Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27726 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 29/10/2019), n.27726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14586/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A. società di

cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO,

GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI e CARLA D’ALOISIO;

– ricorrenti –

contro

EDILCENTRO SERVIZI S.R.L., EQUITALIA CENTRO S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1371/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/11/2013, R.G.N. 988/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1 con sentenza del 28 novembre 2013, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado e ha dichiarato inammissibile l’iscrizione a ruolo del credito contributivo di cui alle cartelle opposte per indebita fruizione di benefici per assunzione di lavoratori dalle liste di mobilità accertata con verbale di accertamento del 18 ottobre 2007;

2. per la Corte di merito era maturata la decadenza D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 25 e l’INPS neanche poteva giovarsi della sospensione prevista dal D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, convertito in L. n. 122 del 2010, per essere detta disposizione entrata in vigore quando la decadenza si era ormai perfezionata (la prima opposizione era stata proposta il 20 marzo 2010 e in quella sede la decadenza, già perfezionata, era stata eccepita in giudizio);

3. avverso tale sentenza l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, illustrato con memoria;

4. la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. l’unico motivo di ricorso è relativo alla violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, conv. in L. n. 122 del 2010, che andrebbe interpretato, ad avviso dell’INPS, nel senso che, nell’arco temporale in considerazione e fermo il rispetto dei termini prescrizionali quinquennali, potevano essere iscritti a ruolo anche i crediti per i quali la decadenza era già maturata secondo il previgente regime, e ciò in quanto gli effetti caducatori della decadenza dovevano riferirsi non al diritto di credito ma alla potestà di agire esecutivamente;

6. il ricorso è da accogliere in continuità con numerosi precedenti di questa Corte (v., fra le tante, Cass. n. 5963 del 2018, Cass. nn. 19708 e 15211 del 2017) che, in ordine alla natura ed alla funzione della decadenza prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, all’interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che l’iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all’INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che l’istituto agisca nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo comporta soltanto l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l’accertamento, in sede giudiziaria, dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito;

7. depongono nel senso dei richiamati principi: il tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall’iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie; l’impossibilità di estendere, in via analogica, una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (posto che per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione); la non conformità all’art. 24 Cost., di un’opzione interpretativa che negasse all’istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie; la ratio dell’introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all’ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (v. Corte Cost. ord., n. 111 del 2007), non già a renderne più difficoltosa l’esazione imponendo brevi termini di decadenza; il rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest’ultima in capo all’agente della riscossione) mal si concilierebbe con un’ipotesi di decadenza sostanziale;

8. inoltre, l’efficacia della previsione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, è stata differita, rispetto all’entrata in vigore dell’intero procedimento di riscossione, già dalla disposizione transitoria contenuta nel medesimo D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 6 e poi più volte ulteriormente differita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 38, comma 8 e dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 25, sino a prevederne l’applicazione dal 1 gennaio 2004;

9. su tale quadro normativo è, quindi, intervenuto il D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 12, conv. in L. 30 luglio 2010 n. 122, il quale prevede che le disposizioni contenute nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 25, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2004, dall’Ente creditore;

10. è chiaro l’intento del legislatore, come per i precedenti interventi di proroga, di dilazionare l’applicazione della regola decadenziale;

11. la tecnica è differente in quanto il nuovo intervento non ha potuto (come è ovvio dato il tempo trascorso dall’ultima modifica di cui alla L. n. 350 del 2003) spostare il termine inizialmente previsto dalla norma transitoria originaria ed ha disposto che la regola sulla decadenza venga privata di efficacia per un triennio;

12. la norma, quindi, dopo aver circoscritto la contribuzione rilevante in quella non versata ed in quella frutto degli accertamenti notificati successivamente al 1 gennaio 2004, disegna il triennio di inefficacia della regola della decadenza proiettandolo sino alla fine del 2012;

13. la nuova disposizione si pone, dunque, in evidente chiave di raccordo temporale con le precedenti proroghe attraverso il testuale riferimento alla data del 1 gennaio 2004, cosicchè, utilizzando il meccanismo della sospensione di efficacia per un triennio dell’applicazione della regola della decadenza, si consente il recupero coattivo di crediti non compresi nelle proroghe operative sino alla data predetta;

14. inoltre, data la natura meramente processuale del potere di iscrizione a ruolo e l’inesistenza di effetti estintivi dell’obbligo contributivo determinati dal verificarsi della decadenza in oggetto, non può neanche ipotizzarsi che la nuova disposizione non possa comunque incidere sulle decadenze già verificatesi nell’arco temporale compreso tra il primo gennaio 2004 ed il primo gennaio 2010;

15. dunque, l’INPS, contrariamente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, non è incorso in decadenza in applicazione del cit. D.L. n. 78, art. 38, comma 12, in quanto tale norma ha, in sostanza, neutralizzato gli effetti dell’applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, in ordine alla contribuzione accertata in sede ispettiva nell’anno 2007 ed iscritta a ruolo nell’anno 2008;

16. la natura processuale della decadenza, inoltre, priva di significato una eventuale declaratoria di tale evento riferito ad una procedura che, stante la sospensione per legge dell’efficacia della stessa regola che la prevede, potrebbe essere immediatamente reiterata dall’istituto;

17. tale considerazione dimostra da un punto di vista logico e sistematico che la sospensione triennale sino al 31 dicembre 2012 non persegue finalità dilatorie temporanee legandosi saldamente al contenuto del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010, il quale, mediante un sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, supera il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali INPS;

18. la sentenza va, pertanto, cassata, con rinvio della causa al giudice di appello in diversa composizione perchè, alla luce del principio di diritto su espresso, riesamini la controversia e provveda a regolare le spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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