Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27717 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 29/10/2019), n.27717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26266-2016 proposto da:

M.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO

12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PARRETTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ELISABETTA ANNA VANNUCCI;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F. (OMISSIS), MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 176/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/05/2016 R.G.N. 409/2015.

Fatto

RILEVATO

1. che l’odierna ricorrente, laureata in Medicina e Chirurgia, aveva frequentato i Corsi di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino conseguendo il diploma prima del 2005;

2. che aveva convenuto in giudizio, con F.S., V.A., M.C., S.G. e B.D., innanzi al Tribunale di Torino, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli Studi di Torino per ottenere:

in via principale, l’accertamento che avevano prestato attività lavorativa subordinata dirigenti medici di 1 livello del CCNL di categoria, con conseguente diritto al pagamento di differenze retributive ed alla regolarizzazione contributiva; in via subordinata, l’accertamento del diritto a percepire l’adeguamento del trattamento ricevuto in base al tasso programmato di inflazione e la rideterminazione triennale della borsa di studio percepita.

3. che il Tribunale respinse le domande, ritenendo il diritto prescritto;

5. che la Corte di Appello di Torino, investita solo della questione della rideterminazione triennale della borsa di studio percepita, ha rigettato la domanda per infondatezza nel merito sulla scorta delle argomentazioni che seguono:

l’adeguamento previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 secondo cui l’importo della borsa di studio va rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, costituisce un diritto soggettivo, se pure condizionato, dei medici specializzandi;

tuttavia, in relazione al concreto esercizio di tale diritto, invocato dalla ricorrente sul rilevo che il blocco della rideterminazione triennale non si sarebbe esteso oltre l’anno 1993, la corte ha riscontrato l’intervento di altri provvedimenti di “blocco”, dall’1.1.1998 e fino al 2007, così da abbracciare interamente il periodo in cui la ricorrente Dott.ssa M. ha frequentato la scuola di specializzazione (ossia negli anni 2002-2005)

6. che avverso questa sentenza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

che i Ministeri dell’Istruzione Università e Ricerca, dell’Economia e Finanze e l’Università degli Studi di Torino sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura il vizio di violazione di legge e di motivazione omessa insufficiente e contraddittoria in cui sarebbe incorsa la corte di appello, in relazione al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 384 del 1992, art. 7, comma 1, L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1 errando nella interpretazione del quadro normativo e ritenendo sussistente il blocco dell’incremento triennale successivamente al 1993.

Specificamente, osserva la ricorrente come siano rinvenibili, nel D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1 due tipologie di “aggiornamenti” della borsa dei medici specializzandi e, segnatamente:

1) l’incremento del tasso programmato d’inflazione;

2) la rideterminazione periodica, ogni triennio, con decreto interministriale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale;

ritiene, in particolare, la ricorrente, fondando la propria prospettazione sulle sentenza di questa corte n. 18562/2012 e n. 16385/2008, che il legislatore aveva certamente inteso bloccare il primo “aggiornamento” (al tasso di inflazione), ma non il secondo (ossia la rideterminazione periodica).

Tale aggiornamento/rideterminazione, in particolare, essendo per sua natura-legato alla contrattazione collettiva e al suo blocco (intervenuto a sua volta con il D.L. n. 384 del 1992, art. 7 che al comma 5 aveva bloccato anche l’aggiornamento n. 1), sarebbe rimasto coerentemente bloccato per tutto il periodo in cui la contrattazione collettiva era a sua volta bloccata, ossia fino al 31 dicembre 1993.

Ed infatti, secondo la ricorrente, anche la disposizione della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12 che alcuni anni dopo il 1993, dunque, aveva posto un limite (315 miliardi) alla quota del Fondo Sanitario destinata alle borse, stabilendo che “conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1”, non assumerebbe rilievo al riguardo poichè richiamata dal successivo L. n. 286 del 2002, art. 36 solo ai fini del blocco dell’adeguamento al costo della vita, r non anche ai fini della rideterminazione periodica, e restando irrilevante il fatto che fosse richiamato anche il limite economico di 315 miliardi alla quota del fondo destinato ad alimentare le borse;

che il motivo di ricorso è infondato.

Ed infatti la giurisprudenza più recente di questa corte, ormai in maniera consolidata (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4449) – in esito a critica ricognizione del quadro normativo in materia di c.d. “blocco” del tasso di inflazione (p.ti 42 – 45 in motivazione), in più specifico riferimento all’incremento delle borse di studio al tasso programmato di inflazione (p.ti 46 – 52 in motivazione) e quindi alla rideterminazione triennale in questione (p.ti 53 – 58 in motivazione) – ha chiarito che a partire dal 1998 e sino al 2005 le borse di studio dei medici specializzandi non sono soggette a detto incremento (p.to 59 della motivazione), sulla base della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12 secondo cui: “A partire dal 1998 resta consolidata in Lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui al predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1”; così valorizzando un dato normativo che, lungi dall’essere stato diversamente interpretato, neppure è stato esaminato dalle precedenti sentenze citate dai ricorrenti, con le quali è stato esclusa la sussistenza di contrasto alcuno (cfr. Ord. n. 16760/2019);

che il Collegio ritiene di dare continuità ai principi suddetti, condividendone le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che il ricorrente nel ricorso non apporta argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

che sulla scorta dei principi innanzi richiamati, il ricorso deve essere rigettato;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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