Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2773 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2773 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CARBONE ENRICO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3096/2017 R.G. proposto da
brio Gaetano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Altieri e
Daniela Cutarelli, elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Roma alla via Sicilia n. 66, per procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– resistente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 6524/49/16 depositata il 7 luglio 2016.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Enrico Carbon
nell’adunanza ex art. 380-bis c.p.c. del 10 gennaio 2018.

1

‘-Q)

Data pubblicazione: 05/02/2018

ATTESO CHE
– Circa il trattamento fiscale di polizze miste accese in suo favore
dall’istituto assicurativo datore di lavoro, Gaetano Iorio impugna
per cassazione la sentenza che ha accolto l’appello erariale,
qualificato le polizze in senso previdenziale e negato il rimborso

– Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 6 I.
482/1985, art. 17 d.P.R. 917/1986, per aver il giudice d’appello
equiparato le somme assicurate ad accantonamenti di
trattamento fine rapporto come tali soggetti a tassazione
separata; il secondo motivo denuncia error in procedendo, per
aver il giudice d’appello dato rilevanza a un’inesistente
coincidenza tra scadenza della polizza assicurativa e cessazione
del rapporto lavorativo.
– Non ricorrono i presupposti per la definizione della controversia a
norma dell’art. 375 c.p.c.
P. Q. M.
Rimette la causa alla Quinta Sezione Civile.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.

delle ritenute a tassazione separata.

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