Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27717 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30084/2018 proposto da:

U.A., elettivamente domiciliato in Torino, in via Groscavallo,

n. 3, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Praticò, dal quale

è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA n. 3456/2018, depositato

il 03/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Brescia, U.A., cittadino della (OMISSIS), chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 3456/2018, depositato il 3 settembre 2018, il Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento allo straniero dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando, ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), non attendibili le dichiarazioni del richiedente circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, nonchè insussistente, nel Paese di origine, uno stato di pericolo diffuso, e rilevando che non erano state allegate specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso U.A. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso, U.A. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè la carenza di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. L’istante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto – ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – non attendibile la narrazione dei fatti che lo avrebbe determinata a lasciare il Paese di origine, consistiti nel timore di essere perseguito legalmente per il mancato pagamento di un debito contratto dal padre.

1.2. Il ricorrente si duole, altresì, del fatto che il giudice di merito non abbia concesso al medesima neanche la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), senza tenere adeguatamente conto, sulla base di dati attinti da fonti internazionali aggiornate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, della situazione socio-politica del Paese di origine.

1.3. I motivi sono inammissibili.

1.3.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142).

In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

1.3.2. Nel caso di specie, il giudice adito ha ampiamente ed adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non attendibili, e comunque non idonee a fondare la domanda di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente, derivando il suo timore di ritornare in patria esclusivamente dalla sussistenza di un credito vantato da “un’organizzazione legittima (istituto di credito)”, dovendo escludersi, pertanto, il pericolo di violenze derivanti dal mancato adempimento, e non essendo stati neppure allegati elementi dai quali dovrebbe desumersi “che il figlio sia tenuto penalmente a rispondere dei debiti del padre”. In altri termini, secondo il Tribunale si tratta di una vicenda risolvibile mediante un normale ricorso alla giustizia ordinaria. A fronte di tali motivate argomentazioni, le censure in esame si traducono, in concreto, in una richiesta – peraltro del tutto generica – di rivisitazione del merito della vicenda, improponibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

1.3.3. Quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del Decreto succitato, va osservato che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197). Pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

Nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazioni di violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative ad una vicenda personale del richiedente, in relazione alla quale il medesimo è stato, peraltro, ritenuto inattendibile. Il che ha indotto il giudice di merito ad escludere anche la forma di protezione internazionale in esame.

1.4. Per tutte le ragioni esposte, le censure, poichè inammissibili, non possono trovare accoglimento.

2. Con il terzo motivo di ricorso, l’istante denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia inteso concedere al medesimo neppure la protezione umanitaria – temporalmente applicabile, nel testo precedente il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, alla fattispecie concreta (Cass. Sez. U., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461) – sebbene sussistessero, nella specie, evidenti ragioni di vulnerabilità del richiedente.

2.2. Il mezzo è fondato.

2.2.1. Il giudice territoriale si è, invero, limitato a motivare il diniego di tale forma di protezione in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenzia situazione alcuna di vulnerabilità personale, in tal modo accomunando la protezione sussidiaria a quella umanitaria, laddove le due forme di tutela hanno presupposti normativi diversi. Ed invero, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, il giudice di merito operi una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461).

2.2.2. Nel caso di specie, il Tribunale non ha in alcun modo accertato nè quale sia la situazione del paese di origine, quanto al rispetto dei diritti umani fondamentali, nè quale sia il grado di inserimento dello straniero nel paese di accoglienza (cfr. Cass., 10/09/2020, n. 18819). Il motivo deve, pertanto, essere accolto.

3. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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