitare la riserva. La censura deve essere respinta, previa correzione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., della Il giudice a quo ha in effetti errato nel sostenere che, pur tenendo conto della repentina ripresa dei lavori in agosto e della relativa complessità dei calcoli, il periodo di tre mesi impiegato da Torno Internazionale per esplicitare la riserva doveva ritenersi eccessivo. Così motivando il rigetto dell'impugnazione, la corte territoriale ha lasciato intendere di aver (implicitamente) accertato che nella specie ricorrevano i presupposti di fatto per ritenere l'impresa appellante esentata dal rispetto del termine di 15 giorni di cui all'art. 54 cit. (posto che, in caso contrario, sarebbe stato sufficiente rilevare in sentenza che il termine era stato superato) e di aver fondato la propria decisione sull'assunto (non ricavabile da alcuna disposizione normativa, neppure in via di interpretazione) che, anche in siffatta ipotesi, spetta in ogni caso al giudice, in base ad una valutazione meramente discrezionale, di determinare la giusta durata del maggior termine impiegato dall' appaltatore per quantificare le proprie pretese. La questione, in realtà, andava affrontata e risolta alla luce del semplice rilievo dell'infondatezza della tesi della Torno, dovendosi escludere che il principio giurisprudenziale da essa invocato potesse trovare applicazione nella specifica fattispecie dedotta in giudizio. La ricorrente dimentica, infatti, che l'onere per l'appaltatore di tempestiva iscrizione della riserva per i maggiori costi sostenuti e/o per il pregiudizio derivatogli dalla sospensione sorge sin dal momento in cui la potenzialità dannosa della stessa risulti concretamente percepibile secondo un criterio di ordinaria diligenza (Cass. nn. 17083/08, 15693/08, 5540/04, 15485/00, 13038/99, 4502/98, 10502/98); tale motivazione che sorregge la decisione impugnata. momento, pertanto, non va necessariamente collegato alla cessazione della sospensione ed alla ripresa dei lavori, ma, al contrario, ben può coincidere con la data di inizio della sospensione medesima (che si manifesti, ad es., fin dall'origine illegittima) od intervenire nel corso di questa. Ed è appunto in tali ipotesi ( ovvero in presenza del c.d. "fatto dannoso che ha dato luogo all'iscrizione della riserva renderebbe impossibile o estremamente difficoltoso per l'appaltatore quantificare il pregiudizio subito entro il termine di quindici giorni previsto dal III comma dell'art. 54 R.d. n. 350/1895, che la giurisprudenza ammette che la riserva possa essere esplicitata anche nelle successive registrazioni o, nel caso in cui la puntuale determinazione del quantum non sia ancora possibile, in sede di chiusura del conto finale. Viceversa, allorché, come avvenuto nel caso di specie, il fatto continuativo potenzialmente pregiudizievole sia ormai venuto a cessare, non ricorre più alcuna ragione impeditiva della concreta quantificazione del danno e l'appaltatore, che ha avuto modo, durante il tempo trascorso dall'inizio alla fine del periodo di sospensione, di valutare i maggiori costi e le perdite subite per effetto della stessa, è tenuto ad esplicitare la riserva entro il termine di legge. 2) Col secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 116 c.p.c. e errata od omessa valutazione dei documenti versati in atti, lamenta che la corte territoriale l'abbia ritenuta decaduta dalla possibilità di esplicitare la riserva, ed abbia conseguentemente respinto la sua domanda risarcitoria, senza considerare che l'ente appaltante non aveva mai eccepito la mancata osservanza del termine di cui all'art. 54 III comma cit., in tal modo rinunciando ad avvalersi della decadenza. Il motivo va dichiarato inammissibile, siccome volto a sollevare per la prima volta, nella presente sede di legittimità, una questione che non risulta aver formato oggetto di discussione nei precedenti gradi di merito e che, essendo stata, peraltro, decisa dal giudice di primo grado in senso contrario a quello dedotto dalla ricorrente, con continuativo"), in cui il perdurare nel tempo della situazione potenzialmente dannosa statuizione implicita non impugnata dalla Torno in sede d'appello, risulterebbe comunque coperta da giudicato interno. Parimenti inammissibile, attesa la sua assoluta genericità, è il motivo di ricorso incidentale con il quale Metrocampania si duole della pronuncia di compensazione delle spese del giudizio d'appello. dispositivo. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori, in favore di Metrocampania Nordest s.r.l. ed in € 4200, oltre spese prenotate a debito, in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Roma, 26 settembre 2013. Il c s. est. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da

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