Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2773 del 06/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2773 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PETITTI STEFANO

ORDINANZA

Lavoro autonomo

sul ricorso proposto da:
BOUVIER Giovanna (BVR GNN 33B43 E463L), rappresentata e difesa per procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Giuseppe e Renato Siringo, domiciliata in Roma,
Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;
– ricorrente
contro
TRAVERSO Mauro;
– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n.
1325/10 depositata in data 24 dicembre 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti, alla presenza del Pubblico Ministe-

9’330

Data pubblicazione: 06/02/2014

ro, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che nulla ha osservato.
Ritenuto che con atto di citazione notificato in data
10 novembre 1999 Bouvier Giovanna conveniva in giudizio

vo emesso a favore dello stesso dal Tribunale di Genova in
data 21 settembre 1999, per il pagamento di una somma a titolo di compenso per l’attività di direttore dei lavori
svolta dal Traverso, contestando l’assegnazione di detto
incarico;
che il Tribunale di Genova confermava il decreto opposto, ponendo a carico della attrice le spese del giudizio;
che la Bouvier interponeva tempestivo appello, per
chiedere la riforma della sentenza di prime cure e
l’accoglimento delle istanze rigettate dal Tribunale, denunziando l’erroneità delle statuizioni contenute nella
sentenza gravata;
che la Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1325
del 2010, confermava la sentenza di primo grado;
che Bouvier Giovanna ha quindi proposto ricorso per la
cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo,
con il quale si lamenta violazione di

legge e vizio di mo-

tivazione (art. 360, n. 3 e 5, cod. proc. civ.), rispetto
agli articoli 116 cod. proc. civ., 228 cod. proc. civ.,
2697 cod. civ., per avere la Corte d’Appello erroneamente

Traverso Mauro, proponendo opposizione al decreto ingiunti-

ritenuto che il conferimento, da parte sua, dell’incarico
di Direttore dei Lavori al sig. Traverso Mauro;
che il Traverso non ha svolto attività difensiva;
che, essendosi ravvisate le condizioni per la tratta-

relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è
stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la

seguente proposta di decisione:
«E (.4] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso vengono sollevate diverse questioni che sono, tuttavia, tra loro connesse.
Parte ricorrente contesta la ricostruzione svolta dalla
Corte territoriale, che ha ritenuto di confermare le statuizioni della sentenza di primo grado, relative alla prova
dell’avvenuto conferimento dell’incarico di direzione dei
lavori al Sig. Traverso.
Il motivo di ricorso è inammissibile perché la ricorrente
sottopone a questa Corte una propria, diversa, valutazione
degli elementi di prova rispetto a quella effettuata dalla
Corte d’appello. Seppure la ricorrente dia conto, nel ricorso, di essere ben al corrente della non proponibilità di
un nuovo giudizio sulle risultanze probatorie, essa non
produce una critica alla logicità della motivazione della
Corte territoriale, nella parte in cui ha inferito conse-

zione del ricorso in camera di consiglio è stata redatta

guenze che non avrebbero potuto inferirsi in base ad una
logica e corretta valutazione delle risultanze della istruttoria (sui limiti della censura della motivazione delle valutazioni probatorie, v. Cass. n. 15156 del 2011).

nianze poste a fondamento del convincimento dei giudici di
merito in ordine alla prova del diritto vantato
dall’originario opposto, attuale intimato, senza tuttavia
dimostrare la illogicità o arbitrarietà di tale giudizio.
In particolare, deve rilevarsi che la stessa ricorrente ammette nel ricorso di avere mandato, tramite il suo legale,
una lettera al Traverso, nella quale, da un lato, escludeva
la richiesta di compenso, dall’altro, si riservava di agire
per i danni per la realizzazione dell’opera. Orbene, trattandosi di vizi del lavoro eseguito dall’impresa Verrecchia, la responsabilità del Traverso ad altro titolo non
avrebbe potuto essere configurata che presupponendo il conferimento dell’incarico di direzione dei lavori, del cui
conferimento si discute.
Si ritengono, quindi, sussistenti le condizioni per la
trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi
dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dovendo il ricorso essere dichiarato inammissibile»;
che il Collegio condivide la proposta di decisione, non
apparendo le osservazioni svolte dalla ricorrente nella me-

4

La ricorrente contesta poi l’attendibilità delle testimo-

moria depositata in prossimità dell’adunanza camerale idonee ad indurre ad una diversa conclusione;
che la ricorrente ravvisa, infatti, un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ciò che la Corte

in un diverso giudizio intercorso tra la stessa ricorrente
e il titolare della impresa che aveva eseguito i lavori;
che, al contrario di quanto sostiene la ricorrente, la
Corte d’appello ha dato conto sia della non opponibilità
della detta consulenza al Traverso, essendo questi rimasto
estraneo a quel giudizio, sia, e comunque, della inidoneità
della relazione a fornire elementi utili dal momento che
dalla stessa non emergeva la sussistenza di vizi nelle opere eseguite, ma unicamente il mancato completamento delle
opere stesse;
che, dunque, il denunciato vizio di motivazione deve
ritenersi insussistente;
che quindi il ricorso deve essere rigettato;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo
l’intimato svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il
10 dicembre 2013.

d’appello non avrebbe ritenuto utilizzabile la CTU svolta

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