Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2772 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 06/02/2020), n.2772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31114-2018 proposto da:

R.H.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANDREA RUPPI DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

D’ITRI EREDI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso

lo studio dell’avvocato MARCO CATELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 522/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.H.M. chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Sulmona la Graniti Fiandre S.p.A. e la D’Itri Eredi s.r.l., chiedendo, nei confronti della prima, la condanna al risarcimento del danno a causa dell’errata posa in opera di materiali edili da lei acquistati presso la stessa Graniti Fiandre e posati in opera attraverso una ditta sua consociata e, nei confronti della seconda, una statuizione di accertamento negativo di ogni e qualsivoglia rapporto con la società, la quale si era limitata a consegnare, nella qualità di depositaria, i materiali occorrenti per i lavori concordati.

Si costituivano la D’Itri Eredi e la Graniti Fiandre.

Per quanto ancora interessa in questa sede, la Graniti Fiandre eccepiva l’insussistenza di qualsiasi rapporto contrattuale con l’attrice, sostenendo che i materiali erano stati forniti a mezzo della intermediazione di M.R..

Eccepiva inoltre che i lavori erano stati materialmente realizzati da C.E., artigiano esterno alla società e non legato a questa da alcun rapporto contrattuale.

Integrato il contraddittorio nei confronti di M.R. e C.E., il tribunale accoglieva la domanda dell’attrice, condannando in solido le convenute e i chiamati al risarcimento del danno.

La corte d’appello, adita con appello principale da Graniti Fiandre e con appello incidentale da D’Itri Eredi, rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale, riconoscendo che, con la condanna in solido anche della D’Itri Eredi, la corte aveva statuito in assenza di domanda.

La corte ha infine condannato la attrice al pagamento delle spese di lite in favore della D’Itri Eredi “in ragione della sua soccombenza. Infatti la domanda della stessa di accertamento negativo nei confronti della società predetta non è fondata, perchè nell’ordine sottoscritto dall’attrice è indicato che i materiali siano forniti tramite un depositario e la consegna è effettivamente avvenuta in conformità all’ordine, non sussistendo vizi o difformità in ordine alla natura e alla qualità dei beni ordinati”.

Per la cassazione della sentenza la R.H.M. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

In particolare la sentenza è censurata per irriducibile contraddittorietà della motivazione là dove la corte di merito, da un lato, ha riconosciuto che il contratto d’appalto fosse riferibile alla sola Graniti Fiandre, unica legittimata a sollevare le relative eccezioni, dall’altro, ha rigettato la domanda di accertamento negativo proposta contro D’Itri Eredi, che in forza di tale errore ha beneficiato della condanna al pagamento delle spese di lite.

La D’Itri Eredi ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito il difetto di contraddittorio, in quanto il ricorso non è stato proposto nei confronti di tutti coloro che furono parti del giudizio d’appello.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380 – bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

La ricorrente ha depositato memoria.

In primo luogo si rileva che non sussiste il difetto di contraddittorio eccepito dalla controricorrente.

Il ricorso si dirige esclusivamente contro la statuizione emessa nel rapporto fra l’attuale ricorrente e la D’Itri Eredi. A sua volta tale statuizione è avvenuta all’esito di una autonoma valutazione circoscritta a profili che riguardano esclusivamente la ricorrente e la detta società, per cui non ricorre alcuna relazione di dipendenza tale da rendere obbligatoria l’integrazione del contraddittorio in sede di gravame (Cass. n. 15734/2004).

Va ancora rilevato che, in materia, questa Corte ha chiarito che in forza del principio della ragionevole durata del processo, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. può ritenersi anche superflua ove il gravame appaia prima facie infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento (Cass., S.U., n. 21660/2013).

Si osserva che, in casi del genere, la concessione del termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass. n. 11287/2018).

Conformemente alla proposta dal relatore il ricorso è infatti manifestamente infondato, non essendo ravvisabile la “irriducibile contraddittorietà” della motivazione con esso denunciata.

La corte di merito, nel decidere sull’appello incidentale, proposto da C.E., con il quale furono riproposte le eccezioni di prescrizione e decadenza dalla garanzia prevista nel contratto di appalto, nonchè l’inesistenza di vizi e difetti, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto tali eccezioni in applicazione del principio della rappresentanza apparente. In particolare il primo giudice aveva stabilito che il C. dovesse riconoscersi quale ausiliario della società Graniti Fiandre S.p.A., per cui non poteva proporre eccezioni spettanti all’appaltatore.

Si sostiene da parte della ricorrente che la corte di merito, posta tale premessa, non avrebbe potuto, senza incorrere in irriducibile contraddizione, poi rigettare la propria domanda contro D’Itri Eredi, intesa a fare accertare che “nessuna debenza esiste da parte dell’attrice nei confronti della convenuta, non essendo intercorso fra loro alcun rapporto contrattuale”.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., S.U., n. 8053/2014).

Tale anomalia motivazionale nel caso di specie non ricorre, tenuto conto della genericità della domanda dell’attuale ricorrente, intesa, appunto, a fare accertare l’inesistenza di qualsiasi rapporto fra lei e la D’Itri Eredi. In linea teorica, infatti, la statuizione della esclusiva riferibilità dell’appalto alla Graniti Fiandre non porta con sè la non configurabilità, nè sotto il profilo logico, nè sotto il profilo giuridico, di qualsiasi rapporto con la depositaria D’Itri Eredi in relazione alla fornitura del materiale.

E’ appena il caso di rilevare, infine, che esula dalla indagine richiesta alla Corte con il presente ricorso la verifica, in punto di fatto e di diritto, di quella stessa affermazione.

Il ricorso, pertanto, va rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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