Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27724 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27724 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 28558-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2280

ICARDI ANGELA;

intimata

avverso la sentenza n. 170/2009 della COMM.TRIB.REG.
di GENOVA, depositata il 15/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 11/12/2013

udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha
chiesto il nuovo ruolo per il deposito della cartolina
verde mancante agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per il nuovo ruolo del ricorso.

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

RITENUTO IN FATTO.
1. Con sentenza n. 170/7/09, depositata

il 15.11. 409, la

Commissione Tributaria Regionale della Liguria rigettava
l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio
di Albenga avverso la decisione di primo grado con la
quale era stato accolto il ricorso proposto da Icardi Angela nei confronti dell’avviso di diniego di rimborso,
l’anno di imposta 1998.
2. La CTR – confermando la decisione di prime cure – riteneva, invero, che ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso del credito IVA per l’anno in questione,
fosse sufficiente l’esposizione di detto credito nella
dichiarazione annuale 1999, non occorrendo anche la compilazione e tempestiva presentazione del quadro VR, non
ritenuta dal giudice appello condizione indispensabile
per ottenere il rimborso di imposta richiesto.
3. Per la cassazione della sentenza n. 170/7/09 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi. La società contribuente non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
l. In via pregiudiziale, rispetto all’esame delle censure
proposte dall’Agenzia delle Entrate, la Corte deve rilevare la mancanza in atti dell’avviso di ricevimento, relativo alla notifica del ricorso per cassazione
all’intimata Icardi Angela.
1.1. Deve – invero – osservarsi, al riguardo, che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con
la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna
del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento – prescritto dall’art. 149 c.p.c. – è il solo documento idoneo a provare sia l’avvenuta consegna, sia la
data di esso, sia l’identità della persona a mani della
quale la notifica è stata eseguita.
1.2. Ne discende che, costituendo l’avviso in parola un
elemento costitutivo indefettibile del procedimento notificatorio (cfr. da ultimo, in tal senso, C. Cost. n.

emesso dall’ Amministrazione finanziaria ai fini IVA per

2

3/10), la sua mancata produzione determina, non la mera
nullità, bensì l’inesistenza della notificazione, della
quale, pertanto, non può disporsi la rinnovazione, ai
sensi dell’art. 291 c.p.c. Con l’ulteriore conseguenza
che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica
del ricorso per cassazione, la mancata produzione
dell’avviso di ricevimento comporta la declaratoria di
to in parola non venga prodotto neppure all’udienza pubblica di discussione, prima dell’inizio della relazione
prevista dall’art. 379 c.p.c. (ovvero fino all’adunanza
della Corte in Camera di consiglio, di cui all’art. 380
bis c.p.c.) (cfr. Cass.S.U. 627/08, Cass. 16292/09,
13639/10).
1.3. Nel caso di specie, l’avviso di ricevimento, non solo non è stato allegato al ricorso, ma non è stato neppure prodotto all’udienza pubblica del 3.6.2013. Per tutte
le ragioni esposte, pertanto, il ricorso proposto
dall’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile.
2. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione
dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
dichiara inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioniTributaria, il 3.6.2013.

inammissibilità del ricorso medesimo, qualora il documen-

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