Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27714 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27714 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12422-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
CIAMPONI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARIA
CIPOLLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ERMINIO RETUS;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 21/11/2017

avverso la sentenza n. 2288/12/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
06/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, impugnando la sentenza resa dalla
CTR dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe che, in
accoglimento dell’appello proposto da Ciamponi Luca, ha
annullato l’avviso di rettifica emesso sulla base di un
accertamento redditometrico per la ripresa a tassazione di vari
tributi per l’anno d’imposta 2008.
La parte intimata ha depositato controricorso e memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Il ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art.38
commi 4, 5 e 6 dPR n.600/73, anche con riferimento all’art.22
d.l.n.78/2010, conv. nella I.n. 122/2010 e 2697 c.c., è
manifestamente fondato.
Ed invero, la CTR ha fatto scorretta applicazione dei principi
espressi

da

questa

Corte

con

le

sentenze

nn.6396/2014,8095/14, 17665/14, 25104/14, 7339/2015.
Con tali decisioni si è ritenuto che per vincere la presunzione
nascente dall’accertamento redditometrico, nella versione
normativa anche qui rilevante ai fini del giudizio, la prova
documentale contraria di cui è onerato il contribuente non
riguarda soltanto la dimostrazione dell’impiego di redditi esenti
o soggetti a ritenuta alla fonte negli acquisti effettuati, ma

Ric. 2016 n. 12422 sez. MT – ud. 12-10-2017
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GIOVANNI CONTI.

anche l’entità di tali redditi e la durata del relativo possesso
che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la
spesa contestata sia stata sostenuta con redditi esenti o
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
La CTR, per converso, ha ritenuto sufficiente, al fine di vincere

dimostrazione del possesso di disponibilità finanziarie, pur
specificamente indicate, senza tuttavia ritenere che fosse
necessaria una dimostrazione precisa del possesso delle stesse
nel corso dell’anno 2008 al quale si riferiva l’accertamento
redditometrico, con ciò violando i superiori principi.
Tali considerazioni appaiono idonee a superare i rilievi difensivi
esposti dalla parte controricorrente anche in memoria, essendo
poi compito del giudice di merito provvedere alla verifica della
ricorrenza in fatto della prova circa la permanente disponibilità
degli importi accreditati sui conti correnti della parte
contribuente nell’anno 2008.
Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va
pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR
dell’Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR
dell’Emilia Romagna.
Così deciso il 12.10.2017 nella camera di consiglio della sesta
sezione civile in Roma.
Il Pres ente

Ric. 2016 n. 12422 sez. MT – ud. 12-10-2017
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la presunzione di cui all’art.38 c.4 dPR n.600/73, la

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