Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27727 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6172/2019 proposto da:

D.H., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato ANTONELLO PIERRO, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MASSIMO PRETI, giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 2509/2018,

depositata in data 10.9.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21.10.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

D.H. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 17.5.2017 dal Tribunale di Venezia in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie della protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge, in relazione alla mancata concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria al richiedente, ritenuto inattendibile, avuto riguardo in particolare alla situazione di criticità nel Bangladesh, in considerazione dell’instabilità della situazione sociopolitica, degli attentati politico-religiosi e della corruzione del governo;

1.2. il terzo motivo denuncia violazione di legge, in relazione alla mancata concessione dello status di rifugiato, avendo la Corte territoriale effettuato una valutazione superficiale circa la situazione complessiva del paese di provenienza del richiedente in relazione al pericolo di persecuzione per motivi politici o religiosi;

1.3. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;

1.4. in primo luogo, le censure circa la mancata concessione dello status di rifugiato sono inammissibili, avendo l’appellante impugnato il provvedimento di primo grado solo relativamente al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria;

1.5. a seguire, il Collegio rileva che, qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili, alla stregua dei criteri di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel paese di origine – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – salvo che – ipotesi del tutto genericamente allegata nella specie, senza alcun riferimento specifico – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. nn. 13954/2020 in motiv., 16925/2018);

1.6. per quanto concerne, invece, la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che dev’essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990);

1.7. al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312);

1.8. nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, mediante il ricorso a fonti internazionali attendibili ed aggiornate (2017-2018) citate in motivazione (cfr. pagg. 6-7 sentenza impugnata), secondo quanto richiesto dal recente indirizzo di questa Corte (cfr. Cass. n. 11312/2019), che il paese di provenienza dell’immigrato (Bangladesh) non risultava interessata da una situazione di violenza diffusa riconducibile a quella di cui all’art. 14, lett. c), non potendo rilevare gli episodi di matrice terroristica, talora verificatisi nella zona di provenienza, atteso che tali atti – mirati ad obiettivi determinati – non valgono ad integrare, per la loro episodicità, quella situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, richiesta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c));

2.1. il secondo motivo denuncia violazione di legge, ed in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e art. 10 Cost., della L. n. 189 del 2002, del D.P.R. n. 349 del 1999, del D.Lgs. n. 25 del 2008, e si censura la mancata concessione della protezione umanitaria, lamentando il ricorrente la mancata valutazione della concreta situazione del Bangladesh ed in particolare l’impedimento all’esercizio delle libertà democratiche e la condizione di “degrado culturale, politico ed economico” da cui egli sarebbe fuggito;

2.2. in primo luogo, anche con riferimento al riconoscimento della protezione umanitaria, secondo la disciplina previgente applicabile ratione temporis (Cass. 4890/2019), è evidente che l’attendibilità della narrazione svolge un ruolo rilevante, atteso che, ai fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del medesimo, posto che solo la sua attendibilità consente di attivare poteri officiosi (Cass. 4455/2018);

2.3. le censure sono inoltre carenti sotto il profilo della sussistenza di una specifica situazione di fragilità del richiedente, in quanto il ricorso si limita a ribadire la generale situazione di instabilità delle strutture sociali nel paese di origine, ma non indica una situazione di grave compromissione dei diritti fondamentali, specificamente riferita al richiedente;

2.4. non risulta inoltre specificamente contestata l’affermazione della sentenza impugnata circa la mancanza di un percorso di integrazione del richiedente;

3. il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA