Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27726 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27726 Anno 2017
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2782-2016 proposto da:
PATERNOSTRO SANTO, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO CAMPISI;
– ricorrente contro
PREFETTURA SIRACUSA – UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO;
– intimato avverso la sentenza n. 1934/2015 del TRIBUNALE di
SIRACUSA, depositata il 14/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI.
Ritenuto

che il Tribunale di Siracusa, con sentenza

depositata il 14 ottobre 2015, ha rigettato l’appello proposto da

c c.

Data pubblicazione: 21/11/2017

Santo Paternostro avverso la sentenza del Giudice di pace di
Siracusa n. 2762 del 2013, e nei confronti del Prefetto di
Siracusa,

e

per

l’effetto

ha

confermato

il

rigetto

dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa per
violazione dell’art. 1 I. n. 386 del 1990 (emissione di 2 assegni

che Santo Paternostro ricorre per la cassazione della
sentenza, sulla base di quattro motivi;
che non ha svolto difese il Prefetto di Siracusa;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai
sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza
del ricorso;
che il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso risulta
notificato alla Prefettura di Siracusa presso l’Avvocatura
distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato;
che la notifica è nulla e deve esserne disposta la
rinnovazione, in applicazione del principio ripetutamente
affermato da questa Corte in materia di ricorso per cassazione
nei confronti della P.A. (ex plurimis, Cass. Sez. U. 15/01/2015,
n. 608);
che, inoltre, secondo il Collegio non ricorrono le ipotesi
previste dall’art. 375, numeri 1 e 5, cod. proc. civ., e pertanto,
in applicazione dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ.,
la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della
sezione semplice.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del
ricorso all’Avvocatura generale dello Stato entro il termine di
giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza,
e rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione seconda.

Ric. 2016 n. 02782 sez. M2 – ud. 12-09-2017
-2-

senza autorizzazione del trattario);

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della VI-2

Sezione civile, il 12 settembre 2017.

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