Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27722 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27722 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 12498 del ruolo generale
dell’anno 2009, proposto
39

da
5
Cattelan automobili s.a.s. di Cattelan Piero & C., in
persona del legale rappresentante

pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso,
dagli avvocati Luigi Manzi, Emanuele Coglitore e Paolo
Centore, domiciliato presso lo studio del primo, in Roma,
alla via Confalonieri, n. 5
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
RG n. 12498/2009
Angel ina-ariaRero estensore

Data pubblicazione: 11/12/2013

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controricorrenteper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Friuli Venezia-Giulia, sezione 4°, depositata in data
31 dicembre 2008, n. 72/04/08;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 18

udito per la ricorrente l’avv. Paolo Centore e per l’Agenzia delle
entrate l’avvocato dello Stato Paola Zerman;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
La società ricevette notifica di un avviso di accertamento,
concernente l’anno d’imposta 1998, col quale l’Agenzia delle
entrate contestava l’indebita applicazione, ai fini iva, del regime del
margine oggetto del decreto legge 41/1995 agli acquisti
intracomunitari di autoveicoli usati provenienti da Stati membri e,
precisamente, da società estere di autonoleggio che, come risultava
dalle copie dei libretti di circolazione esteri, ne avevano la proprietà
come beni strumentali. Per conseguenza, l’Agenzia delle entrate ha
determinato i maggiori importi dovuti a titolo di Iva, oltre sanzioni
ed interessi, per omessa annotazione nei registri Iva delle fatture di
acquisiti intracomunitari, errata compilazione degli elenchi
riepilogativi di acquisti intrastat ed infedele fatturazione di
operazioni imponibili, per difetto dei requisiti del regime del
margine nonché l’omessa fatturazione di operazioni imponibili.
La società impugnò l’avviso e la locale Commissione tributaria
provinciale accolse il ricorso, con sentenza che la Commissione
tributaria regionale ha ribaltato, facendo leva sulla specialità del
regime dell’Iva sul margine e sulla conseguente spettanza a chi
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Angelina-Mari

nsore

giugno 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

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intenda fruirne di provarne i presupposti; onere che, secondo la
Commissione, nella fattispecie non era stato soddisfatto.
Ricorre la società per ottenere la cassazione della sentenza
impugnata, affidando il ricorso a dieci motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate, che deposita

Diritto
/.

Con i primi otto motivi di ricorso, i quali vanno

congiuntamente esaminati, in quanto frammentazione di un’unica
censura, la società lamenta:
-ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., l’omessa
motivazione circa il fatto controverso della corretta applicazione del
regime del margine, nell’ipotesi in cui l’acquirente italiano, come
nel caso in questione, abbia acquistato le autovetture usate da
fornitori comunitari diversi dai soggetti che ne risultano intestatari,
sostenendo che sul punto la Commissione abbia costruito il falso
sillogismo che l’intestatario del libretto sia il cedente
dell’automezzo —primo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 5, c.p.c., l’illogica e non
sufficiente motivazione circa il fatto controverso consistente nel
rapporto commerciale diretto, affermato dalla sentenza impugnata,
tra la società di autonoleggio e la ricorrente, da cui la Commissione
ha tratto la conseguenza che la qualifica di società di autonoleggio
implichi di per sé l’esclusione dell’applicazione del regime del
margine —secondo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e
falsa applicazione degli articoli 17 e 21 del decreto del Presidente
della Repubblica numero 633 del 1972, reputando che il cessionario
di autoveicoli usati non abbia l’obbligo di verificare la correttezza
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Angelina-

estensore

altresì memoria ex articolo 378 del codice di procedura civile.

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dell’indicazione in fattura, operata da intermediari comunitari, che
l’operazione è soggetta al regime del margine e, quindi, che non
abbia l’obbligo di riqualificare l’operazione come acquisto
intracomunitario terzo motivo;

-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., per violazione e

numero 41 del 1995, reputando che il cessionario di autoveicoli
usati non abbia l’obbligo di qualificare l’operazione come cessione
intracomunitaria, al cospetto dell’articolo 37, 2° comma, del decreto
legge numero 41 del 1995, che esclude dal novero degli acquisti
intracomunitari le operazioni aventi ad oggetto i beni usati quarto

motivo;

-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e
falsa applicazione dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica numero 633 del 1972, sostenendo che, posto che non
sussiste negli altri Stati membri l’obbligo di trascrivere sulla carta
di circolazione il trasferimento di proprietà dell’autoveicolo, la
circostanza dell’intestazione dei libretti di circolazione in favore di
società di autonoleggio non è sufficiente ad inficiare l’indicazione
che l’automezzo sia assoggettato al regime del margine

quinto

motivo;

-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e
falsa applicazione dell’articolo 56, 1° comma, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, dell’articolo 7,
1° comma, della legge numero 212 del 2000 e dell’articolo 2697 del
codice civile, affermando che erroneamente la sentenza impugnata
ha reputato legittima la pretesa tributaria in base ad una catena di
inferenze presuntive sesto motivo;

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falsa applicazione dell’articolo 37, 2° comma, del decreto legge

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-ex articolo 360, 1° comma, numeri 3 e 4, c.p.c., per violazione
e falsa applicazione dell’articolo 56, 1° comma, del decreto del
Presidente della Repubblica numero 633 del 1972, dell’articolo 7,
1° comma, della legge numero 212 del 2000 e dell’articolo 2697 del
codice civile, sostenendo che illegittimamente la sentenza

fornita dall’ufficio in ordine alla qualifica del soggetto cedente ed al
regime di detrazione dell’iva in capo ad esso, omettendo altresì di
considerare che, nel caso in questione, il contribuente ha adempiuto
tutti gli obblighi su di lui gravanti —settimo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e
falsa applicazione dell’articolo 10, 1° comma, della legge numero
212 del 2000, sostenendo che l’applicazione di tale norma non
consenta di disconoscere l’applicabilità del regime del margine in
base alle indicazioni della fattura ricevuta dal cedente —ottavo
motivo.
***

2.-L’articolo

26bis

della sesta direttiva iva, introdotto

dall’articolo 1, numero 3, della direttiva numero 94/5, stabilisce un
regime particolare dell’iva applicabile ai beni d’occasione ed agli
oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, stabilendo che le
cessioni di questi beni, compiute da un soggetto passivorivenditore, sono assoggettate ad imposta limitatamente all’utile
realizzato, ossia alla differenza tra il prezzo di vendita chiesto dal
soggetto passivo rivenditore per il bene ceduto ed il prezzo
d’acquisto.
2.1.-Questo regime, come chiaramente emerge dal terzo e dal
quinto considerando della direttiva numero 94/5, mira ad evitare le
doppie imposizioni e le distorsioni di concorrenza fra i soggetti
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impugnata ha omesso di rilevare e di valutare l’assenza di prova

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passivi; e ciò in quanto tassare, per l’interezza del suo prezzo, la
cessione di un bene d’occasione compiuta da un soggetto passivo
rivenditore, allorché il prezzo al quale questi ha acquistato il bene
incorpori un importo di Iva assolto a monte da un soggetto passivo,
che né il cedente né il rivenditore sono stati in grado di detrarre,

giustizia 3 marzo 2011, C-203/10, Auto Nikolovi, punto 48; Corte
di giustizia 8 dicembre 2005, C-280/04, Jyske Finans, punto 38).
2.2.-Esso è senz’altro un regime particolare, giacché deroga al
principio generale secondo il quale l’Iva è riscossa per ogni
cessione di beni compiuta a titolo oneroso da un soggetto passivo
(Corte giustizia 19 luglio 2012, C-160/11, Bawaria Motors,
concernente l’omologa norma della direttiva 2006/112/CE, punti 28
e 34; Corte giustizia sentenza Auto Nikolovi, punto 46; Corte di
giustizia sentenza Jyske Finans, punto 35).
2.3.41 che comporta che quando il soggetto passivo-rivenditore
rivende, ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, beni
d’occasione da lui acquistati in regime normale d’iva, il diritto
spettantegli di detrarre l’iva dovuta o assolta per i beni in questione
esclude qualsivoglia rischio di doppia imposizione,
conseguentemente escludendo l’applicabilità del regime di deroga
del margine (Corte di giustizia, sentenza Auto Nikolovi, punto 49).
2.4.-La specialità del regime, la sua facoltatività e la sua
alternatività rispetto a quello ordinario emergono con chiarezza,
nell’ordinamento interno, dall’articolo 36 del decreto legge 23
febbraio 1995, numero 41, convertito con modificazioni dalla legge
22 marzo 1995, numero 85, che ha dato attuazione alla direttiva
dinanzi richiamata e che, in particolare, al 3° comma, consente al
cessionario di beni d’occasione di <>, fa leva sulla mancanza di qualsivoglia indizio <>).
3.4.-Né la circolare della Agenzia delle entrate numero 14/E

del 26 febbraio 2008 invocata dalla ricorrente fornisce elementi
utili, sia pure ex post (risalendo ad epoca successiva ai fatti di
causa), a formulare un giudizio di esonero dell’operatore
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prova, poiché l’operatore commerciale viene a trovarsi, proprio in

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commerciale dal dovere di diligenza, in quanto essa è intervenuta a
disciplinare, in attuazione del principio di collaborazione che
presidia i rapporti tra contribuente e fisco, condotte volte ad
agevolare proprio l’adempimento di tale dovere, subordinando la
reimmatricolazione del veicolo importato dall’operatore nazionale

civile ed agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate dei documenti
concernenti l’operazione commerciale, tra i quali la carta di
circolazione estera e la dichiarazione che il rivenditore-soggetto
passivo IVA in Italia abbia acquistato i veicoli usati da un soggetto
in possesso dei requisiti di legge. Appare dunque evidente, ha
precisato la Corte, che <> (così Cass. 8636/12).
4.-Di qui anche l’inconferenza delle ulteriori osservazioni,
poste a sostegno in particolare del terzo motivo di ricorso, secondo
cui il cessionario sarebbe in tal maniera chiamato ad un inesigibile
sindacato di merito delle valutazioni giuridiche compiute dal
cedente mediante la dichiarazione apposta in fattura di essersi
avvalso del regime del margine nel proprio Paese membro.
4.1.-E ciò in quanto nel caso in questione non si tratta di
qualificare in modo diverso una fattispecie concreta esattamente
definita e rilevata nei suoi elementi costitutivi e, dunque, di operare
un giudizio di sussunzione di una determinata vicenda economica
nella fattispecie astratta descritta dalla norma che disciplina il
regime fiscale speciale, quanto, piuttosto, di verificare se alla
formula enunciativa apposta in fattura corrisponda effettivamente
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re

all’esibizione o alla trasmissione agli uffici della motorizzazione

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un fatto storico, dato dalla mancata detrazione dell’IVA all’acquisto
da parte del soggetto-cedente.
5.

Nel caso in esame, il fatto, incontroverso, che dai

documenti di circolazione emergesse la qualità di autonoleggiatore
delle cedenti, e quindi, la qualità di soggetti primi immatricolatori

destinare alla propria attività imprenditoriale, con la conseguente
legittimazione a detrarre l’Iva versata in rivalsa sull’acquisto del
bene strumentale, avrebbe dovuto quantomeno indurre la
contribuente a dubitare dell’effettiva applicabilità alla operazione
economica del regime del margine, e quindi, ad acquisire,
preventivamente, dai cedenti ulteriori elementi comprovanti la
mancata detrazione della imposta nel Paese membro da cui
provenivano i veicoli.
5.1.- In mancanza di tale verifica, rimane escluso un
incolpevole affidamento della società cessionaria, che, in definitiva,
è esclusivamente fondato sulla mera annotazione nella fattura
emessa dal cedente della applicazione del regime del margine.
5.2.-Né si può obiettare che si tratta di prova diabolica, in

quanto, nel caso in cui l’operatore comunitario-cedente (nella
specie, società di noleggio soggetto passivo IVA) dichiari in fattura
di aver applicato a sua volta nel proprio Paese di residenza il
regime del margine di utile, il cessionario dovrà farsi parte diligente
ed acquisire le necessarie informazioni attestanti l’utilizzo che del
bene acquistato nel proprio Paese di residenza ha fatto in concreto
l’operatore comunitario-cedente o le ragioni dell’assolvimento in
via definitiva dell’IVA da parte del medesimo soggetto al momento
dell’acquisto del veicolo di occasione.
***
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che, secondo Pid quod plerumque accidit, acquistano autoveicoli da

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6.-Le considerazioni che precedono evidenziano l’infondatezza
del nono motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma,
numero 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell’articolo 6,
2° comma, del decreto legislativo numero 472 del 1997, in
combinazione con l’articolo 10, 3° comma, della legge numero 212

incertezza delle prescrizioni normative, estremamente chiare, già
nelle disposizioni della direttiva comunitaria; né v’è affidamento
incolpevole da tutelare (vedi, con specifico riferimento
all’applicazione del regime del margine, Cass. 22 febbraio 2013, n.
4522; Cass. 26 ottobre 2012, n. 18434).
7.-Inconferente ed eccentrico è poi il decimo motivo, proposto
ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., col quale la società
lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, comma
5bis, del decreto legislativo numero 472 del 1997, in combinazione
con l’articolo 10, 3° comma, della legge numero 212 del 2000. In
particolare, la contribuente, fa leva sulla sentenza della Corte di
giustizia Ecotrade (Corte giust. 8 maggio 2008, C-95/07 e C-96/07),
che ha riconosciuto il diritto di detrazione nell’ipotesi di omessa
autofatturazione di acquisti intracomunitari, in caso l’assenza di
danno per l’erario comporti l’illegittimità delle sanzioni irrogate.
7.1.-Basti al riguardo considerare che, in quell’occasione, come
emerge nitidamente dai punti 1 e 2 delle conclusioni dell’avvocato
Sharpston presentate il 13 marzo 2008, la Corte aveva riguardo ad
una società, con sede in Italia, che aveva beneficiato di servizi di
trasporto marittimo compiuti da operatori stabiliti altrove, i quali
non avevano applicato l’Iva nelle loro fatture. La società aveva
erroneamente ritenuto che tali servizi fossero esenti e, quindi, non li
aveva inclusi nella propria contabilità Iva, ma, pur omettendo di
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Angelina-Maria Peni

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del 2000, in quanto, nel caso in esame, non v’è alcuna obiettiva

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dichiarare e di detrarre l’imposta a monte, aveva comunque
integralmente versato quella a valle: in quella fattispecie, dunquefla

circostanza che le operazioni fossero state trattate come esenti ha
consentito di ascrivere una rilevanza meramente formale
all’omissione dell’autofatturazione ed alla sua omessa registrazione

versamento dell’imposta a valle.
L’ipotesi, è evidente, è del tutto eccentrica rispetto a quella oggi
in esame.
8.41 ricorso va in conseguenza respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
per questi motivi

La Corte:
-respinge il ricorso:
-condanna la società alla rifusione delle spese, liquidate in Curo
14.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 18 giugno 2013.

nel registro delle vendite, in considerazione dell’avvenuto integrale

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