Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27728 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6539/2019 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MANUELA TONA, giusta procura speciale estesa in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 2356/2018,

depositata in data 29.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21.10.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

O.M. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia ne aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 24.1.2017 dal Tribunale di Venezia in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’Interno si è costituito al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge ed omessa motivazione, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria al richiedente, per avere i Giudici di merito erroneamente ritenuto che la vicenda narrata dal richiedente circa la fuga dal Paese d’origine per motivi legati a minacce ricevute da una parte della sua comunità di appartenenza per i guadagni derivanti dall’estrazione del petrolio nella regione del Delta State, avesse un “rilievo esclusivamente sul piano economico”, senza valutare il pericolo di danno grave derivante da soggetti privati, laddove le autorità statali non siano in grado di fornire adeguata tutela anche per la situazione di violenza generalizzata nel Paese;

1.2. il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e omessa motivazione, censurando la statuizione che ha negato la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 151 del 2007, ex art. 14, lett. c, senza tenere conto delle condizioni di instabilità e di violenza generalizzata, esistenti in Nigeria;

1.3. le censure sono fondate;

1.4. la Corte d’Appello, pur non escludendo la credibilità del racconto dei ricorrente, ne ha escluso la rilevanza solo perchè quelle narrate sono vicende che restano confinate nei limiti della vita privata e della giustizia comune, senza quindi esplicitare le ragioni di tale valutazione, alla luce dei consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte secondo cui: (a) se risulta che lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi derivanti da liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari, quindi, imputabili a soggetti non statuali – che come “vicende private” di regola sono estranee al sistema della protezione internazionale – è possibile ricondurre indirettamente – per la mancanza di tutela offerta – tali situazioni allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (cfr., per tutte: Cass. n. 9043/2019); (b) la vicenda narrata dal richiedente va quindi esaminata alla luce di informazioni sul paese di origine, pertinenti ed aggiornate al momento della decisione, che il Giudice deve assumere anche d’ufficio (cfr. Cass. nn. 16411/2019, 9427/2018) per appurare, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, se esista all’attualità un rischio di persecuzioni private dalle quali lo Stato non può proteggerlo;

2. per le suddette ragioni i due motivi di ricorso devono essere accolti, con assorbimento del terzo, relativo alla richiesta di protezione umanitaria;

3. la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Venezia che, in diversa composizione, si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, ai principi sopra affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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