Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27720 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15787/2015 proposto da:

P.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE MARRA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CAIVANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato IRENE MONTUORI;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., AMBIENTE E ENERGIA CAIVANO S.R.L.,

IMPRESA AL.PA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8424/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/12/2014 R.G.N. 4755/2013;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 8424 del 2014, respingeva il gravame proposto da P.A. nei confronti del Comune di Caivano, di Pa.Al., del Fallimento (OMISSIS) e della società Ambiente e Energia Civano srl, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 29.1.2013 che, a sua volta, aveva rigettato le domande del P.;

1.1. in estrema sintesi, la Corte territoriale ha osservato come l’oggetto del giudizio di appello, a seguito della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2196 del 2013 (diversa da quella appellata), satisfattiva delle pretese ivi avanzate dall’appellante, dovesse circoscriversi al riconoscimento del diritto “ad ottenere il passaggio di cantiere e quindi l’inquadramento nei confronti di Pa.Al., a decorrere dall’1.4.2012, con le conseguenti statuizione economiche”; in via subordinata, all’accertamento del diritto (del lavoratore) ad essere assunto dal Comune senza necessità di un concorso pubblico, qualora la concessione dell’appalto alla (OMISSIS), precedente affidataria del servizio, fosse stato un affidamento in house;

1.2. così individuato il thema decidendum, la Corte di appello ha ritenuto che la questione posta in via principale presentasse evidenti lacune di allegazioni; invero, risultava omesso qualsiasi riferimento al CCNL, fonte di disciplina del rapporto, che, invece, costituiva elemento fondante della pretesa fatta valere nei confronti di Pa.Al., in quanto relativa ad un passaggio di cantiere; nè tale contratto risultava allegato, limitandosi la prospettazione contenuta nel ricorso di primo grado all’affermazione della sussistenza di un diritto soggettivo ad essere assunto dalla ditta Pa., in qualità di ultima subentrata nell’appalto;

1.3. quanto alla domanda di costituzione del rapporto con l’ente pubblico, la Corte di merito ha giudicato corrette le argomentazioni del Tribunale, peraltro non attinte da efficaci rilievi critici, in merito all’inammissibilità della costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico, senza espletamento di procedura concorsuale;

2. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico e articolato motivo, P.A., illustrato con memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.;

3. ha resistito, con controricorso, il Comune di Caivano;

4. sono rimasti intimati, Pa.Al., il Fall.to (OMISSIS) S.p.A., la società Ambiente e Energia Caivano SRL;

5. ha depositato requisitoria il PG.

Diritto

CONSIDERATO CHE:

1. con un unico motivo (articolato in più censure) – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione degli effetti del giudicato, in relazione alla sentenza n. 2196 del 2013, e dell’art. 2112 c.c., nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8;

1.1. secondo la parte ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe violato il giudicato relativo all’accertamento del diritto di P.A. al passaggio, per effetto del trasferimento del ramo d’azienda, dalla (OMISSIS) S.p.A., cui era addetto, alla Ambiente Energia Caivano Srl;

1.2. sotto diverso profilo, la decisione non avrebbe considerato che la collocazione in cassa integrazione del lavoratore fosse avvenuta in violazione dei criteri di scelta, neppure specificati, e senza il rispetto della rotazione;

2. il motivo è, nel complesso, infondato;

2.1. quanto al profilo del giudicato, sarebbe sufficiente osservare come le censure difettino di specificità, in quanto formulate senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4; l’interpretazione del giudicato esterno, infatti, può essere effettuata direttamente dal giudice di legittimità ma a condizione che il ricorso per cassazione risponda ai requisiti di specificità e di completezza e, quindi, che nello stesso venga riprodotto, nelle parti rilevanti, il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo (cfr. Cass., sez. un., n. 1416 del 2004; Cass. n. 16227 de 2014; Cass. n. 5508 del 2018;); nel caso di specie, la sentenza n. 2196 del 2013 è riportata per meri passaggi, inidonei a consentire il necessario raffronto tra la vicenda già esaminata e quella oggetto di causa;

2.2. in ogni caso, le censure non si confrontano in alcun modo con il decisum;

2.3. le critiche omettono di considerare quanto, in premessa, ha affermato la Corte di appello;

2.4. la sentenza impugnata manifesta piena consapevolezza (al 1 cpv. di p. 2 della sentenza) del giudicato formatosi per effetto della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2196 del 2013, con il quale esplicitamente è affermata la definizione della vicenda relativa alla cessione d’azienda (cfr., in particolare, al 3 cpv, dal 4 al 7 alinea di pag. 3 della sentenza), per poi rigettare la domanda, solo interferente con il giudicato formatosi, in quanto relativa all’accertamento del diritto a transitare, per effetto di passaggio di cantiere, alle dipendenze della ditta Pa., quale ultima subentrante nell’appalto, e quella, qualificata come subordinata, di assunzione presso il Comune di Caivano, senza necessità di concorso pubblico;

2.5. la ricostruzione giuridica della vicenda concreta, sostenuta nella parte finale del ricorso in cassazione, con configurazione di un diritto soggettivo del lavoratore a transitare dalla società Ambiente ed Energia Caivano srl alla ditta Pa., rappresenta, all’evidenza, una mera allegazione difensiva, non sostenuta da alcuna valida argomentazione;

3. ad un rilievo di inammissibilità si arrestano le censure che riguardano la dedotta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 e 8;

3.1. le relative questioni non sono affatto affrontate in sentenza, nè il ricorrente ha allegato e dimostrato di averle devolute, nel rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

4. le spese, liquidate in favore della parte controricorrente, come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite all’avv.to Irene Montuori, dichiaratasi antistataria;

5. nulla deve statuirsi nei confronti degli intimati, in assenza dello svolgimento di qualsiasi attività difensiva;

6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ex art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con attribuzione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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