Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27730 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7796/2019 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato BEATRICE RIGOTTI, giusta procura speciale estesa in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 3067/2018,

depositata in data 9.11.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21.10.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

E.S. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia ne aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 26.5.2017 dai Tribunale di Venezia in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. b), per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il narrato del richiedente (circa la fuga dal Paese d’origine in conseguenza delle minacce ricevute dai parenti del compagno di viaggio, rimasto ucciso in incidente stradale causato dal ricorrente) avesse unicamente “rilievo di diritto penale (omicidio colposo) e privato (risarcimento del danno)”, e che non sussistesse alcun effettivo pericolo in caso di rientro nel Paese d’origine;

1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con riguardo alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), avendo la Corte territoriale respinto la richiesta in violazione degli elementi di prova con riferimento ai riscontri esterni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, omettendo di prendere in considerazione le condizioni generali del Paese d’origine;

1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno accolte;

1.4. la Corte di appello, partendo dalla premessa che “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e che i rischi di danno grave sono tipizzati dello stesso D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale), ne ha escluso la ricorrenza nella fattispecie, in cui si verteva nell’ambito di una questione di carattere privatistico, come dianzi riassunta;

1.5. a tale riguardo nell’atto di appello era stato evidenziato, con precisa citazione delle fonti, che in Nigeria c’è una bassa presenza della polizia ed un alto tasso di corruzione;

1.6. i Giudici di merito, tuttavia, pur ritenendo credibile la vicenda narrata, hanno omesso qualsiasi accertamento sulla mancata protezione della polizia, riferendo unicamente circa l’insussistenza di una situazione di violenza diffusa e generalizzata nella regione d’origine del ricorrente (Edo State);

1.7. il provvedimento impugnato è composto in larga parte di riproduzione di norme e di valutazioni di carattere generale, applicabili a qualsiasi fattispecie, prive di qualsiasi riferimento alla vicenda concreta, esattamente riprodotta nel ricorso e formante oggetto delle allegazioni specifiche del giudizio di merito, e si omette, nonostante le specifiche allegazioni di parte, qualsiasi accertamento sull’effettività delle denunce alla Polizia, e sulla sua capacità di proteggere da aggressioni o violenze di terze nonchè sul grado di corruttibilità del sistema giudiziario come specificamente allegato dal ricorrente;

1.8. tale omissione è tanto più decisiva considerando che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, comunque con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (tra le altre: Cass. 15 febbraio 2018, n. 3758);

1.9. tale situazione generale non è stata valutata criticamente in relazione a tutte le protezioni richieste risultando giustapposta alle conclusioni negative assunte dal Tribunale, senza alcun collegamento logico-argomentativo tra gli accertamenti fattuali e la soluzione di carattere generale ed astratta assunta per rigettare le domande proposte

2. l’accoglimento del primo e secondo motivo determina l’assorbimento del terzo relativamente alla protezione umanitaria;

3. alla cassazione del provvedimento impugnato segue il rinvio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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