Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2773 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 06/02/2020), n.2773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36115-2018 proposto da:

M.P., RICORSO NON NOTIFICATO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BRESCIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1778/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.P. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Brescia, che ha dichiarato inammissibile l’appello contro la sentenza del giudice di Pace, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente contro verbale relativo a violazione del codice della strada contestata dalla Polizia Locale di Brescia.

Il ricorso è proposto sulla base di un unico motivo.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380 – bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

La proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate in grado d’appello in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, non si sottrae alle ordinarie regole procedurali, stante l’inesistenza in tale decreto di qualsivoglia disposizione peculiare in ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso (lo stesso dicasi per la disciplina previgente).

Consegue che anche in tale materia si impone la preventiva notificazione del ricorso per cassazione quale presupposto essenziale per la instaurazione del contraddittorio e l’avvio del procedimento di impugnazione.

Il presente ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto depositato direttamente in cancelleria il 21 dicembre 2018, senza la preventiva notificazione alla controparte.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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