Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27719 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2011, (ud. 12/12/2011, dep. 20/12/2011), n.27719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32683/2006 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARMELLINI 30, presso lo studio dell’avvocato BRUNETTI ROMEO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1512/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 15 novembre 2005, accoglieva il gravame svolto da B.G., dipendente di un ente locale transitata nei ruoli dell’Amministrazione scolastica dello Stato, area professionale ATA, contro la sentenza di primo grado che aveva negato, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento dell’intera anzianità maturata presso l’Ente locale di provenienza, con decorrenza dal 1 gennaio 2000.

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha proposto ricorso per cassazione, impugnando la sentenza della Corte d’appello per violazione delle norme che regolano la materia e cioè la L. n. 124 del 1999, art. 8 e la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (legge finanziaria del 2006).

3. B.G. si è costituita e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente osserva il Collegio che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto proposto dopo il decorso del termine previsto dall’art. 327 c.p.c..

5. Ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 10, infatti, indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione non può essere proposto dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Il termine annuale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. (insuscettibile di sospensione feriale nelle controversie in materia di lavoro e previdenziali) è stabilito a pena di decadenza, insanabile e rilevabile d’ufficio, in quanto i termini di impugnazione sono fuori dalla disponibilità delle parti, così che il regime delle preclusioni vigente in materia non può essere superato nemmeno per acquiescenza della controparte (cfr.

Cass. 6542/98, Cass. 4502/96, Cass. 2203/96, Cass. 12141/95).

6. Tale termine decorre, in ogni caso, dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, senza che rilevi il giorno della comunicazione che di tale deposito il cancelliere da alle parti, ex art. 133 c.p.c., comma 2, atteso che l’ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis.

7. Inoltre, per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno; ne consegue, in particolare, che la scadenza del termine annuale per l’impugnazione delle sentenze coincide con lo spirare del giorno (dell’anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata (Cass. 23479/2007).

8. Nella specie, il ricorso per cassazione risulta consegnato all’Ufficiale giudiziario per la notificazione in data 16 novembre 2006, e quindi oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, e cioè dal giorno del suo deposito in cancelleria (15 novembre 2005) e ne deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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