Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27722 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18961/2015 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ARIGLIANO;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINCIANA

25, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DONATIVI, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO SILVESTRE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2617/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/06/2014 R.G.N. 2046/2012;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Lecce, con pronuncia n. 2617 del 2014, dichiarava inammissibile il gravame proposto da A.S. nei confronti di G.A., avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi dell’8.5.2012;

1.1. per quanto di rilievo in questa sede, a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha osservato come, ai fini della questione relativa alla tempestività o meno dell’atto di appello, depositato in data 25.6.2012, assumesse significativo rilievo l’individuazione della data di notificazione della sentenza di primo grado che, nella copia prodotta dalla difesa dell’appellante, recava quella del 24.5.2012 mentre nella copia prodotta dalla parte appellata risultava essere il 23.5.2012;

1.2. solo nella prima ipotesi, l’impugnazione sarebbe stata tempestiva, posto che la scadenza dei trenta giorni, cadendo di sabato (il 23.6.2012), sarebbe stata prorogata al lunedì successivo, ai sensi dell’art. 155, comma 4, ratione temporis applicabile;

1.3. nella fattispecie, l’appello era tardivo: secondo la Corte territoriale, era infatti decisiva l’attestazione del registro UNEP, facente fede fino a querela di falso, dalla quale risultava, appunto, la notifica dell’atto in data 23.5.2012;

2. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, A.S., affidato ad un unico ed articolato motivo, cui ha resistito, con controricorso, G.A.;

3. ha depositato requisitoria il PG con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotto error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 325 e 326 c.p.c.; si assume che la sentenza impugnata avrebbe dato rilievo decisivo, ai fini della individuazione della data di notificazione della sentenza di primo grado, alle risultanze del registro cronologico, senza considerare che la fede privilegiata di tale atto sarebbe stata idonea a superare altri elementi di valutazione privi di analoga valenza probatoria ma non anche il valore di attestazioni contenute in altri atti pubblici, come la relazione di notificazione redatta nella copia notificata della sentenza, in possesso dell’appellante;

2. il motivo è fondato;

2.1. occorre in questa sede confermare il costante orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine breve per l’impugnazione “quando emerga una difformità di date tra la relata di notifica della sentenza in possesso del notificante e quella consegnata al destinatario, la tempestività della impugnazione deve essere valutata con riguardo alla data risultante dalla relata di notifica redatta sull’atto consegnato a quest’ultimo, il quale non è tenuto a provare l’esattezza delle risultanze dell’atto ricevuto, su cui solo poteva fare affidamento per computare il termine utile per l’impugnazione, mentre spetta al notificante, secondo gli ordinari criteri di distribuzione dell’onere probatorio, provare mediante querela di falso – trattandosi di contrasto tra due atti pubblici – la corrispondenza della relata stilata sull’atto in suo possesso all’effettivo svolgimento “quoad tempus” delle formalità di notifica” (Cass. n. 19156 del 2014; Cass. n. 14686 del 2007) con la conseguenza che ove la querela di falso non venga proposta il “conflitto va risolto in senso sfavorevole, non già al destinatario della notificazione, il quale, al fine di far valere la data risultante dalla copia notificategli, non è tenuto a provarne l’esattezza, bensì a colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere d’impugnazione e che è tenuto ad assolvere al relativo onere probatorio” (Cass. n. 28230 del 2005; Cass. n. 14781 del 2017);

2.2. l’espresso principio viene in rilievo anche nella fattispecie di causa; in difetto dell’attivazione del procedimento di querela di falso ad opera della parte appellata, interessata a provare l’inesattezza della data di notificazione della sentenza di primo grado riportata sulla copia prodotta dall’appellante, permane un contrasto tra più atti pubblici, ciascuno dotato di pari fede privilegiata, che va risolto in senso sfavorevole alla parte (id est: a quella appellata) che ha eccepito la tardività del deposito dell’atto di appello sulla base della data risultante dalla relata di notifica apposta sulla copia in suo possesso;

3. la sentenza appellata non si è attenuta a detto criterio, dando prevalenza alle risultanze del registro cronologico dell’UNEP del Tribunale di Brindisi, e va dunque cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame nel rispetto dei principi di diritto sopra richiamati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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