Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27715 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27715 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 28671-2016 proposto da:
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. P.I. 13756881002, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO DI
MAGGIO;
– ricorrente contro
BOCCO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL
CARAVAGGIO n.6, presso lo studio dell’avvocato GERARDO TUORTO,
rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI TUORTO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 8054/39/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatti di causa

Data pubblicazione: 21/11/2017

Equitalia Servizi di Riscossione spa, in qualità di incorporante
Equitalia Sud spa, propone ricorso per cassazione, affidato ad un
motivo, nei confronti di Bocco Vincenzo (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 8054/39/2016, depositata in data
22/9/2016, con la quale – in controversia concernente

cartella di pagamento per tributi erariali dovuti per l’anno 2007- è
stata confermata la decisione di primo grado, che, dichiarato

il

difetto di giurisdizione quanto ad altra cartella concernente debiti per
infrazioni stradali, aveva accolto il ricorso del contribuente, sotto il
profilo della mancata prova della rituale notifica della prodromìca
cartella.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.

RAGIONI della DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o f&sa
appiicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.26 DPR 602/1973 e 60
DPR 600/1973, non avendo i giudici della C.T.R. tenuto conto del
fatto che la notifica della cartella era stata effettuata dal
concessionario secondo la normativa speciale di cui all’art.26 DPR
602/1973, mediante raccomandata, al domicilio del destinatario.
2. La censura è fondata.
Questa Corte ha già affermato che “la cartella esattoriale può essere
notificata, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
anche direttamente da parte del Concessionario, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la
disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per
il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta
con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro
adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare
che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione
Ric. 2016 n. 28671 sez. MT – ud. 26-10-2017
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l’impugnazione di intimazione di pagamento notificata in relazione a

apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza,
oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n.
11708/11; Cass. n. 14327/09; Cass. n. 15948/10; Cass. 6395/2014;
Cass.4567/2015). Questa Corte (Cass.12083/2016) ha poi, di
recente, ribadito che “in tema di riscossione delle imposte, qualora la
notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26,

diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di
ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio
postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”,
dovendosi escludere, stante l’alternatività di tale disciplina speciale
rispetto a quella dettata dalla I. n. 890 del 1982 e dal codice di rito,
l’applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari
(Cass.23511/2016).
Ora, in caso di cartella esattoriale, notificata, ai sensi dell’art. 26 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è
sufficiente, per il relativo perfezionamento, che

“la spedizione

postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del
destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale
se non quello di curare che la persona da lui individuata come
legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di
consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento
da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie,
manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui
l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna
norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile,
l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso
è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un
preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale,
assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. ed
eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto
pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata”

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comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio

(Cass.11708/2011; Cass. 9111/2012; Cass. 6395/2014; Cass.
2790/2016).
Nella specie, la CT.R. ha accertato, in fatto, che, nella fotocopia
prodotta dell’avviso di ricevimento relativo alla notifica contestata
della cartella di pagamento (prodromica rispetto all’impugnata
intimazione di pagamento), non era leggibile soltanto l’anno della

il giorno e il mese “14 febbraio”), affermando che l’incertezza su tale
elemento costituiva un vizio insanabile del procedimento di
notificazione, anche in riferimento alla sua importanza, considerato
che dal “maggio 2011” il contribuente aveva variato la residenza.
Ma l’elemento mancante o meglio scarsamente leggibile è solo l’anno
relativo alla consegna e non la consegna in sé; la non leggibilità di
tale dato non integra quindi un vizio di inesistenza della notifica, alla
luce anche di quanto affermato di recente dalle Sezioni Unite di
questa Corte (Cass. 14916/2016: “L’inesistenza della notificazione
del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di
strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo„
oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole
ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi
costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto
qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di
difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali
elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un
soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità
giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere
esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di
consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi
degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in
virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex
lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui
l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così
da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non
compiuta, cioè, in definitiva, omessa”).
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data “di consegna della raccomandata al portiere” (essendo leggibili

Invero, la C.T.R. ha trascurato di prendere in esame altre emergenze
processuali, che avrebbero consentito di supplire alla scarsa
leggibilità dell’anno della data di consegna della raccomandata al
portiere, quali la data di spedizione della raccomandata (avvenuta “i/

9 febbraio 2011”, secondo quanto dedotto dalla rcorrente Equitalia a
pag.9 del ricorso), nonché la circostanza, pacifica, dell’accettazione

La sentenza impugnata non risulta pertanto conforme ai principi di
diritto espressi da questa Corte.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va
cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania,
in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà ala
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia aiLa
C.T.R. della Campania in diversa composizion , cui demanda di
provvedere anche sulle spese del presente giudizi di leg timità.
Così deciso, in Roma, il 26/10/2017.

dell’atto da parte del portiere dello stabile.

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