Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27726 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 21/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5849/2019 proposto da:

A.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato

DANIELA VIGLIOTTI, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 2331/2018,

depositata in data 28.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21.10.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

A.Y. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto con citazione avverso l’ordinanza emessa in data 19.12.2016 dal Tribunale di Venezia in del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si lamenta vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 153 c.p.c., sul rilievo che la Corte di merito, nel respingere l’istanza di rimessione in termini dell’appellante, non avrebbe valutato che la retta interpretazione delle norme disciplinanti l’istituto della rimessione nel termine non avrebbe potuto prescindere, onde assicurare l’effettività della tutela dei diritti, da alcuni fatti decisivi relativi alla peculiare situazione dello straniero che adisca la giustizia, ed in particolare dalla scarsa comprensione della lingua italiana e dal basso livello di scolarità ed istruzione;

1.2. la censura è infondata avendo le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 32725/2018, e con sentenza n. 4135/2019, chiarito che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà;

1.3. alla stregua di tali autorevoli enunciazioni direttive va riconosciuta la correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale, dovendo ritenersi che, ai fini della remissione in termini per la presentazione dei motivi di impugnazione, non costituisse causa di forza maggiore l’allegata scarsa conoscenza della lingua italiana, giacchè sullo straniero, legato al proprio difensore da un rapporto di mandato fiduciario, incombeva l’onere di assicurarsi che l’incarico defensionale in precedenza conferito fosse portato a termine regolarmente (cfr. Cass. n. 13455/2019 in motiv.);

1.4. le circostanze indicate come concretamente impeditive del rispetto della perentorietà del termine di impugnazione, attinenti al contesto esistenziale dello straniero richiedente protezione internazionale e alla mancanza di conoscenza della lingua italiana, non integrano il requisito dell’assolutezza del fattore estraneo alla volontà della parte, come tale connotato in senso marcatamente oggettivo, cioè indipendente da comportamenti del soggetto interessato, ma sono riconducibili al concetto di difficoltà nell’esercizio dei diritti processuali del richiedente, che, per quanto consistenti, erano, comunque, superabili con la diligenza e la prudenza imposte, secondo i principi generali dell’ordinamento, a chiunque intenda esercitare un diritto, concretizzantesi, nella specie, nell’obbligo di informarsi tempestivamente presso il difensore, precedentemente nominato senza l’intermediazione della struttura ospitante, dell’esito della propria domanda;

1.5. ne consegue, quindi, la corretta valutazione operata dalla Corte territoriale in relazione all’istanza di rimessione in termini;

2. per tutto quanto esposto, assorbiti i rimanenti motivi (relativi al mancato accoglimento delle richieste di concessione di protezione internazionale), il ricorso va rigettato;

3. nulla è dovuto a titolo di spese, non avendo l’intimato svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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