Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27712 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27712 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 12163-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
EDILCALICE DI GENESIO G. & C. SAS IN LIQUIDAZIONE;

intimata –

avverso la sentenza n. 604/7/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il
21/05/2015;

Data pubblicazione: 21/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione-

G. e C. sas, impugnando la sentenza resa dalla CTR della
Liguria che, decidendo sull’impugnazione dalla stessa proposta
contro la sentenza di primo grado che aveva parzialmente
ridotto gli importi richiesti con alcune cartelle alla società
Edilcalice di Genesio G. e C. sas, ha rideterminato il reddito
imponibile della società, considerando deducibili i costi
rappresentati da ‘uscite per straordinari fuori busta’.
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
La censura proposta dall’Agenzia ricorrente, con la quale si
prospetta il vizio di ultrapetizione in relazione alla violazione
del giudicato interno, è fondata, risultando per tabulas che la
sentenza di primo grado aveva escluso la detraibilità
dell’importo relativo ad uscite per straordinari corrisposti fuori
busta -cfr. lo stralcio riportato a pag.4 del ricorso per
cassazione- mentre la CTR, decidendo sull’appello proposto
dall’Agenzia -e non dalla parte contribuente- non poteva
rivisitare l’accertamento compiuto dal giudice di primo grado,
ormai coperto da giudicato interno per mancata impugnazione
dello stesso da parte della società contribuente.
E’ dunque fondato il vizio di ultrapetizione, avendo la CTR
ecceduto i limiti del giudicato interno, che la stessa avrebbe
dovuto rilevare anche ex officio -Cass.n.22781/2014-,
decidendo su una questione ormai divenuta irretrattabile per
Ric. 2016 n. 12163 sez. MT – ud. 12-10-2017
-2-

affidato ad un motivo- contro la società Edilcalice di Genesio

effetto della

mancata

impugnazione da

parte della

contribuente.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la
sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione
della CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese del

PQM
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTR Liguria anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 12.10.2017 nella camera di consiglio della sesta
sezione civile in Roma.

giudizio di legittimità.

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