Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27731 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9016/2019 proposto da:

K.B., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CATERINA BOZZOLI, giusta procura speciale estesa in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 2375/2018,

depositata in data 25.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21.10.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

K.B. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto con citazione avverso l’ordinanza emessa in data 28.4.2016 dal Tribunale di Venezia in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 702 quater c.p.c., per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello avverso l’ordinanza emessa all’esito del rito sommario di cognizione monocratico ex art. 702 bis c.p.c., proposto ex art. 702 quater c.p.c., anzichè con ricorso, con atto di citazione, depositato in Cancelleria ed iscritto a ruolo in data 18.5.2017;

1.2. l’esame degli atti consentito a questa Corte in ragione del vizio dedotto ha consentito di accertare che, come deduce il ricorrente, l’ordinanza del Tribunale, con cui è stata rigettata la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, è stata comunicata a mezzo PEC in data 13.4.2017 e l’appello è stato notificato il 10 maggio successivo, entro il termine di trenta giorni;

1.3. la valutazione della tempestività del gravame dovrà esser effettuata dal giudice del rinvio non già in riferimento al principio (Cass. n. 23108 del 2017; n. 17420 del 2017), secondo cui anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, ma al lume del sopravvenuto principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 28575 del 2018), con cui si è, invece, ritenuto che nel regime del D.Lgs. n. 142 del 2011, art. 19, risultante dalle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., deve esser introdotto con ricorso e non con citazione, con la precisazione che tale nuovo principio di diritto costituisce overrulling processuale;

1.4. le Sezioni Unite hanno, in particolare, evidenziato che fin dall’entrata in vigore della nuova previsione normativa (D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f)) il giudice del merito avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente dalla modifica normativa improvvisa e dissonante con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante- per l’appello pure nei casi, come questo, di silenzio di un’apposita previsione, e pertanto valutare “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione (ove introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie) come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U., Sentenza n. 15144 del 2011);

2. la pronuncia impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che esaminerà l’intera vertenza facendo applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà a statuire anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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