Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27719 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 30/10/2018), n.27719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2178-2017 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.E., P.A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1322/2015 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO,

depositata il 30/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

che, con sentenza depositata il 30.12.2015, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza con cui il Tribunale di Vibo Valentia aveva accolto la domanda di M.E. e P.A.A. volta a permanere presso la sede scolastica già occupata di (OMISSIS); che avverso tale pronuncia il Ministero in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che M.E. e P.A.A. non hanno svolto in questa sede attività difensiva;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che, sebbene gli odierni intimati fossero rimasti contumaci in grado di appello, il ricorso per cassazione è stato notificato al domicilio da loro eletto presso il difensore costituito in primo grado;

che al riguardo questa Corte ha affermato che notifica del ricorso per cassazione effettuata alla parte rimasta contumace in appello presso il procuratore domiciliatario in primo grado è nulla, di talchè, in difetto di costituzione nel giudizio di legittimità della parte così irritualmente intimata, deve essere disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. S.U. n. 10817 del 2008);

che, sotto altro ma concorrente profilo, deve escludersi che la nullità della notifica metta capo all’obbligo della parte impugnante di riattivare il procedimento notificatorio entro la metà del termine previsto per l’impugnazione, essendosi chiarito che tale obbligo sussiste solo in caso di notifica inesistente (cfr. Cass. n. 4667 del 2017);

che, conseguentemente, rilevata la nullità della notifica, va disposta la sua rinnovazione nei termini di cui al dispositivo, rinviandosi nelle more la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che il Ministero in epigrafe provveda alla notifica del ricorso per cassazione entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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