Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27729 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6649/2019 proposto da:

M.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

ALESSANDRO BRANDONI, giusta procura speciale estesa in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ANCONA n. 1592/2018,

depositata in data 2.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21.10.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

M.Y. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Ancona ne aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 9.5.2017 dal Tribunale di Ancona in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con unico motivo di ricorso si lamenta vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, commi 1 e 1 bis e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, per l’erronea esclusione, da parte della Corte territoriale, della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo stato adeguatamente considerato lo stato di vulnerabilità del ricorrente, fuggito dal paese di origine (Bangladesh), a causa delle persecuzioni subite, in quanto appartenente al maggior partito politico di opposizione, da parte di esponenti del partito politico di governo, e non essendo stata effettuata la necessaria valutazione comparativa tra l’integrazione raggiunta in Italia e la situazione con riferimento al Paese d’origine;

1.2. la Corte territoriale, ritenuto preliminarmente non attendibile il narrato del richiedente circa le minacce ricevute a causa della sua appartenenza politica, a causa della genericità del racconto, ha poi escluso anche la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, sul rilievo che lo stesso non aveva dimostrato di rientrare in particolari categorie soggettive in cui fossero ravvisabili lesioni di diritti umani di particolare entità (“trattandosi di soggetto di giovane età, in buona salute, che non soffre di malattie particolari”), escludendo che lo stato di “endemica povertà del Paese di provenienza” rendesse particolarmente vulnerabile il richiedente e che gli scontri terroristici in atto nel Paese, costituissero in concreto un pericolo di grave danno per la salute psicofisica del richiedente;

1.3. va osservato sul punto, in primo luogo, che, per giurisprudenza costante di questa Corte, non è corretto “tipizzare” le categorie soggettive in cui far rientrare i soggetti meritevoli della protezione “umanitaria”, la quale ha, viceversa, carattere atipico e residuale, nei senso che copre tutta una serie di situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia, non possa disporsi l’espulsione e debba perciò provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in una condizione di “vulnerabilità” (cfr. Cass. nn. 13079/2019, 15466/2014, n. 26566/2013);

1.4. tali situazioni soggettive non coincidono certamente con quelle caratterizzate da una situazione di concreto rischio per la vita, l’integrità fisica o compressione della libertà individuale, nei termini erroneamente sopra riportati indicati dalla sentenza impugnata, essendo le situazioni soggettive indicate dalla Corte territoriale relative agli scontri armati in atto nel Paese d’origine pienamente assimilabili a quelle che consentono il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria;

1.5. come questa Corte ha già avuto modo di affermare, i seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi ove, all’esito di una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e in cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (cfr. Cass. n. 4455/2018 in motiv.);

1.6. con riferimento al motivo accolto deve quindi cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà provvedere, oltre che alle spese del giudizio di legittimità, ad una nuova valutazione della domanda di protezione umanitaria alla luce dei criteri sopra indicati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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