Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27713 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2019, (ud. 06/02/2019, dep. 29/10/2019), n.27713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16423/2013 proposto da:

ASSOCIAZIONE LAVORATORI ARTIGIANI DI ROMA E PROVINCIA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI VALERI 1, presso lo studio dell’avvocato CARMINE

PELLEGRINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE;

– resistenti con mandato –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 425/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/02/2013 R.G.N. 5337/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

il giudice del lavoro del Tribunale di Roma, pronunziando sull’opposizione proposta dall’Associazione Lavoratori Artigiani di Roma e Provincia avverso l’intimazione di pagamento di contributi e sanzioni per il periodo 1997 – 2002, accolse parzialmente la stessa sotto il profilo della prescrizione, dichiarando non dovute le somme per contributi e relative somme aggiuntive sino al 28 maggio 2000;

la Corte d’appello di Roma (sentenza del 4.2.2013), investita dall’impugnazione della predetta Associazione, ha rigettato il gravame dopo aver confermato la sussistenza del credito dell’Inps in relazione all’arco temporale non interessato dalla prescrizione, avendo l’opponente ricevuto in data 28.5.2005, presso la sua sede legale, la diffida ad adempiere del 23.5.2005;

per la cassazione della sentenza ricorre la predetta Associazione con due motivi; per l’Inps vi è solo delega difensiva in calce al ricorso notificato, mentre Equitalia Sud spa rimane solo intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2697,2943 c.c., artt. 436,437,420,414 e 416 c.p.c., assumendo che la costituzione dell’Inps nel giudizio d’appello era stata intempestiva, essendo avvenuta in data 8.1.2013 rispetto all’udienza fissata per il 16.1.2013, per cui la documentazione prodotta dalla difesa dell’ente avrebbe dovuto essere considerata tamquam non esset per maturata decadenza e non utilizzabile da parte della Corte di merito che, invece, l’aveva posta a base della decisione di rigetto del gravame, ad onta della eccepita mancata ricezione della documentazione dello stesso istituto del 28.5.2005;

il motivo è infondato in quanto, con riguardo al processo d’appello celebrato col rito del lavoro, il termine di dieci giorni prima dell’udienza di discussione, stabilito dall’art. 436 c.p.c., per la costituzione dell’appellato, ha carattere meramente ordinatorio – a differenza di quello, di uguale scadenza, che la stessa norma fissa per la notificazione dell’appello incidentale, necessariamente contestuale alla memoria di costituzione – e quindi non preclude la costituzione tardiva; in tal caso però l’appellato costituitosi tardivamente deve accettare il processo nello stato in cui si trova (v. in tal senso Cass. Sez. lav. n. 5372 del 5.10.1988);

per quel che concerne, invece, la produzione d’un nuovo documento, essa è ammissibile ove se ne ravvisi l’indispensabilità ai fini del decidere ai sensi dell’art. 437 c.p.c., comma 2 (cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 8202/05); e, nel caso di specie, l’avere la sentenza impugnata valorizzato ai fini della decisione il nuovo documento (costituito dalla diffida ad adempiere del 23.5.2005) ne dimostra il giudizio di indispensabilità operato dal giudice d’appello;

quindi, correttamente la Corte di merito ha dato rilievo alla valenza documentale della diffida ad adempiere del 23.5.2005 che l’opponente aveva ricevuto in data 28.5.2005 all’indirizzo nel quale si trovava la propria sede legale;

tra l’altro, la stessa Corte ha posto anche in rilievo, con argomentazione che sfugge ai rilievi di legittimità, che la certezza della ricezione del predetto atto di diffida emergeva anche dalla circostanza che in data 30.4.2009 il Presidente dell’Associazione aveva rivolto all’Inps una richiesta per ottenere la prova della notifica della raccomandata di cui trattasi, richiesta riscontrata dall’Ente in data 25.5.2009;

col secondo motivo, formulato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 2697 e 2943 c.c., la ricorrente sostiene, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, che dal documento allegato dall’Inps non poteva rinvenirsi alcun effetto interruttivo della eccepita prescrizione;

il motivo è infondato in quanto attraverso l’asserita violazione di norme di diritto la ricorrente tenta, in realtà, una rivisitazione della valutazione che la Corte territoriale ha operato con riferimento al contenuto dell’atto di diffida nel momento in cui l’ha ritenuto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito vantato nei confronti dell’opponente associazione; trattasi di rivisitazione del merito istruttorio che non è consentita nel giudizio di legittimità allorquando, come nella fattispecie, la Corte d’appello, con motivazione adeguata ed esente da vizi di ordine logico-giuridico, ha evidenziato che l’eccepita inidoneità della diffida a valere quale atto di costituzione in mora era smentita proprio dal contenuto letterale del documento e del relativo allegato (la cui esistenza era stata accertata senza contestazioni anche dal Tribunale) contenente l’indicazione dei periodi non coperti, la segnalazione della mancata presentazione dei modelli DM10 e del mancato pagamento dei contributi, nonchè il riferimento all’interruzione del termine di prescrizione;

in definitiva, il ricorso va rigettato; non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio in quanto la società Equitalia Sud spa è rimasta solo intimata, mentre per l’Inps è stata depositata solo la procura difensiva in calce alla copia notificata del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento sa parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA