Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27718 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30097/2018 proposto da:

H.N., elettivamente domiciliato in Torino, in via

Groscavallo, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Alessandro

Praticò, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura

allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

29/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Brescia, H.N., cittadino della (OMISSIS), chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con Decreto n. 3456 del 2018, depositato il 3 settembre 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento a quest’ultimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non attendibili, e comunque inidonee a fondare una domanda di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente, circa le circostanze dell’abbandono del suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso H.N. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato ad un solo motivo articolato in diverse censure, L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico, articolato, motivo di ricorso, H.N. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè l’omessa motivazione ex art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

1.1. L’istante lamenta anzitutto, in via pregiudiziale, che il Tribunale non abbia proceduto alla sua audizione personale, sebbene richiesta nell’atto introduttivo, e benchè non fosse disponibile la videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale.

1.2. La doglianza non è da accogliere.

1.2.1. Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve, invero, necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, senza che sorga tuttavia l’automatica necessità di dare corso all’audizione il cui obbligo, conformemente alla direttiva 2013/32/CE, grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame del richiedente. Ne consegue che il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (Cass., 31/01/2019, n. 2817; Cass., 28/02/2019, n. 5973).

1.2.2. Nel caso concreto, dall’impugnata sentenza risulta che l’udienza per la comparizione delle parti si è regolarmente tenuta 24 luglio 2018, per cui nessun altro adempimento obbligatorio il Tribunale doveva compiere, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio.

1.3. Il ricorrente si duole, poi, del fatto che il Tribunale abbia ritenuto – ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) – non attendibile, e comunque inidonea a supportare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, la narrazione dei fatti che lo avrebbe determinato a lasciare il Paese di origine, e che abbia disatteso la domanda di protezione sussidiaria di cui dell’art. 14 cit., lett. c), senza avere posto in essere la dovuta attività istruttoria ufficiosa.

1.3.1. I motivi sono inammissibili.

1.3.1.1 Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340).

In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.

1.3.1.2. Nel caso di specie, il giudice adito ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni del richiedente, circa le minacce di morte che avrebbe ricevuto da una fantomatica setta alla quale avrebbe rifiutato di aderire, in quanto il medesimo non era stato in grado neppure di indicare correttamente il nome di tale sodalizio – che addirittura, dalle informazioni assunte dal giudice di merito dalle COI, sarebbe inesistente – del quale non aveva saputo fornire alcun elemento in ordine alla struttura ed alle finalità perseguite, ma che – del tutto inverosimilmente sarebbe stata coì potente da costringerlo ad espatriare. A fronte di tali motivate argomentazioni, le censure in esame si traducono, in concreto, in una – peraltro del tutto generica – richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, improponibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758). Va, pertanto, esclusa in radice – attesa la non attendibilità dello straniero – la concessione al medesimo dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

1.4. Per quanto concerne, poi, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del Decreto succitato, va osservato che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197). Pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato che il ricorrente non ha allegato che, in caso di ritorno in patria, rischierebbe la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di violenza indiscriminata, derivante da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi, nella specie, di circostanze relative ad una vicenda personale del richiedente, in relazione alla quale il medesimo non è stato neppure ritenuto credibile. Ad ogni buon conto, il Tribunale ha altresì accertato – con ricorso a fonti internazionali citate nel provvedimento – che nella zona di origine dell’istante non sussiste una situazione di violenza indiscriminata e generalizzata (essendo i conflitti limitati ai gruppi militanti locali ed ai rappresentanti delle compagnie petrolifere straniere), derivante da un conflitto interno o internazionale. Ebbene, a fronte di tali motivati accertamenti in fatto, il motivo di ricorso si sostanzia, per contro, in generiche deduzioni circa il regime giuridico della forma di protezione in esame, nonchè nell’allegazione di circostanze fattuali e di valutazioni di merito.

1.5. L’istante si duole, infine, del fatto che il Tribunale non abbia inteso concedere al medesimo neppure la misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – temporalmente applicabile, nel testo precedente il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, alla fattispecie concreta (Cass. Sez. U., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461) – in difetto assoluto di motivazione, senza in alcun modo accertare, invero, le eventuali situazioni di vulnerabilità del ricorrente. Anche questo profilo di ricorso è, peraltro, inammissibile.

Il giudice territoriale ha, invero, motivato il diniego di protezione umanitaria, in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenzia situazione alcuna di vulnerabilità personale. Del resto l’accertata non attendibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione di inesistente integrazione (nulla avendo allegato l’istante, al riguardo) raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019).

1.6. Nè il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità. Del tutto inconferente si palesa, infine, il riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali), avendo il Tribunale posto a base del provvedimento di diniego – non l’assenza di un’emergenza sanitaria, solo menzionata nel decreto per completezza motivazionale – bensì l’assenza di condizioni individuali di vulnerabilità del richiedente.

2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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