Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27714 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27714 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 16449-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2109

contro

ISOLA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato AURELI
BEATRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato CANEPA
ENRICO giusta delega in calce;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 11/12/2013

avverso la sentenza n. 59/2008 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 30/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CANEPA che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato CAPUTI che ha

RITENUTO IN FATTO.
1. Il sig. Paolo Isola, spedizioniere doganale per conto
della società Industrializadora Integrai del Agave S.A.,
sottoscriveva 14 dichiarazioni doganali di importazione
di sciroppo di agave. L’Ufficio competente – rilevato, a
seguito di revisione dell’accertamento ai sensi dell’art.
11 d.lgs. 374/90, il mancato pagamento del dazio convenReg. CEE nn. 2261/98, 2204/99 e 2263/00 – notificava, in
data 6.5.04, al predetto spedizioniere 16 avvisi di irrogazione delle sanzioni, per violazione del disposto
dell’art. 303 d.P.R. 43/73, ritenendo il medesimo responsabile

della violazione doganale

in

solido

con

l’importatore.
1.1. Gli atti suindicati venivano, quindi, impugnati da
Isola Paolo dinanzi alla CTP di La Spezia, che accoglieva
il ricorso. L’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane
veniva rigettato dalla CTR della Liguria, con sentenza n.
59/1/08, depositata il 30.5.08.
2. La CTR, confermando la decisione di primo grado, riteneva, invero, che – sebbene le violazioni concernenti
l’omesso pagamento dei dazi fossero state contestate in
data precedente (18.3.03) l’entrata in vigore del d.l.
269/03, convertito in 1. 326/03, il cui art. 7 pone le
relative sanzioni a carico esclusivamente della società
rappresentata dall’autore materiale delle violazioni – le
sanzioni fossero state, nondimeno, irrogate all’Isola in
data successiva all’entrata in vigore del succitato decreto, ovverosia al 2.10.03, sicchè la norma di favore
andasse applicata.
3. Per la cassazione della sentenza n. 59/1/08 ha proposto ricorso l’Agenzia delle Dogane articolando un unico
motivo, al quale il resistente ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato
ad un unico motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
l. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Dogane
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 7

zionale gravante sulla merce in questione, in forza dei

del d.l. 269/03, convertito dalla 1. n. 326/03, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
1.1. Si duole, invero, l’Amministrazione del fatto che la
CTR abbia erroneamente ritenuto applicabile la disposizione di cui all’art. 7 del decreto cit. – favorevole
all’Isola, poiché ne esclude la responsabilità tributaria
gravante, in forza di detta disposizione, solo sulla sotrata in vigore del d.l. 269/03 (2.10.03), pur essendo
stata la violazione doganale già contestata, la sanzione
era stata, di contro, notificata allo spedizioniere nella
vigenza del decreto cit. Senonchè, a parere della ricorrente, l’avvenuta contestazione della violazione in epoca
antecedente il 2.10.03, precluderebbe di per sé – stante
il tenore letterale del co. 2 dell’art. 7 d.l. 269/03 l’applicazione della norma di favore.
2. Il motivo di ricorso è fondato, sia pure per ragioni
diverse da quelle evidenziate dall’Agenzia delle Dogane,
risultandone assorbito il primo motivo.
2.1. Va – per vero – osservato, in proposito, che la norma dell’art. 7 d.l. n. 269/03, convertito dalla 1. n.
326/03, rappresenta l’ultima – almeno al momento – tappa
di un iter travagliato, che ha interessato la materia
della responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie.
2.1.1. Nella vigenza del modello sanzionatorio prefigurato dalla l. n. 4/29, infatti, in caso di illecito fiscale
punibile con pena pecuniaria o con soprattassa, commessa
da una società, la sanzione veniva ascritta ed irrogata
alla società medesima, non ritenendosi il principio
cletas delinquere non potest

so-

applicabile alle sanzioni,

anche fiscali, non penali. Ed invero, l’art. 12 della l.,
succitata, con riguardo alle infrazioni che comportano
soprattassa o pena pecuniaria, commesse da persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati forniti
di personalità giuridica, prevedeva la responsabilità solidale dell’ente, in aggiunta a quella dell’autore
dell’illecito, mentre non contemplava l’ipotesi inversa,

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cietà rappresentata – per il fatto che, alla data di en-

con la conseguenza che, nella vigenza di tale norma, in
caso di infrazioni direttamente imputabili all’ente quale
soggetto passivo del rapporto tributario, ancorchè in
forza di atti o comportamenti del suo organo, restava
esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del
rappresentante in solido con quella del rappresentato
(cfr. Cass. 13075/11)
parapenalistica – ha, dipoi, introdotto il principio di
personalizzazione della sanzione (artt. 2 ed 11 d.lgs.
472/97), in virtù del quale le persone fisiche che hanno
la rappresentanza di un soggetto passivo di imposta, o
che sono dipendenti dello stesso, sono “direttamente responsabili” delle sanzioni connesse alla violazione delle
norme tributarie commesse ad opera e/o nell’interesse
della parte rappresentata. Quest’ultima è – per contro obbligata, in solido con i propri amministratori o dipendenti, al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata che – come tale – cede esclusivamente a carico
della società o dell’ente (Cass. 5714/07, 26507/11,
3201/13).
2.1.3. Con la legge delega 7.4.03 n. 80 (art. 2, co. l,
lett. l) nel quadro della riforma del sistema fiscale
statale (art. l), peraltro, veniva fissato, in materia di
sanzioni, il seguente principio: “la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione”. Il principio è stato, dipoi, circoscritto alla responsabilità per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni riguardanti i soggetti aventi personalità giuridica.
Ed infatti, l’art. 7 d.l. 269/03 – stabilendo, di conseguenza, che in subiecta materia le disposizioni di cui al
d.lgs. 472/97 “si applicano in quanto compatibili” (co.
3) – enuncia il principio generale – in materia di responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie secondo cui “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità
giuridica sono esclusivamente a carico della persona giu-

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2.1.2. La riforma del 1997 – in un’ottica marcatamente

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ridica”. Il co. 2 della stessa disposizione, nel regolarne l’ambito temporale di applicazione dispone, poi, che
“le disposizioni del comma l si applicano alle violazioni
non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia
stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
2.2. Ciò posto, sulla base

dell’excursus normativo che

di quelle che l’hanno preceduta, – tenuto conto anche
della sua finalità di reintrodurre in materia, in deroga
a quanto stabilito dal d.lgs. 472/97, con riferimento alle società ed enti con personalità giuridica, la diretta
ed esclusiva responsabilità della società o dell’ente si attaglia esclusivamente al rapporto tra tali soggetti
collettivi e le persone che li rappresentano, o che sono
alle loro dipendenze. In altri termini, la disposizione
di cui al succitata art. 7 – in coerenza con lo scopo,
enunciato dalla legge delega, di concentrare la sanzione
amministrativa sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione – ha voluto limitare agli enti
forniti di una soggettività giuridica distinta dalle persone dei soci, la responsabilità degli atti che coloro
che hanno agito in suo nome e per suo conto, in forza del
rapporto organico, hanno posto in essere in violazione
delle disposizioni tributarie.
Se ne deve necessariamente inferire, dunque, che – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello siffatta disposizione non si attaglia alle violazioni
commesse – come nel caso di specie – da soggetti diversi
dagli amministratori o dai dipendenti della società.
2.3. Ne discende che, avendo nel caso concreto Isola Paolo agito – come risulta incontrovertibilmente dagli atti
del presente giudizio – “per conto” della società importatrice, ma “in nome proprio”, il medesimo è tenuto a rispondere, in solido con l’importatore, quale rappresentante indiretto del medesimo, ai sensi dell’art. 201,
par. 3 del Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice Doganale
Comunitario) (cfr. Cass. 14312/03, 9773/10).

precede, appare evidente che detta disposizione, al pari

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3. L’accoglimento del ricorso principale comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio
del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384,
co. l c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo proposto
dalla contribuente.
4. Da tale statuizione di merito risulta, altresì, assorcensurata la compensazione delle spese del giudizio di
appello.
5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno
poste a carico del resistente soccombente, nella misura
di cui in dispositivo. Concorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese dei
giudizi di merito.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
accoglie il ricorso principale; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il resistente alle spese del presente
giudizio che liquida in C 12.000,00, oltre alle spese
prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le
spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17.6.2013.

bito il ricorso incidentale dell’Isola, con il quale è

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