Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27720 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27720 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sui

riZQUSQ

25505=2016 proposto da:

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA – ACI, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARSALA 8,
presso l’AVVOCATURA GENERALE ACI, rappresentata e difesa dagli
avvocati FRANCESCO GUARINO, AURELIANA PERA;
– ricorrente nonchè contro
PIZZO CIRO;
– intimato avverso l’ordinanza n. R.G. 2155/2015 del TRIBUNALE di PISA,
depositata il 19/06/2016;

Data pubblicazione: 21/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VA LIT UTTI .
Rilevato che:
l’Automobile Club d’Italia – ACI ha proposto ricorso per cassazione,

Tribunale di Pisa n. 8903/2016, depositata il 19 giugno 2016, con la
quale, in accoglimento del ricorso proposto da Ciro Pizzo, è stata
ordinata al competente funzionario della sede ACI di Pisa – ai sensi
dell’art. 40 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1814 – di procedere, entro
sessanta giorni, alla cancellazione della trascrizione del passaggio di
proprietà dell’autovettura AUDI TT, tg. DG372EA, effettuata il 12
marzo 2008, provvedendosi, in mancanza, d’ufficio mediante delega
ad un cancelliere e ad un notaio;
con l’unico motivo la ricorrente lamenta di essere stata condannata al
pagamento delle spese del procedimento, nonostante esso rientri nel
novero di quelli di volontaria giurisdizione;
l’intimato non ha svolto attività difensiva;
Ritenuto che:
nel caso di specie non ricorrano i presupposti per la decisione
camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., e che, pertanto, la causa
debba essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 375,
secondo comma, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 1 bis della
legge 25 ottobre 2016, n. 197
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2017.

affidato ad un solo motivo, avverso l’ordinanza del Presidente del

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