Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27724 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 29/10/2019), n.27724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14141/2016 proposto da:

ALMAVIVA CONTACT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,

presso lo studio degli avvocati MAURIZIO MARAZZA, DOMENICO DE FEO,

MARCO MARAZZA, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente principale –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato SINDONA CIRO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

ALMAVIVA CONTACT S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1598/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/03/2016 R.G.N. 3750/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito l’Avvocato CIRO SINDONA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.G., assunto dalla Atesia S.p.A. (poi incorporata da ALMAVIVA CONTACT S.p.A.), nel periodo 14 ottobre 1996/30 luglio 2007, con distinti contratti di collaborazione autonoma e continuativa, quindi con contratti a progetto, come operatore di call center, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società datoriale chiedendo l’accertamento della natura subordinata dell’intercorso rapporto di lavoro e la condanna della predetta al pagamento delle maturate differenze retributive.

2. Il Tribunale, con sentenza n. 20370 del 2012, rigettava la domanda.

3. La Corte di appello di Roma, con pronuncia n. 1598 del 2016, pronunciando sul gravame del lavoratore, dichiarava, invece, la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’1.1.2001, con diritto all’inquadramento al III livello del CCNL Telecomunicazioni, ordinando il ripristino della funzionalità del rapporto; condannava, inoltre, Almaviva Contact spa al risarcimento del danno in forma ordinaria, oltre accessori.

3.1. In estrema sintesi, la Corte territoriale riteneva che la valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito consentisse di pervenire alla qualificazione del rapporto nei termini sollecitati dall’appellante (id est: dal lavoratore), risultando provato l’esercizio del potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro, manifestatosi attraverso puntuali e specifiche direttive impartite durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

3.2. Escludeva, invece, l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 50, in quanto l’invito datoriale al lavoratore di presentarsi in azienda per informazioni utili alla successiva sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato part time non configurava idonea proposta di assunzione; di conseguenza, l’offerta di assunzione del 18.1.2011 non costituiva valido presupposto di operatività dell’art. 50 cit..

3.3. La Corte territoriale dichiarava, infine, tardiva ed inammissibile la domanda specifica di pagamento delle differenze retributive.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Almaviva Contact S.p.A. propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

5. Resiste, con controricorso, il lavoratore e formula altresì ricorso incidentale con due motivi.

6. La causa, originariamente chiamata all’adunanza camerale del 9.1.2019, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

7. Almaviva Contact SpA ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.

1. Con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 50, nonchè degli artt. 1362 e 1363 c.c., quanto all’interpretazione della offerta di stabilizzazione di cui al telegramma del 13 giugno 2007 e dell’art. 115 c.p.c., nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa valutazione del documento “23 bis”.

2. Osserva il Collegio che l’esame del ricorso principale impone alcune preliminari considerazioni sull’interpretazione della L. n. 183 del 2010, art. 50.

2.1. La norma che viene qui in discussione ha formato oggetto di studio da parte della dottrina essendosi rilevati plurimi profili suscettibili di differenti interpretazioni ed essendosi, in particolare, il dibattito incentrato sulla questione se tale norma stabilisca “unicamente” la sanzione indennitaria a fronte del rifiuto, da parte del lavoratore, di due offerte di stabilizzazione del rapporto di lavoro ovvero faccia comunque salva la conversione o ricostituzione del rapporto (melius assunzione a tempo indeterminato).

Il suddetto art. 50 stabilisce che: “Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1202 e segg., nonchè abbia, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.

La disposizione introduce un regime speciale finalizzato a limitare, a determinate condizioni, le conseguenze sanzionatorie in caso di esito vittorioso del giudizio intentato dal lavoratore, volto all’accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione continuativa e coordinata, anche a progetto.

2.2.L’esame della previsione non può prescindere da una sintetica ricostruzione del più ampio quadro normativo in cui essa interviene (L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 1202-1210).

2.3.L’incipit della norma “fatte salve le sentenze passate in giudicato” rende, innanzitutto, chiaro che l’ambito di applicazione della stessa sia da riferirsi tanto alle controversie ancora da promuovere, quanto a quelle in corso. Ed anzi, proprio l’espresso richiamo alla L. n. 296 del 2006 è indicativo della voluntas legis di dettare una normativa finalizzata a proseguire il percorso, intrapreso dalla predetta L. n. 296, inteso a facilitare l’emersione di rapporti (simulati) di collaborazione, molti dei quali, proprio in quanto in sospetto di abuso, in fase di contenzioso giudiziale (percorso poi completato dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 54).

2.4. Quanto ai presupposti di operatività, la norma richiede una sequenza di offerte da parte del datore di lavoro.

Questi (id est: il datore di lavoro) deve avere offerto al collaboratore, entro il 30 settembre del 2008, la stabilizzazione del rapporto di lavoro secondo la procedura di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 1202 e segg., articolata in tre fasi: a) la stipulazione di un accordo aziendale o territoriale volto a promuovere la trasformazione del rapporto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi; b) la sottoscrizione da parte dei lavoratori di atti di conciliazione individuali ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c., con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso; c) il pagamento da parte del solo datore di lavoro di un contributo straordinario integrativo per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

La prima offerta è, dunque, garantita dalla stessa procedimentalizzazione disegnata dal Legislatore del 2006 e filtrata dalle intese raggiunte dalle parti sociali.

Il datore di lavoro deve, poi, aver rinnovato l’offerta dopo l’entrata in vigore della medesima L. n. 183 del 2010. A tale riguardo, il dato letterale non pone dubbi interpretativi: la nuova proposta si aggiunge all’offerta di stabilizzazione compiuta entro il 30 settembre 2008, come reso palese dall’utilizzo dell’avverbio “ulteriormente” che rafforza il senso, già inequivoco, della congiunzione “nonchè”.

L’oggetto del contratto di lavoro subordinato di cui alla seconda offerta è predeterminato dal Legislatore; le mansioni di lavoro devono essere equivalenti a quelle del contratto in corso o cessato. Nulla è detto, invece, in ordine all’orario di lavoro e ciò è pienamente giustificabile in ragione della estrema variabilità dell’impegno lavorativo che può avere, in concreto, connotato ogni singolo rapporto.

2.5. La valutazione di conformità delle offerte datoriali ai parametri legali, che costituisce condizione essenziale per l’operatività, in sede giudiziale, del meccanismo di cui sopra si è detto, in quanto necessariamente mediata dalle risultanze processuali, è attività riservata al giudice di merito.

In presenza degli inviti datoriali, positivamente valutati dal giudice del fatto, rifiutati dal lavoratore (come risulta evidente ove si consideri che altrimenti non sussisterebbe neppure la possibilità di azionare alcun giudizio per effetto dell’avvenuta sottoscrizione degli atti di conciliazione individuali), gli effetti derivanti dall’accertamento giudiziale della natura subordinata di una collaborazione coordinata e continuativa, sono quelli indicati dal predetto art. 50 ed il datore di lavoro “è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

2.6. Il contrasto interpretativo ha investito, in particolare, l’espressione “è tenuto unicamente a indennizzare”.

Trattasi, effettivamente, di una non felice soluzione espressiva, come del resto già evidenziato dal Presidente della Repubblica che, in occasione del messaggio, ex art. 74 Cost., in data 31 marzo 2010, ebbe ad osservare come la disposizione, insieme ad altre della L. n. 183 del 2010, potesse prestarsi “a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi”.

2.7. Due sono, infatti, le possibili letture dell’art. 50, in punto di conseguenze connesse al rifiuto del prestatore di accettare le offerte datoriali, in caso di accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Da una parte, ritenere che l’indennità rappresenti l'”unica” misura sanzionatoria a carico del datore di lavoro, sostitutiva cioè di tutte le conseguenze normalmente ricollegabili ad un tale accertamento (ovvero la conversione in rapporto a tempo indeterminato ed il risarcimento), dall’altra, ritenere che la norma abbia inteso “unicamente” incidere sulla misura del danno e non anche direttamente sulla disciplina futura del rapporto di lavoro.

2.8. Il Collegio ritiene che, tra le due indicate opzioni interpretative, debba preferirsi la seconda che rende il dato letterale (pur in sè non univoco) coerente con quello sistematico.

2.9. La norma va interpretata nel senso che l’indennità economica si sostituisce esclusivamente alle normali conseguenze risarcitorie che derivano dall’accertamento della natura subordinata del rapporto, assicurando al lavoratore un indennizzo che copre, in via forfetaria, non diversamente dalla medesima L. n. 183 del 2010, art. 32, i danni derivanti dalla ingiustificata estromissione, fermo, tuttavia, il diritto del prestatore al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro ovvero alla “conversione”, in esecuzione della sentenza (oltre che naturalmente alle retribuzioni da tali momenti in poi ed a quelle eventualmente maturate in ragione del reale atteggiarsi del rapporto intercorso e non derivanti, ex se, dalla diversa qualificazione del rapporto).

L’avverbio “unicamente” è, infatti, riferito solo al riconoscimento di un minor ristoro economico, giustificato dal rifiuto delle proposte di stabilizzazione, secondo l’esegesi sostenuta dalla Corte di appello di Roma.

2.10. L’indennità, dunque, definisce i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro, regolando la misura del risarcimento in relazione al periodo intercorrente tra la cessazione della collaborazione e la sentenza che ne accerta la natura subordinata (e, se del caso, anche al periodo non lavorato tra una collaborazione e l’altra, in caso di riconoscimento di un unico rapporto).

2.11. Conforta siffatta interpretazione l’esame dei lavori preparatori ed, in particolare, delle schede di lettura della Camera dei Deputati relativi agli articoli contenuti nella L. n. 183 del 2010.

In relazione all’art. 50, si dà atto che “l’articolo (…) determina la misura del risarcimento nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”.

Il riferimento esclusivamente al “risarcimento” e l’assenza di una esplicita previsione della valenza sostitutiva di detta indennità, anche della ripresa del rapporto, è segno della scelta del Legislatore di preservare l’ordinaria e più pregnante tutela disposta dall’ordinamento e cioè il mantenimento dell’accertato rapporto di lavoro.

Quest’ultimo, infatti, non può considerarsi estinto in mancanza di una chiara previsione che colleghi tale rilevantissima conseguenza al rifiuto opposto dal lavoratore alle proposte datoriali.

2.12. Così interpretata, la disposizione consente di superare eventuali dubbi di legittimità costituzionale e di violazione del diritto sovranazionale, essendo in linea con il principio di effettività ed adeguatezza delle sanzioni, con quello di parità di trattamento e con la clausola di non regresso delle tutele.

La novella in esame, limitandosi ad introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione, con salvezza del nucleo centrale della tutela sostanziale costituito dalla “conversione” ovvero dal ripristino del rapporto, garantisce il diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost. e, come tale, appare ragionevole, essendo destinata ad assicurare una parificazione di trattamento di situazioni eguali a prescindere dalla data di introduzione del giudizio, con il solo limite delle sentenze passate in giudicato.

Inoltre, restando fermo il diritto alle eventuali differenze di retribuzione maturate in relazione ai periodi lavorati, neppure potrebbero prospettarsi profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 36 Cost. (e conseguentemente dell’art. 38 Cost.); peraltro, anche nel caso dell’art. 50, come già accennato, a partire dalla sentenza con cui il giudice accerta la natura subordinata del rapporto ed ordina il ripristino del rapporto, il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riattivazione effettiva del rapporto.

In definitiva, la normativa esaminata risulta, nell’insieme, adeguata a realizzare un equilibrato componimento degli opposti interessi attraverso l’analitica disciplina, in quello che è stato definito un “delicato gioco di pesi e contrappesi”, dei parametri – modalità temporali e oggetto delle offerte – che devono essere rispettati dal datore di lavoro per poter beneficiare del regime speciale di cui all’art. 50. Al lavoratore che abbia rifiutato ben due proposte di assunzione (e nonostante tale rifiuto) è comunque garantita l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato (che va a sostituire il “ricorso ai contratti di lavoro subordinato” e il “corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto” di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1202) unitamente ad un’indennità, predeterminata tra un minimo ed un massimo, che ridimensiona le pretese risarcitorie, in misura della metà del massimo dell’indennità stabilita dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, non diversamente dalla previsione del medesimo art. 32, comma 6 (“In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà”), in funzione premiale della condotta datoriale.

Il tutto nell’ambito dell’illustrato e più ampio contesto normativo di deflazione e definizione di un consistente contenzioso, sedimentatosi in alcuni settori produttivi, nel quale si inscrive la vicenda in questione, che rende la norma in oggetto non solo ragionevole ma anche coerente con l’criteri ispiratori della disciplina legislativa precedente.

2.13. Quanto a possibili profili di violazione dei diritti sanciti dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU, deve anche osservarsi come non vi sia stata alcuna ingiustificata intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, tale da influire sulla decisione di singole controversie o su un gruppo di esse, bensì interventi che per quanto già sopra evidenziato, rispondono a “ragioni imperative di interesse generale” (v., ad esempio, tra le pronunce in questa materia della Corte Europea dei diritti dell’uomo relative a controversie tra privati: Arras c. Italia, 14.2.2012, p. 42; Ducret c. Francia, 12.6.2007 p. 32 ss.; Vezon c. Francia, 18.4.2006, par. 28 ss.) analoghe a quelle già riscontrate dal Giudice delle leggi in occasione della valutazione di legittimità costituzionale dell’art. 32 (v. Corte Costituzionale n. 303 del 2011, spec. p. 4.2), escludendosi così ogni violazione degli artt. 111 e 117 Cost. e tanto più evidenti nella fattispecie ove il Legislatore ha completato il percorso di transizione verso un corretto utilizzo dei contratti di collaborazione e di promozione dell’impiego dei lavoratori con contratti di lavoro subordinato supportando il prodotto dell’autonomia privata collettiva promosso dalla L. n. 296 del 2006.

Quanto sopra evidenziato esclude altresì che l’intervento legislativo (come detto inserito in un complessivo programma di riforme) di cui trattasi abbia mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro.

2.14. Alla stregua delle ampie considerazioni che precedono, il ricorso principale risulta inammissibile.

La Corte territoriale ha escluso, nella fattispecie concreta, l’operatività dell’art. 50 cit.; ciò in quanto ha ritenuto non conformi al modello legale le offerte datoriali di stabilizzazione del rapporto di lavoro.

Diversamente da quanto dedotto dalla società ricorrente, la sentenza impugnata dimostra di aver esaminato la documentazione offerta dalla parte datoriale (si legge testualmente nella sesta pagina: “In proposito l’invito a presentarsi in azienda (doc. 23-23 bis fasc. I parte convenuta) non costituisce in alcun modo una valida proposta di assunzione (…). Di conseguenza deve ritenersi che l’offerta di assunzione del 18.11.2011 non possa costituire valido presupposto di operatività (…)”) salvo, poi, avere espresso, sulla base della stessa, con accertamento di merito, un giudizio di non congruità delle proposte di assunzione indirizzate al lavoratore (al riguardo, si richiama il p. 2.5. della presente motivazione).

2.15. Il motivo, in realtà, al di là della formale rubricazione, pretenderebbe una diversa valutazione dei documenti esaminati dalla Corte di appello ed in particolare della prima offerta ovvero quella contenente “l’invito a presentarsi in azienda” reputata inidonea in quanto priva di “elementi necessari ad identificare il contenuto della prestazione”.

E tuttavia, come noto, l’interpretazione dell’atto unilaterale (così come del contratto), consistendo in un’operazione di accertamento della volontà del dichiarante (o dei dichiaranti), ovverosia di una realtà fenomenica ed obiettiva, si risolve in un’indagine di fatto riservata al Giudice di merito, la cui valutazione soggiace, in sede di legittimità, ad un limitato sindacato che esige, quanto al vizio di violazione di legge, la precisa illustrazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione dei canoni ermeneutici e, quanto al vizio di motivazione, l’indicazione, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile ratione temporis alla fattispecie), del “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014.

Nessuno di tali profili è adeguatamente sviluppato nel motivo di ricorso.

Inconferente è, infine, il richiamo dell’art. 115 c.p.c.; la ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione della norma di legge processuale dipenda o sia ad ogni modo dimostrata dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, una questione di violazione dell’art. 115 c.p.c., può porsi soltanto nel caso, qui non denunciato, in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892).

In conclusione, il motivo, sulla base delle censure, come prospettate, risulta inammissibile.

Ricorso incidentale.

3. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è censurata la mancata valutazione delle prove testimoniali ai fini del riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato fin dal 1996, come richiesto.

3.1. Il motivo è, in radice, inammissibile perchè non indica il “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014 già cit., i cui principi sono costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici).

4. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c., nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – insufficiente e contraddittoria motivazione.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

E’ censurata, in particolare, l’affermazione di tardività ed inammissibilità della domanda di condanna specifica.

Al riguardo, la Corte di appello ha osservato come il lavoratore avesse formulato, in primo grado, domanda di condanna generica al pagamento delle differenze di retribuzione e, solo in grado di appello, avesse proposto domanda specifica di condanna al pagamento, per il titolo indicato, di Euro 135.646,24.

4.1. Il ricorrente incidentale non pone, dunque, questione di omessa pronuncia in merito alla domanda (sicuramente) proposta (di condanna generica) ma censura l’omessa statuizione in ordine alla richiesta di somme specifiche a titolo di differenze di retribuzione.

4.2. Come sviluppata, la censura, sotto il profilo del vizio di violazione di legge, difetta di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6; il ricorso è, infatti, carente della trascrizione integrale (ovvero nelle parti salienti) dell’atto introduttivo primo grado.

Invero, anche in presenza di un vizio per “errores in procedendo”, quale è quello di cui si discute, è sempre necessario che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che la censura presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (ex plurimis, Cass., sez. un., n. 8077 del 2012; Cass. n. 896 del 2014).

L’indicata omissione impedisce alla Corte ogni valutazione in merito alla fondatezza dei mossi rilievi.

4.3. Quanto, invece, al denunciato vizio di motivazione, è sufficiente osservare come la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, debba essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; è pertanto denunciabile in cassazione solo “l’anomalia motivazionale” nel cui ambito non è (più) riconducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione (Cass., sez. un., n. 14477 del 2015; ex multis, tra le sezioni semplici, Cass. n. 31543 del 2018).

5. Conclusivamente, il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili.

6. Le spese del giudizio di legittimità si compensano integralmente avuto riguardo tanto alla complessità e novità delle questioni trattate quanto alla reciproca soccombenza.

8. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sia in relazione al ricorso principale che a quello incidentale.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA