Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27725 del 12/10/2021
Cassazione civile sez. II, 12/10/2021, (ud. 13/07/2021, dep. 12/10/2021), n.27725
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17518/2018 proposto da:
F.F., C.M.R., elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA BAINSIZZA 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
ELIA, rappresentati e difesi dall’avvocato FILIPPO FERRARA;
– ricorrenti –
e contro
PREFETTURA MATERA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 392/2018 del TRIBUNALE di MATERA, depositata
il 19/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. C.M.R. e F.F. proponevano appello avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Matera aveva rigettato l’opposizione da loro proposta avverso l’ingiunzione di pagamento conseguente al verbale di contestazione di violazione dell’art. 146 C.d.S., comma 2, rilevato dalla polizia municipale del Comune di Nova Siri nei confronti del conducente F.F. e della proprietaria dell’auto C.M.R..
2. Il Tribunale di Matera rigettava l’impugnazione. In particolare, il giudice dell’appello evidenziava che la motivazione resa dal giudice di pace era sufficiente e idonea in quanto riferita ai motivi di opposizione e all’ordinanza di ingiunzione oggetto di contestazione. Infatti, nell’ordinanza ingiunzione si dava specifica contezza delle motivazioni poste a base della contestazione della violazione concernenti la mancanza di contestazione immediata, in particolare avuto riguardo ai concomitanti impegni dell’agente accertatore e all’intensità del traffico e al tipo dinamica della violazione, sicché era giustificata l’impossibilità di procedere a contestazione immediata tenuto conto della violazione intervenuta in corrispondenza dell’intersezione con semaforo e non potendosi cagionare intralcio alla circolazione.
3. Quanto alla censura di tardività della notifica la stessa doveva ritenersi infondata. Infatti, il verbale era del 23 dicembre 2009 e la missiva per la notifica era stata consegnata all’ufficio per la notifica al più in data 22 maggio 2010 come riportato sull’avviso di ricevimento.
4. C.M.R. e F.F. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
5. La prefettura di Matera è rimasta intimata.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
Il ricorso per cassazione è stato notificato alla Prefettura di Matera presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza e non, come invece imposto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, all’Avvocatura Generale dello Stato.
Tale notifica è nulla (Cass. SU n. 608 del 2015; Cass. n. 22079 del 2014), con la conseguenza che, in difetto di costituzione dell’amministrazione resistente, la Corte deve disporne la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., all’Avvocatura Generale dello Stato (Cass. n. 9411 del 2011; Cass. n. 22767 del 2013; Cass. n. 22079 del 2014; Cass. SU n. 608 del 2015).
PQM
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell’Avvocatura Generale dello Stato entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021