Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27716 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27716 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 28809-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
RUTA COSTRUZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, EQUITALIA CENTRO
S.P.A.;

intimati

avverso la sentenza n. 2332/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di TARANTO,
depositata il 10/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatti di causa

Data pubblicazione: 21/11/2017

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad
un motivo, nei confronti della Ruta Costruzioni srl in liquidazione e di
Equitalia Centro spa (che non resistono), avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sezione staccata di
Taranto n. 2332/28/2015, depositata in data 10/11/2015, con la
quale – in controversia concernente l’impugnazione di di cartella di

interessi dovuti, in relazione ad omesso o carente versamento di
IRES e ritenute alla fonte per l’anno d’imposta 2005, – è stata
confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso
della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto, respingendo il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, che, pur essendo legittimo il
ricorso alla procedura di controllo automatizzato ex art.36 bis DPR
600/1973, nella specie l’Ufficio aveva, non essendovi nessuna
motivazione nell’atto impugnato,

“l’obbligo di comunicare al

contribuente l’esito della procedura di controllo automatizzato per
consentirgli di esercitare appieno il controllo della pretesa fiscale ed il
diritto della difesa”.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.
RAGIONI della DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.36 bis DPR 600/1973,
54 bis DPR 633/1972, 2 d.lgs. 462/1997, 17, comma 3, d.lgs.
472/1997
2. La censura è fondata. Invero, questa Corte ha già affermato che
“l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste
dagli artt. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
600 (nella specie, per IRPEF e IRAP relativi all’anno di imposta
2003), non è condizionata dalla preventiva comunicazione al
contribuente dell’esito del controllo, salvo che da quest’ultimo non
Ric. 2016 n. 28809 sez. MT – ud. 26-10-2017
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pagamento emessa ex art.36 bis DPR 600/1973 per sanzioni ed

emerga l’esistenza di errori poiché il riscontro di irregolarità nella
dichiarazione determina la necessità di comunicare la liquidazione
d’imposta, contributi, premi e rimborsi”

(Cass. 3154/2015; Cass.

17396/2010). Inoltre, come ribadito da questa Corte (Cass. 795 e
7536/2011; Cass. 8342/2012), in tema di riscossione delle imposte,
anche la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, Statuto del
Contribuente (in vigore dal 1/8/2000) non impone l’obbligo del

contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad
iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art.
36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti
della dichiarazione”,

situazione, quest’ultima, che non ricorre nel

caso in cui nella dichiarazione vi sia stato un mero errore materiale,
che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36 bis citato, poiché in tal
caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse
voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione
a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato
quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti
della dichiarazione”.
Nella specie, si controverte soltanto di sanzioni ed interessi per
omesso/tardivo versamento dell’IRES dovuta, sulla base di quanto
dichiarato dalla contribuente.
Con riguardo poi alle sanzioni per omesso o ritardato versamento dei
tributi dovuti risultanti dalle liquidazioni eseguite ex artt.36 bis DPR
600/1973 e 54 bis DPR 633/1972, va richiamato quanto affermato
da questa Corte (Cass. 26440/2010; Cass. 20691/2014; Cass.
19200/2017):

“in tema di IVA e nell’ipotesi di liquidazione

dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 54-bis
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e delle conseguenti sanzioni l’art.
17 del d.igs. 18 dicembre 1997, n. 472, prevedendo l’irrogazione
Immediata (mediante iscrizione a ruolo e senza previa contestazione)
delle sanzioni in misura del trenta per cento dell’importo non
versato, ha implicitamente abrogato il sesto comma dell’art. 60 del
d.P.R. n. 633 citato nella parte in cui prevedeva che, prima di
iscrivere a ruolo l’imposta non versata, l’ufficio invitasse
Ric. 2016 n. 28809 sez. MT – ud. 26-10-2017
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preventivamente il contribuente al pagamento delle somme dovute,
entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso, con l’applicazione della
soprattassa pari al 60% della somma non versata, avendo tale invito
l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le
conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento e non di
costituire un atto prodromico e necessario ai fini dell’iscrizione a

dell’art. 17 cit. che ha fissato la sanzione è stata fissata in misura
comunque inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione
all’invito”.

Inoltre, con riguardo al profilo della riduzione delle

sanzioni (nell’ipotesi di contestazione di maggiore imposta dovuta),
questa Corte (Cass.3366/2013: cfr. Cass.12023/2015) ha chiarito
che

“l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima

dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti
dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, non determina la
nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mer
irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perché
non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa
sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l’unica
funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le
conseguenze sanziona torie dell’omissione di versamento, sia perché
l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale,
con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della
cartella”.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va
cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania,
in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del presente giudizi di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 26/10/2017.

ruolo, ed essendo tale funzione venuta meno con l’entrata in vigore

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