Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27721 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15884-2015 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PONTEFICI, 3, presso lo studio dell’avvocato NICO PANIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE BIA;

– ricorrente –

contro

L.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73,

presso lo studio dell’avvocato ENZO AUGUSTO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PAOLA MERICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 513/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/04/2015 R.G.N. 2894/2012.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Bari, con pronuncia n. 513 del 2015, accoglieva il gravame proposto da L.N. (datore di lavoro) nei confronti di D.V. (lavoratore) e, per l’effetto, in riforma della pronuncia del Tribunale di Bari del 2.4.2012, “rigetta(va) l’opposizione” al decreto ingiuntivo presentata da D.V. e “conferma(va)” il provvedimento reso in esito a procedura monitoria ed avente ad oggetto la condanna del lavoratore alla restituzione della somma di Euro 38.540,49 (a titolo di interessi e rivalutazione monetaria) ottenuti sulla sorte capitale, liquidata a titolo di provvisionale, per utili relativi ad impresa familiare, con ordinanza ex art. 423 c.p.c.;

1.1. in estrema sintesi, la Corte territoriale, a fondamento del decisum, osservava che, tra le medesime parti, si era formato un giudicato esterno, in merito all’accertamento di insussistenza del diritto agli accessori, per effetto della sentenza del Tribunale di Bari del 29.4.2005 che aveva definito il giudizio di opposizione all’esecuzione promosso da L.N. nei confronti di D.V.;

2. avverso la decisione, propone ricorso per cassazione D.V., affidato ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, L.N.;

3. entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 12 disp. att. c.c., artt. 324, 474,480 e 615 c.p.c.;

1.1. si assume, nella sostanza, l’erronea individuazione del giudicato esterno nella sentenza del Tribunale di Bari del 29.4.2015 (confermata dalla Corte di appello di Bari con pronuncia n. 39 del 2009), resa in esito ad opposizione all’esecuzione (con cui era esclusa la spettanza delle somme di Lire 21.758.118 a titolo rivalutazione e di Lire 52.866.606 per interessi legali su rivalutazione della somma in linea capitale di Lire 126.003.000, liquidata a titolo provvisionale ex art. 423 c.p.c., ingiunta da D.V. con decreto in pagamento a L.N. per il convertito importo di Euro 38.540,49), non rientrando l’accertamento di sussistenza o meno del credito agli accessori nella cognizione del giudice dell’esecuzione, per essere la relativa funzione (id est: quella del procedimento esecutivo) limitata alla sola verifica della efficacia esecutiva del titolo giudiziale;

2. il motivo è fondato;

2.1. va premesso che il giudicato, in quanto provvisto di “vis imperativa” e indisponibilità per le parti, va assimilato agli “elementi normativi” sicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge (ex plurimis, Cass. n. 30838 del 2018); ne deriva che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli atti processuali, mediante indagini e accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (ex multis, Cass. n. 5043 del 2017);

2.2. debitamente trascritte, nelle parti salienti, le pronunce rese dal giudice dell’esecuzione, ai fini di ammissibilità del motivo (Cass. n. 16227 del 2014), osserva il Collegio come alcun giudicato esterno si sia formato per effetto delle medesime pronunce;

2.3. invero, l’accertamento in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., è limitato al controllo della sussistenza o meno del diritto del creditore a procedere ad esecuzione e pertanto alla verifica dell’idoneità del titolo e della correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con esaurimento dei suoi effetti nel processo esecutivo in quanto funzionale all’emissione di un atto esecutivo e non, invece, alla risoluzione di una controversia nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione (Cass. n. 16610 del 2011): essendo presupposto del processo di esecuzione civile l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitori per l’accertamento dell’esistenza di un’obbligazione (Cass., sez. un., n. 16390 del 2011);

2.4. venendo specificamente al caso di specie, il giudice di esecuzione ha solo accertato l’insussistenza ad agire in via esecutiva, sulla base del titolo azionato (sentenza del Tribunale di Bari del 23.5.2000 e della Corte di appello di Bari n. 73 del 2001), per gli accessori sulla somma riconosciuta in via provvisionale senza, però, che il relativo accertamento possa spiegare effetti nell’odierno giudizio di cognizione, cui solo compete di verificare se via stata statuizione, con efficacia di giudicato, sia implicita, di rigetto della domanda di accessori per effetto della sentenza del Tribunale di Bari del 23.5.2000 o, come ritenuto dal medesimo Tribunale con sentenza del 2.4.2012, mera omissione di pronuncia;

3. la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della fattispecie nel rispetto dei principi di diritto sopra richiamati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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