Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27713 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 03/12/2020), n.27713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27544/2018 proposto da:

U.U., elettivamente domiciliato in Ravenna, in via Meucci n.

7, presso lo studio dell’avvocato Andrea Maestri, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il

30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2020 dal Cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Brescia, U.U., cittadino della (OMISSIS), chiedeva il riconoscimento della protezione internazionale, denegata al medesimo dalla competente Commissione territoriale. Con decreto n. 3108/2018, depositato il 30 luglio 2018, l’adito Tribunale rigettava il ricorso.

2. Il giudice adito escludeva la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento al medesimo dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, reputando non credibili le dichiarazioni del richiedente, circa le ragioni che l’avevano indotto ad abbandonare il suo Paese, ritenendo non sussistente, nella zona di provenienza dell’istante, una situazione di violenza indiscriminata, derivante da conflitto armato interno o internazionale, e rilevando che non erano state allegate dal medesimo specifiche ragioni di vulnerabilità, ai fini della protezione umanitaria.

3. Per la cassazione di tale provvedimento ha, quindi, proposto ricorso U.U. nei confronti del Ministero dell’interno, affidato a tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, U.U. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 14 e 17 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1. L’istante lamenta che il Tribunale abbia ritenuto – ai fini della concessione della protezione sussidiaria, ai sensi D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – non credibile la narrazione dei fatti che lo avrebbe determinato a lasciare il Paese di origine, consistiti nelle minacce di morte ricevute dai fratellastri – che avrebbero anche assassinato il fratello – per ragioni ereditarie.

1.2. Il ricorrente si duole, altresì, del fatto che il giudice di merito non abbia concesso al medesimo neanche la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), senza tenere adeguatamente conto, sulla base di dati attinti da fonti internazionali aggiornate, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, della situazione socio-politica del Paese di origine.

1.3. Il motivo è inammissibile.

1.3.1. Ai fini della concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), è invero indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione (Cass. 05/02/2019, n. 3340).

In mancanza di credibilità dell’istante deve, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti.

1.3.2. Nel caso di specie, il giudice adito ha ampiamente ed adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha ritenuto non attendibil le dichiarazioni del richiedente, per la loro lacunosità ed inverosimiglianza, anzitutto in relazione all’episodio dell’uccisione del fratello, non essendo verosimile che gli uccisori – anzichè fuggire – si fossero fermati, dopo l’omicidio, per precisare ai testimoni presenti che avrebbero ucciso anche un’altra persona (il richiedente), disvelando in tal modo i loro piani, e che i testi non fossero – ciò nondimeno – in grado di precisare se i presunti assassini fossero a viso scoperto o coperto. Per di più, l’articolo di giornale prodotto a sostegno di tale versione dei fatti – secondo la valutazione operata dal Tribunale – è apparso palesemente contraffatto, in quanto le pagine recanti la notizia dell’accaduto si sono rivelate di stampa più recente rispetto alle altre (databili a circa due anni prima), e con caratteri difformi rispetto a quelli della altre pagine, sì da indurre a pensare “ad una stampa creata ad hoc”. Del pari non è credibile la narrazione dei fatti, ad avviso del giudice di merito, in relazione all’esistenza ed al perdurare delle ragioni ereditarie che avrebbero originato i dissapori familiari, avendo il medesimo riferito che la madre, che aveva gestito i beni ereditari in contestazione, aveva rinunciato all’eredità, lasciando tutto ai fratelli del richiedente.

A fronte di tali motivate argomentazioni, le censure in esame si traducono, in concreto, in una sostanziale – e peraltro generica – richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, improponibile in questa sede (Cass., 04/04/2017, n. 8758). E neppure risulta che l’istante abbia allegato e dimostrato, nel giudizio di primo grado, di essersi rivolto alle autorità di polizia e di non avere ricevuto protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c). Va, pertanto, esclusa in radice – attesa la non credibilità dello straniero – la concessione al medesima dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

1.3.3. Per quanto concerne, poi, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del Decreto succitato, va osservato che la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197). Pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016).

1.3.4. Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato che il ricorrente non ha mai allegato – nè nel ricorso nè in udienza – che, in caso di ritorno in patria, rischierebbe la vita o l’incolumità personale a causa di una situazione di violenza indiscriminata, derivante da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative ad una vicenda personale del richiedente, in relazione alla quale il medesimo non è stato neppure ritenuto credibile. In ogni caso, il giudice adito ha accertato – sulla base di fonti internazionali aggiornate citate nel provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 – che la zona della Nigeria di provenienza dell’istante (Edo State), pure presentando diverse situazioni di criticità, non è caratterizzata da situazioni di conflitto armato generalizzato, essendo connotata esclusivamente da forme di criminalità comune, in prevalenza orientata nei confronti degli stranieri che lavorano per le compagnie petrolifere. A fronte di tali motivati accertamenti in fatto, il motivo di ricorso si sostanzia, per contro, in generiche deduzioni circa il regime giuridico della forma di protezione in esame, nonchè nell’allegazione di circostanze fattuali e di valutazioni di merito.

1.3.5. Nè coglie nel segno il rinvio operato dal ricorrente all’art. 8 della Direttiva 2004/83/CE, non recepita nell’ordinamento nazionale, onde inferirne che la protezione internazionale potrebbe comunque essere accordata allo straniero, sebbene sia possibile il trasferimento del medesimo in un’altra zona del territorio d’origine. Ed invero, in tema di protezione internazionale dello straniero, nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo status di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, nella quale egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario. Ne consegue che il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure (Cass., 15/05/2019, n. 13088; Cass., 07/11/2018, n. 28433). Lo straniero non può, pertanto, ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, o la protezione sussidiaria, per il solo fatto che vi siano nel suo paese di origine aree o regioni insicure, qualora la regione o area da cui egli provenga sia immune da rischi di persecuzione (Cass., 10/07/2019, 18540).

Peraltro, va altresì rilevato – sebbene non sia direttamente applicabile nel caso di specie – che il D.L. n. 113 del 2018, art. 10, lett. a), convertito nella L. n. 132 del 2018, ha aggiunto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, la lett. b ter), a tenore della quale il riconoscimento della protezione internazionale va denegato anche nei casi in cui “in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca”.

1.4. Per tutte le ragioni esposte, le censure, poichè inammissibili, non possono trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, U.U. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Si duole il ricorrente del fatto che il Tribunale abbia arrestato il suo esame alla situazione della Nigeria, senza allargare lo scrutinio, quanto alla situazione di pericolo per la vita o l’incolumità personale, anche alla Libia, paese dal quale l’istante è transitato per raggiungere l’Italia.

2.2. La doglianza è inammissibile.

2.1.1. Il ricorso che prospetti questioni che non risultano in alcun modo trattate dalla pronuncia impugnata deve allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, riproducendone, altresì, il contenuto essenziale, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 30/11/2006, n. 25546; Cass. 22/04/2016, n. 8206);

2.1.2. Nel caso di specie, per contro, la questione relativa al paese di transito non risulta dall’impugnata sentenza, nè il ricorrente ha indicato in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente il medesimo l’abbia – in ipotesi – introdotta, non essendo ammissibile la proposizione di una questione, che implica – come nella specie – un accertamento di fatto, per la prima volta nel giudizio di legittimità.

2.2. Il mezzo è, di conseguenza, inammissibile.

3. Con il terzo motivo di ricorso, U.U. denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.1. Lamenta l’istante che il Tribunale non abbia inteso concedere peraltro non motivazione assolutamente carente – al medesimo neppure la misura del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie – temporalmente applicabile, nel testo precedente il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, alla fattispecie concreta (Cass. Sez. U., 13/11/2019, nn. 29459, 29460, 29461) – nonostante che nei fatti allegati fossero ravvisabili evidenti ragioni di vulnerabilità.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.2.1. Il giudice territoriale ha motivato il diniego di protezione umanitaria in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenziano situazione alcuna di vulnerabilità personale. Del resto l’accertata non credibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto il Tribunale a denegare la misura in esame (cfr. Cass., 23/02/2018, n. 4455), operando una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019). Nè il ricorrente – al di là di generiche dissertazioni relative ai principi giuridici in materia, ed alla riproposizione dei temi di indagine già sottoposti al giudice di merito – ha dedotto di avere allegato, nel giudizio di primo e secondo grado, ulteriori, specifiche, situazioni di vulnerabilità, neppure sotto il profilo dell’eventuale integrazione nella realtà sociale italiana.

3.2.2. Il mezzo deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

4. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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