Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27713 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27713 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 21/11/2017

ORDINANZA
sul ricorso 12404-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MAESTRINI FRANCO;

– intimato avverso la sentenza n. 2048/5/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
16/11/2015;

v

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per

sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe che, nel
confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto
l’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di
rimborso proposta da Maestrini Franco in ordine alle imposte
trattenute sulla pensione erogata dall’INPS

quanto al

controvalore dello sconto tariffario applicato al contribuente
sul prezzo di somministrazione dell’energia elettrica dall’ENEL,
presso il quale lo stesso aveva prestato attività lavorativa;
Rilevato che il contribuente non si è costituito;
Rilevato che il procedimento può essere definito con
motivazione semplificata;
Considerato che la censura proposta dall’ufficio, con la quale si
prospetta la violazione degli artt.49 c.2 lett.a) e 51 dPR
917/1986, è manifestamente fondata;
Considerato, infatti, che questa Corte ha, per un verso, chiarito
che secondo l’art. 49 del Testo unico delle imposte sui redditi
(già 46 del “vecchio” TUIR) le pensioni di ogni genere
“costituiscono redditi di lavoro dipendente”, poi ulteriormente
precisandosi che “…il reddito di lavoro dipendente è costituito
da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”, sicchè
anche il beneficio dello sconto sui costi della energia elettrica
consumata, in quanto concesso dal datore di lavoro ai propri
dipendenti (e pensionati) costituisce reddito di lavoro e perciò,
Ric. 2016 n. 12404 sez. MT – ud. 12-10-2017
-2-

cassazione, affidato ad un unico motivo, impugnando la

ai fini fiscali, parte della retribuzione e della pensionecfr.Cass.11.12.2015 n.25024-;
Considerato che a tali principi non si è conformata la sentenza
impugnata che, per l’effetto, va cassata;
Considerato che la causa può essere decisa nel merito con il

giudizio di merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di
legittimità in relazione alla natura previdenziale della
controversia
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta il ricorso del contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili
quelle del giudizio di legittimità.
Così deciso il 12.10.2017 nella camera di consiglio della sesta
sezione civile in Roma.

rigetto del ricorso introduttivo, compensando le spese del

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