Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27727 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27727 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9346-2016 proposto da:
THERMOELETTRICA S.N.C. (P.I.00731560132), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LUIGI CALAMATTA n.16, presso lo studio

dell’avvocato MANUELA MARIA ZOCCALI, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente=
contro

ARIVENT

ITALIANA

S.R.L.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, LARGO DEI LOMBARDI n.4, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO TURCO, rappresentata e difesa
dagli avvocati GUIDO PATARNELLO e PAOLO D’URSO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/11/2017

avverso la sentenza n. 3805/2015 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 05/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI.

depositata il 5 ottobre 2015, ha accolto l’appello proposto da
Arivent Italiana s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di
Monza – sezione distaccata di Desio n. 20 del 2012, e nei
confronti di Thermoelettrica s.n.c., e per l’effetto ha rigettato
l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 2539 del 2009 che
intimava a Thermelettrica il pagamento dell’importo di euro
5.435,38 oltre interessi, a titolo di saldo prezzo della fornitura
di un ventilatore di tipo centrifugo;
che Thermoelettrica snc ha proposto ricorso per la
cassazione della sentenza, sulla base di un motivo anche
illustrato da memoria;
che resiste con controricorso Arivent Italiana srl;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza
del ricorso;
che il Collegio non condivide la proposta del relatore e
ritiene, inoltre, che non ricorrano le ipotesi previste dall’art.
375, primo comma, numeri 1 e 5, cod. proc. civ., con la
conseguenza che, ai sensi dell’art. 380-bis, terzo comma, cod.
proc. civ., deve essere disposta la rimessione della causa alla
pubblica udienza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della
sezione semplice.

Ric. 2016 n. 09346 sez. M2 – ud. 12-09-2017
-2-

Ritenuto che la Corte d’appello di Milano, con sentenza

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della VI-2

Sezione civile, il 12 settembre 2017.

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