Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27721 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27721 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORD INANZA
sul ricorso 3700-2015 proposto da:
SPALLUZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DARDANELLI 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO
VAGLIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELO
INTERNULLO;

– ricorrente contro
PIATTI BRUNELLA MARIAGRAZIA;

– intimata avverso la sentenza n. 1223/2013 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata 11 06/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.

Data pubblicazione: 21/11/2017

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Giovanni SPALLUZZI con atto di citazione notificato 1’8/10 aprile 2006
evocava, dinanzi al Tribunale di Bergamo, la EDILGREEN s.r.1.,
chiedendone la condanna al pagamento della somma di C 3.5000,00

realizzazione di un immobile conferitogli dalla società convenuta,
domanda che veniva respinta – con sentenza n. 2699 del 2011.
In virtù di appello interposto dal medesimo Spalluzzi, la Corte di
appello di Brescia, nella resistenza della società appellata, dichiarava
inammissibile il gravame con sentenza n. 1223 del 2013 per essere
stato notificato l’atto di appello alla società – ormai cancellata
dall’11.02.2009 dal registro delle imprese – presso il suo difensore,
otre ad essere stata effettuata a Maria Grazia Piatti Brunella nella
qualità di legale rappresentante di società inesistente.
Per la cassazione della citata sentenza ricorre lo Spalluzzi sulla base
di quattro motivi.
L’intimata Brunella Piatti non ha svolto difese.
Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile per
tardività, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380
bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c., su
proposta del relatore, regolarmente notificato al difensore del
ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di
consiglio.

Atteso che:
è prioritaria la verifica della tempestività del ricorso.
In proposito occorre precisare che la sentenza impugnata non risulta
notificata, per cui trova applicazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c.,
ratione temporis, il termine c.d. lungo di un anno e quarantasei giorni

Ric. 2015 n. 03700 sez. M2 – ud. 10-03-2017
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relativa al compenso a lui spettante per l’incarico di progettazione e

(trattandosi di giudizio introdotto nell’anno 2006) per proporre ricorso
per cassazione.
Ciò precisato, dalle annotazioni riportate a tergo dell’ultimo foglio del
ricorso risulta che l’atto è stato consegnato per la notifica all’Ufficiale
giudiziario in data 2 gennaio 2015 (v. timbro apposto sul medesimo

stato proposto avverso la sentenza n. 1223/2013 della Corte di
appello di Brescia depositata in data 6 novembre 2013.
Poiché il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si
realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria
determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con
attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per
gli interessati (dovendosi identificare tale momento con quello della
venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la
decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione: da ultimo,
Cass. Sez. Un. 22 settembre 2016 n. 18569), il ricorso è tardivo,
essendo stato notificato quando il termine ex art. 327 c.p.c., nel testo
ratione temporis applicabile, era già irrimediabilmente trascorso, per
essere maturato il 22 dicembre 2014

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Nessuna pronuncia sulle spese in difetto di difese da parte
dell’intimata.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013
ed è inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del

Ric. 2015 n. 03700 sez. M2 – ud. 10-03-2017
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ricorso), è stato notificato ai destinatari in epoca successiva ed è

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione
Civile, il 10 marzo 2017.

Il Presidente

u/LA

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

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