Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2773 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 16/10/2009, dep. 08/02/2010), n.2773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19278/2008 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

TREDICINE Sergio, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO Alessandro, VALENTE

NICOLA, GIOVANNA BIONDI, CLEMENTINA PULLI, giusta procura in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7562/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

23/10/07, depositata il 07/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su impugnazione dell’INPS, e di quella incidentale di G. F., la Corte di appello di Napoli con sentenza depositata il 7 novembre 2007, in parziale riforma della decisione di primo grado, che aveva riconosciuto all’appellato l’assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal 1 maggio 1999, ha modificato la decorrenza della prestazione spostandola al 1 settembre 2006.

A tale conclusione il giudice del gravame è pervenuto, avendo prestato adesione al parere del consulente tecnico di ufficio, nominato in appello. Questi aveva evidenziato che la patologia di maggiore significato nosologico, costituita dalla malattia cerebrovascolare, era stata accertata solo nell'(OMISSIS), a seguito di ricovero ospedaliero, e che essa, associata alle ulteriori affezioni relative all’apparato visivo e respiratorio, comprometteva in misura superiore ai due terzi la capacità lavorativa dell’assicurato in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, mentre l’affezione neoplastica, su cui era stato basato il giudizio di invalidità espresso in prime cure, con riferimento alla valutazione contenute nelle tabelle del D.M. 5 febbraio 1992, era stata risolta con l’intervento chirurgico eseguito, senza che si fossero manifestate forme di replicazione durante i successivi otto anni, e quindi il consulente di ufficio ha negato che quella affezione potesse avere una qualsiasi incidenza, sotto il profilo funzionale, sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

Di questa sentenza G.F. ha chiesto la cassazione con ricorso affidato ad un motivo, enunciando il quesito di diritto.

L’INPS ha depositato procura al difensore.

Essendosi ravvisata la sussistenza dei presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio è stata redatta la relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata ai difensori delle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo, pur denunciando nella rubrica anche la violazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, artt. 1 e 2, s’incentra in realtà sul vizio di motivazione, altresì riportato in rubrica, ritenuta carente dal ricorrente, per essersi il giudice del merito riportato in modo acritico alla relazione dell’ausiliare nominato in appello, escludendo così il ricorso anche analogico alle tabelle di valutazione del D.M. 5 febbraio 1992, e senza dare conto della metodologia seguita per determinare l’invalidità.

Come rilevato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., la censura è in tutta evidenza priva di fondamento.

Nella relazione si è osservato quanto segue.

“Esclusa, come pure riconosce il ricorrente, l’efficacia vincolante delle richiamate tabelle valutative nella diversa materia delle prestazioni previdenziali erogate dall’INPS, con l’impossibilità di un’applicazione automatica, in tale materia, delle percentuali di invalidità là indicate (cfr. Cass. 26 giugno 1999 n. 6544), il consulente di ufficio, e il giudice del merito che le sue conclusioni ha condiviso, ha accertato che la patologia tumorale richiamata dall’assicurato (seminoma testicolare), una volta eseguito con esito favorevole l’intervento chirurgico e riscontrata la mancanza di reiterazione della malattia nell’arco dei successivi otto anni, non poteva avere alcuna incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato, invece ridotta per il problema cerebrovascolare sopravvenuto nell'(OMISSIS)”.

“E la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che qualora il giudice di appello, esaminando i risultati di due successive consulenze tecniche di ufficio fra loro contrastanti, aderisca al parere del secondo consulente respingendo quello del primo, la motivazione della sentenza è sufficiente, anche se tale adesione non sia specificamente giustificata, ove il parere cui è prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili aliunde, essendo invece necessaria una specifica giustificazione nella diversa ipotesi di adesione alle conclusioni della prima di due divergenti consulenze tecniche disposte dallo stesso giudice (Cass. 15 maggio 2004 n. 9300).

D’altra parte, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, ove il giudice del merito abbia fondato la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, eventuali lacune ed errori della consulenza si riflettono sulla sentenza, viziandone la motivazione, solo quando si tratti di carenze e deficienze diagnostiche, di incongruenze ed affermazioni illogiche o scientifiche errate, e non già di semplici difformità tra il significato ed il valore attribuiti dal consulente a determinati dati e fatti patologici ed il significato ed il valore agli stessi elementi attribuiti alla parte (v. fra le altre, Cass. 11 gennaio 2000 n. 225, 9 marzo 2001 n. 3519, 22 agosto 2002 n. 12406, 22 maggio 2004 n. 9869, 20 agosto 2004 n. 16392, 22 febbraio 2006 n. 3881), così risolvendosi, in definitiva, la censura proposta dall’assicurato”.

Le riferite argomentazioni sono condivise dal Collegio, e non avendo il ricorrente mosso alcuna osservazione in merito alla relazione di cui innanzi, si deve concludere per il rigetto del ricorso.

Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, poichè, a parte l’applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., l’INPS, limitatosi a depositare la procura al difensore, senza che questi sia comparso all’udienza fissata per la Camera di consiglio, non ha in concreto espletato alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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