Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27724 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36006/2018 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in Brescia, in via Moretto n.

70, presso lo studio dell’avvocato Luca Zuppelli, che lo rappresenta

e lo difende, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 da Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Brescia, G.A., cittadino del (OMISSIS), chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con Decreto n. 4496 del 2018, depositato il 12 novembre 2018, il Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso G.A. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi di ricorso, G.A. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

2.1. L’istante lamenta che il Tribunale abbia escluso, peraltro con motivazione inadeguata, i presupposti per l’applicazione, nel caso di specie, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

2.2. Il ricorso è inammissibile.

2.2.1. Con il requisito di cui al punto n. 3 dell’art. 366 c.p.c., il legislatore richiede, invero, a pena di inammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha osservato, in proposito, che, ai fini del soddisfacimento del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non è necessario che tale esposizione costituisca parte a sè stante del ricorso, ma è sufficiente che essa risulti in maniera chiara dal contesto dell’atto, anche se contenuta nell’illustrazione dei motivi (Cass. 17036/2018; Cass. 15478/2014; Cass. Sez. U., 22/05/2014, n. 11308). La giurisprudenza di legittimità si è pertanto, ormai pressochè univocamente, orientata – tenendo conto, altresì, delle affermazioni operate, in ordine al diritto di accesso ad un giudice, e segnatamente ad una Corte Suprema, operate dalla giurisprudenza Europea (Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; Corte EDU, 29/03/2011, RTBF c. Belgio) nel senso di affermare che il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, postula che il ricorso contenga – quanto meno nell’illustrazione dei motivi – la chiara esposizione dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le posizioni processuali delle parti, con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati, la “causa petendi” ed il “petitum” originari, nonchè gli argomenti posti a sostegno delle decisioni dei giudici dei singoli gradi (Cass., 13312/2018; Cass., 1926/2015; Cass., 7825/2006).

Tutto questo non potrebbe, invero, ricavarsi – come è stato significativamente rilevato – “da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perchè tanto equivarrebbe a devolvere alla S.C. un’attività di estrapolazione della materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente” (Cass. n. 13312/2018).

2.2.2. Tanto premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso di specie, il ricorso è del tutto carente dell’indicazione dei fatti di causa, anche a voler tenere conto – nella prospettiva suindicata – di quanto dedotto dal ricorrente nell’illustrazione dei singoli motivi. Per intanto, manca del tutto l’indicazione del contenuto del ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, con la specificazione delle richieste effettuate dall’istante e delle ragioni poste a sostegno delle stesse (petitum e causa petendi), tanto più che il medesimo deduce che il Tribunale non avrebbe esaminato la richiesta, subordinata, avanzata nella domanda introduttiva del giudizio, di protezione umanitaria. Manca, inoltre, del tutto la chiara indicazione delle ragioni che avrebbero indotto lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e della loro idoneità a fondare la domanda di protezione internazionale proposta. Nè è dato desumere, dall’illustrazione dei motivi, la posizione assunta al riguardo – nel giudizio di merito – dal Ministero dell’interno, se costituito, e quali siano gli argomenti posti a sostegno, in relazione alle diverse domande proposte, dal giudice di primo grado.

2.2.3. Se ne deve inferire che il ricorso in esame non è in alcun modo conforme alla previsione prevista, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, indistintamente con riferimento a tutti i ricorsi, a prescindere dall’oggetto e dalla materia del contendere.

3. Il ricorso in esame deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata rituale costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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