Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27725 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27725 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 10912-2015 proposto da:
MINCIONE ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato NLVIJR0
VAGLIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 21/11/2017

ROMA CAPITALE C.F. 02438750586;
– intimata avverso la sentenza n. 20846/2014 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 22/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

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FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21 luglio 2009 Elio Mincione proponeva
opposizione avverso il verbale di violazione n. 34080593357, con il quale gli
era stato contestato di avere circolato nella corsia riservata ai mezzi pubblici
alla guida del proprio ciclomotore, e il Giudice di pace di Roma, con sentenza

In virtù di rituale appello interposto dal Mincione limitatamente alla pronuncia
sulle spese, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20846/2014, respingeva il
gravame.
Elio Mincione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità
nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 5),
c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del
ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Parte ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Atteso che:
i tre motivi di ricorso (con i quali sono dedotti la violazione degli artt. 91 e 92
c.p.c. e 111 Cost., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,
oltre alla

violazione dell’articolo 1 del Protocollo Addizionale alla

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, del punto 31 del capitolo V della

raccomandazione CCJE del 17 novembre 2010 e del punto 15 della Magna
Carta dei Giudici Europei), da trattare congiuntamente per la evidente
conness ione argomentativa, sono manifestamente infondati.
Occorre premettere che nel caso di specie è applicabile l’art. 92 c.p.c., nel testo
risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 69 del 2009, art. 45, comma
11, trattandosi di procedimento instaurato dopo l’entrata in vigore di detta
legge, che, modificando l’art. 92 c.p.c., ha introdotto l’obbligo del giudice di
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n. 56131/2010, l’accoglieva con compensazione delle spese di lite.

indicare le ragioni della compensazione delle spese di lite, un trend inaugurato
già con la legge n. 263 del 2005, portato a ulteriore compimento dalla legge 18
giugno 2009 n. 69, che esige la ricorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni,
esplicitamente indicate nella motivazione, per le cause introdotte dopo il 4
luglio 2009 ed ulteriormente modificato dall’art. 13 D.L. n. 132 del 2014 conv.

possibile “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità
della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle
questioni dirimenti”, per i procedimenti instaurati a decorrere dall’Il dicembre
2014.

Tanto precisato, il giudice di secondo grado ha effettuato una autonoma
valutazione della giurisprudenza ritenuta rilevante nella specie, che ha
individuato facendo riferimento alle circostanze del fatto oggetto di causa,
quali il transito con un motoveicolo su una corsia riservata, seppure per
statuire esclusivamente in ordine alla questione ancora controversa,
rappresentata dalle spese processuali.
Orbene non par dubbio che il giudice di merito, richiamando l’esistenza di un
contrasto nella giurisprudenza di legittimità che poteva (o comunque avrebbe
potuto) avere conseguenze sull’esito del giudizio, ha inteso valorizzare, ai fini
della compensazione, l’orientamento espresso sul punto da Cass. 27 agosto
2007 n. 18071, divergente da quello poi in concreto richiamato in sentenza

(Cass. n. 26311 del 2006), non essendo decisiva — per quanto concerne la
motivazione – la circostanza di non avere indicato nessun provvedimento di
opposto avviso, poiché è sufficiente la compiuta esplicazione delle tesi
confliggenti. In altri termini, il giudice del gravame ha condiviso la
compensazione delle spese in primo grado sull’assunto di un orientamento

giurisprudenziale non univoco. Del resto l’accertamento della presenza di tale
contrasto è rimesso al giudice del merito e, ove lo stesso sussista (come nella
specie), trattandosi di argomentazione non solo niente affatto irragionevole,
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con modif. dalla legge n. 162 del 2014, nel senso che la compensazione è

ma da sola sufficiente a giustificare la decisione, non può essere sindacata in
sede di legittimità, considerato che la sussistenza di ragioni di compensazione
delle spese di lite va valutata ex ante, con riferimento, cioè, alla situazione
giurisprudenziale esistente all’epoca della proposizione della domanda.
Neppure rileva il fatto che il giudice di primo grado avesse optato per seguire

Tribunale di Roma non ha rimesso in discussione il relativo capo della
sentenza appellata, su cui si era ormai formato il giudicato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta priva di ogni valenza la
doglianza concernente la violazione dell’articolo 1 del Protocollo Addizionale
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, del punto 31 del capitolo V

della raccomandazione WJE del 17 novembre 2010 e del punto 15 della
Magna Carta dei Giudici Europei.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese processuali non avendo
l’intimata Amministrazione svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha
aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R 30
maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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uno dei possibili orientamenti de quibus ai fini della decisione, poiché il

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.

maggio 2017.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 19

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