Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27730 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 29/10/2019), n.27730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18933/2017 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO, 190 SC. A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CODINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2936/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/02/2017 R.G.N. 2302/2014.

Fatto

RILEVATO

1. Che la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di M.M. intesa all’accertamento della illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro intimata da Poste Italiane s.p.a. in conseguenza della cassazione della sentenza della Corte di appello di Campobasso – confermativa di quella di primo grado – che, ritenuta la illegittimità del termine apposto al primo dei due contratti inter partes, aveva condannato la società Poste Italiane alla riammissione in servizio del M. ed al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora oltre che alla regolarizzazione contributiva;

1.1. che la statuizione di conferma è stata fondata sulla sostanziale irrilevanza, in assenza di successivo negozio transattivo, della dichiarazione di adesione prestata dal M. all’accordo aziendale in data 10.7.2008 stipulato da Poste Italiane s.p.a. con le Organizzazioni sindacali, inteso a favorire, previa stipula di accordo conciliativo, il consolidamento della posizione dei lavoratori riammessi in servizio in seguito a provvedimento giudiziale; il M., infatti, per ben due volte (delle quali solo la prima giustificata da motivi di salute), non si era presentato all’invito formulatogli dalla società per procedere alle operazioni necessarie al consolidamento del rapporto di lavoro; l’accordo sindacale, in quanto privo della necessaria completezza, non configurava – come sostenuto, invece, dal M. – un’offerta al pubblico e, pertanto, non poteva ingenerare nel lavoratore alcuna legittima aspettativa di assunzione;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Ma.Mi. sulla base di quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso;

3. che entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art. 1336 c.c., censura la sentenza impugnata per non avere considerato che il M. già da anni risultava inserito nel tessuto produttivo dell’azienda (per cui erano determinati gli elementi essenziali del rapporto, quali l’orario, delle mansioni della qualifica e della retribuzione) e che il testo dell’Accordo aziendale prevedeva l’impegno di Poste Italiane a consolidare i rapporti di lavoro anche qualora fosse stato nel frattempo emesso un provvedimento giudiziale che avrebbe potuto comportare la estromissione;

2. che con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto controverso e decisivo rappresentato dalla completezza relativa agli estremi essenziali del contratto da concludere per il tramite del “rinvio” al contratto a tempo determinato, censurando la sentenza impugnata per non avere valutato l’argomentazione spesa in prime e seconde cure da esso ricorrente circa la possibilità di rinvio per relationem al contratto già in essere tra le parti;

3. che con il terzo motivo deduce la illegittimità della sentenza per omesso esame della giustificazione addotta in riferimento alla mancata presentazione alle convocazioni da parte di Poste. Premesso che la Corte di merito aveva ritenuto che solo la mancata presentazione alla prima di tali convocazioni era stata giustificata dal M. assume, in relazione alla mancata presentazione alla seconda convocazione – per il giorno 22 marzo 2009 -, che la stessa era giustificata da malattia come risultante dalla certificazione medica in atti (nota all’azienda datrice), circostanza che asserisce trascurata dal giudice del merito con conseguente travisamento del comportamento del M. erroneamente ascritto in sentenza ad un disinteresse dello stesso alla prosecuzione del rapporto;

4. che con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’accordo sindacale 10/7/2008 in base al quale sostiene – il consolidamento del rapporto di lavoro di lavoro scaturiva dalla mera adesione all’accordo aziendale da parte del lavoratore; in tale contesto la prevista conciliazione in sede sindacale si configurava quale atto conclusivo della regolazione definitiva dei rapporti economici tra le parti conseguente alla rinunzia a tutti i giudizi pendenti ed alla restituzione delle somme;

5. che il primo ed il quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili per la dirimente considerazione che, in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, parte ricorrente non indica nè la sede di produzione dell’accordo aziendale nè ne trascrive o riassume il contenuto in termini idonei a dare contezza delle censure articolate, come prescritto (Cass. n. 195 del 2016, Cass. n. 26174 del 2014, Cass. n. 22607 del 2014). La sentenza impugnata ha escluso, infatti, che l’accordo in questione configurasse un’offerta al pubblico da parte di Poste e mostrato di convenire con la sentenza di prime cure sulla necessità di completamento dell’iter assunzionale con la verifica dei requisiti necessari (v. sentenza pag. 5,). In altri termini, il giudice di secondo grado è chiaro nell’affermare che la mera adesione all’accordo aziendale, a prescindere dal difetto di completezza degli elementi essenziali del contratto da stipulare in sede conciliativa, non è inidonea a determinare la costituzione del rapporto. La interpretazione della portata dell’accordo aziendale, condivisa dal giudice di appello, non risulta validamente censurata neppure sotto il profilo della errata applicazione dei criteri legali di interpretazione stante la generica evocazione degli stessi in termini inidonei a dare contezza dell’errore del giudice di appello, secondo quanto chiarito da questa Corte (Cass. n. 19044 del 2010, Cass. n. 15604 del 2007, in motivazione, Cass. n. 4178 del 2007);

6. che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto la denunzia di vizio motivazionale non è conforme all’attuale configurazione del mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale esige che il fatto del quale si denunzia omesso esame si configuri quale fatto storico fenomenico laddove la doglianza di parte ricorrente è incentrata sulla mancata considerazione dell’argomentazione intesa ad evidenziare la possibilità di individuare per relationem degli elementi essenziali del contratto;

7. che il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata ha ritenuto che l’atteggiamento del lavoratore, non presentatosi per ben due volte (della quale solo la prima adducendo una giustificazione legata a motivi sanitari) per la stipulazione del contratto di lavoro, costituisse espressione di disinteresse alla stipula del contratto, così mostrando ancora una volta di aderire alla ricostruzione operata dal Tribunale (v. sentenza pag. 6). Ne deriva che ogni verifica del dedotto vizio motivazionale risulta preclusa alla luce della regola, emergente dal combinato disposto dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5 – applicabile ratione temporis per essere il ricorso in appello stato depositato in epoca successiva all’11 settembre 2012 – secondo la quale la sentenza di appello che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme) non è censurabile con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

8. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

9. che le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza;

10. che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti – principale ed incidentale – dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi principale ed incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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