Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27718 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 29/10/2019), n.27718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9596-2015 proposto da:

M.E., nella qualità di Amministratore di sostegno del

Signor M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLA VITTORIA 34, presso studio dell’avvocato MASSIMO MIRAGLIA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO GIANNUBILO;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA CASANOVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO BONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 786/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/02/2015, R.G. N. 9241/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza 6 febbraio 2015, la Corte d’appello di Roma rigettava la domanda di M.L. di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di F.S. e di sua condanna al pagamento delle relative differenze retributive: così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva parzialmente accolta (accertando l’esistenza del rapporto e condannando il datore resistente al pagamento, al detto titolo, della somma di Euro 59.994,82 in luogo di quella richiesta di Euro 178.267,91: entrambe oltre accessori di legge);

2. avverso tale sentenza M.E., in qualità di amministratrice di sostegno di M.L. ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva F.S. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. la ricorrente deduce, nella qualità, omesso esame di un fatto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., artt. 115,116,244 c.p.c., per erronea e superficiale valutazione delle prove orali, con apodittica assunzione di genericità delle deposizioni dei testi ( C.A., nemmeno definibile de relato, come invece secondo la Corte capitolina e del padre M.N.) indotti dal lavoratore e di un’inesistente contraddizione di L.E. (neppure sentita come teste nel giudizio in questione e confusa con il diverso teste L.A.) per dichiarazioni rese in sede di ispezione amministrativa e in altro giudizio come teste, oltre che per vizio logico consistente nell’inferenza dal contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi indotti dal datore (cui legati da rapporti commerciali) della mancata assoluzione dell’onere probatorio da parte del lavoratore onerato (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, art. 115 c.p.c., art. 24 Cost., per formazione del convincimento della Corte territoriale su un giudicato esterno tra Inps e F. (di opposizione del secondo a cartella esattoriale relativa a contributi non pagati a M., rimasto estraneo al giudizio) tardivamente prodotto in quanto anteriore al deposito della sentenza di primo grado, insuscettibile di alcuna valenza probatoria neppure in riferimento a dichiarazioni rese in esso (in particolare di L.E., invece utilizzate), pure favorevoli al lavoratore e valutate erroneamente, come quelle rese dal teste T.A., addirittura trasmesse dal Tribunale alla Procura per accertarne la rilevanza penale (secondo motivo);

2. i due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili;

2.1. Va premesso il difetto di specificità di entrambi i mezzi, in violazione del principio prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, per omessa trascrizione dei verbali delle prove orali assunte di cui la ricorrente ha contestato la valutazione (Cass. 3 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 10 agosto 2017, n. 19985) e della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 1107/11 (neppure essendo di questa stata specificamente indicata la sede di produzione) censurata per la sua (in)utilizzabilità alla stregua di giudicato esterno (Cass. 13 dicembre 2006, n. 26627; Cass. 16 luglio 2014, n. 16227);

2.2. la tardiva produzione della sentenza costituisce peraltro una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata, di cui parte ricorrente neppure ha allegato l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, tanto meno indicando in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio (Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430; Cass. 9 agosto 2018, n. 20694);

2.3. non si configura poi il vizio motivo denunciato, in assenza di deduzione di un fatto storico, il cui esame sia stato omesso, tanto meno secondo il paradigma deduttivo (con indicazione del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività”), prescritto dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439);

2.4. neppure si configurano le denunciate violazioni di legge, non ricorrendo, in riferimento all’art. 115 c.p.c., un errore di percezione, che cada sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, in contrasto con il divieto di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356); nè ricorrendo violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), idonea ad integrare vizio di error in procedendo, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero all’opposto valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892); nè, tanto meno, violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395);

2.5. infine, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. 28 gennaio 2004, n. 1554; Cass. 10 giugno 2014, n. 13054); e così pure l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, in quanto apprezzamenti di fatto riservati al predetto, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (come appunto dalla Corte territoriale dal terz’ultimo capoverso di pg. 2 al secondo di pg. 3 della sentenza: senza alcun vizio logico inficiante il complessivo ragionamento probatorio), non dovendo certamente discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive, avendosi per implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 21 luglio 2010, n. 17097; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056; Cass. 31 luglio 2017, n. 19011);

3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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