Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27712 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27712 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA
sul ricorso 28981-2011 proposto da:
DEBERNARDI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO BALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato
LANTERI ILARIA giusta delega a margine;
CASALE BRUNO SRL in persona del legale rappresentante
2013
2106

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato
BONOTTO MARCELLO con studio in ROMA VIA SISTINA 121
giusta delega a margine;
SANREMO

PREZIOSI

SRL

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA SALARIA 292 presso’ lo studio dell’Avvocato

Data pubblicazione: 11/12/2013

BALDI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’Avvocato
LANTERI ILARIA giusta delega a margine;
MARTINELLI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DELL’ARGILLA 4 presso lo studio dell’Avvocato
NAPOLITANO MANUELA, rappresentato e difeso

– ricorrente e ricorrenti successivi contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LIGURIA,
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI
IMPERIA, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI
SANREMO, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE
LIGURIA;
– intimati –

sul ricorso 29994-2011 proposto da:
MARCHESE FULVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI
FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato
LANTERI ILARIA giusta delega a margine;
STUDIO CARASSALE SRL, CARASSALE MATTEO, CARASSALE

dall’Avvocato PANETTA TIZIANA giusta delega in calce;

FERRUCCIO in persona del Socio e Amministratore Unico
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F.
PAOLUCCI DE CALBOLI 1 presso lo studio dell’Avvocato
CIASCHI STEFANIA, rappresentati e difesi dall’Avvocato
GALLI GIOVANNI giusta delega in calce;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA
LIGURIA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE
DI IMPERIA, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE
DI SANREMO, SEGRETERIA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI LIGURIA, MASTOREKIS NICOLA, BRUZZO NADIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 53/2011 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 12/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/06/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei
ricorsi 2 e 3 del ruolo odierno, trattandosi di

– ricorrente e ricorrenti successivi –

ricorsi contro la stessa sentenza;
.
uditi per il n. r.g. 28981/11 gli Avvocati LANTERI
ILARIA, BONOTTO MARCELLO in proprio, BONOTTO MARCELLO
per delega Avvocato PANETTA TIZIANA, che hanno chiesto
l’accoglimento dei motivi di ricorso e delle memorie,

replica;
uditi per il n. r.g. 29994/11 gli Avvocati LANTERI
ILARIA, GALLI GIOVANNI che hanno chiesto
l’accoglimento dei motivi di ricorso e delle memorie,
l’Avvocato LANTERI alle ore 11,00 deposita note di
replica;
udito per il controricorrente per entrambi i ricorsi
l’Avvocato CAPUTI ANNA LIDIA, che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
n. r.g. 28981/11 il rigetto, inammissibilità dei
ricorsi CASALE e MARTINELLI, per il n. r.g. 29994/11
il rigetto del ricorso.

l’Avvocato LANTERI alle ore 11,00 deposita note di

RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda.
La S.r.l. Servizi Contabili, facente capo ai commercialisti dott. Nicola
Mastorakis e dott. Nadia Bruzzo, sui incarico di vari clienti (Soc.
Giunchetto, Fulvio Marchese, Soc. Bruno Casale, Sas Sport Nautico, Soc.
Studio Carassale, Soc. Sanremo Preziosi, Pantaleone Angelini, Franco
Debernardi, Franco Martinelli), trasmetteva telematicamente

di crediti IVA.
A seguito di accessi eseguiti presso i contribuenti e i loro commercialisti,
l’Ufficio rilevava l’assenza di registrazioni di fatture in misura tale
giustificare i crediti esposti nelle dichiarazioni; nell’occasione gli
interessati evidenziavano che s’era trattato di errore informatico di
trasmissione, atteso che nessuna somma era stata da loro riportata “a
credito” ovvero richiesta “a rimborso”.
Indi, il Fisco notificava ai contribuenti e ai professionisti avvisi di
accertamento nei quali, dato atto che i crediti erano stati rinunciati e,
comunque, non utilizzati dagli interessati, applicava a soggetti coinvolti
le sanzioni per infedele dichiarazione.

2. Le sentenze di merito.
La CTP di Imperia, adìta dai protagonisti della vicenda, rilevava che i due
commercialisti avevano riconosciuto i propri errori e, atteso che le
dichiarazioni errate non erano state sottoscritte dai contribuenti,
applicava a questi ultimi la minor sanzione per omessa presentazione
senza addebito d’imposta.
Le sentenze erano appellate dall’Agenzia delle entrate che, insistendo
sulla tesi dell’accordo fraudolento tra commercialisti e loro clienti e sulla
natura sostanziale (e non formale) delle infrazioni commesse, chiedeva
che fossero confermati i più gravi addebiti contestati e sanzionati con gli
avvisi di accertamento. Le controparti resistevano con appelli incidentali.
I giudizi, riuniti dalla CTR-Liguria, erano definiti con unica sentenza che,
riformando la decisione di prime cure, confermava gli avvisi di
accertamento nei confronti dei contribuenti e dichiarava inammissibili i
ricorsi introduttivi dei professionisti.
Il giudice d’appello, per quanto qui interessa, motivava la sua decisione
ritenendo che:
a) per i contribuenti, nell’ambito delle procedute telematiche di
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dichiarazioni per l’anno d’imposta 2003, esponenti ciascuna la spettanza

trasmissione, fosse superata la sanzione per omessa sottoscrizione
della dichiarazione IVA, poiché trattandosi di copia conservata dalla
stesso contribuente, era sicura la sua provenienza, mentre la sua
conformità al modello trasmesso telematicamente era verificabile in
ogni momento;
b)

la violazione addebitata ai contribuenti non era meramente formale,
ma specificamente sostanziale, avendo arrecato pregiudizio all’azione

ricostruzione dell’accaduto, il che integrava l’infrazione d’infedele
dichiarazione e l’applicazione della corrispondente sanzione, peraltro
concretamente irrogata nel minimo edittale;
c)

il fatto che la certificazione rilasciata dall’intermediario al momento
della consegna della dichiarazione non costituisse prova
dell’avvenuta presentazione poneva a carico dei contribuenti l’onere
di ottenere dal professionista incaricato l’effettiva prova della
correttezza delle trasmissione della dichiarazione e dei dati con essa
trasmessi, incorrendo altrimenti in colpa in vigilando;

d)

la fattispecie d’infedele dichiarazione si realizza ogniqualvolta risulti
un’imposta inferiore a quella dovuta, ovvero un’eccedenza (detraibile
o rimborsabile) non spettante, prescindendo sia dall’intento
frodatorio che dal danno erariale.

3. I ricorsi.
3.1. Con atto del 28 novembre 2011, iscritto con il n. 28981/11, il
contribuente Franco Debernardi proponeva ricorso per cassazione,
affidato tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate che resisteva
con controricorso del 28 dicembre 2011.

3.2. La medesima decisione era impugnata il 6 dicembre 2011 con altro
ricorso, affidato a tre motivi e iscritto sotto il n. 29994/11, dal
contribuente Fulvio Marchese nei confronti dell’Agenzia delle entrate
che resisteva con controricorso del 16 gennaio 2012.

3.3. Un terzo ricorso, affidato a otto motivi e inserito nel fasc. n.
29994/11, era proposto il 2 febbraio 2012 dalla Soc. Studio Carassale,
nonché dai suoi soci Matteo e Ferruccio Carassale, nei confronti
dell’Agenzia delle entrate, del Ministero dell’economia e delle finanze,
del dott. Nicola Mastorakis e della dott. Nadia Bruzzo; la sola Agenzia

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di controllo del Fisco, vistosi costretto ad un complessa attività di

resisteva con controricorso del 5 marzo 2012.

3.4. Il 29 maggio 2012 un quarto ricorso, affidato a otto motivi e
inserito nel fasc. n. 28981/11, era proposto dalla Soc. Bruno Casale
nei confronti dell’Agenzia delle entrate che resisteva con controricorso
del 5 luglio 2012.

censure) e inserito nel fasc. n. 28981/11, era proposto dalla

Soc.

Sanremo Preziosi nei confronti dell’Agenzia delle entrate che resisteva
con controricorso del 9 novembre 2012.

3.6. Infine, un sesto ricorso, affidato a sei motivi e inserito nel fasc. n.
28981/11, era proposto il 9 ottobre 2012 da Franco Martinelli nei
confronti dell’Agenzia delle entrate che resisteva con controricorso del
16 novembre 2012.

3.7. Sono in atti memorie ex art. 378 c.p.c. e osservazioni ex art. 379
c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Le questioni preliminari.
4.1. I sei autonomi ricorsi, essendo stati proposti avverso la medesima
sentenza, deveono essere riuniti (art.335 c.p.c.).

4.2. Ciascun ricorso è stato notificato all’Agenzia delle entrate e quello
dei Carassale è stato notificato anche al Ministero dell’economia e delle
finanze nonché ai commercialisti dott. Nicola Mastorakis e dott. Nadia
Bruzzo; non vi sono notifiche agli altri contribuenti, litisconsorti
soccombenti in appello, cioè: Giunchetto s.r.l. in liquidazione, Angelini
Pantaleone, Sport Nautico s.a.s. di Della Pietra P. & C., né risultano
ricorsi di costoro.

4.2.1. Tanto premesso di osserva che la pregressa riunione nel giudizio
di merito di più cause originariamente separate, in ragione della
connessione di petitum e causa petendi propri di ciascuna di esse e della
identità delle questioni da trattare, non comporta il venir meno
dell’autonomia dei singoli giudizi e la sentenza che li definisce, pur se
201128981_1+201129994_2.doc 3

3.5. Il 5 ottobre 2012 , un quinto ricorso, affidato a tre motivi (con sei

formalmente unica, consta in realtà di tante pronunce quante sono le
cause riunite [Sez. 2, Sentenza n. 24086 del 26/11/2010, Rv. 615769].
Dunque, le cause connesse per riunione sono scindibili e il litisconsorzio
è facoltativo. Ne consegue che se alla parte della causa connessa e
riunita non è notificato il ricorso autonomo di altro litisconsorte nei suoi
confronti non deve essere ordinata alcuna integrazione del
contraddittorio (art.331 c.p.c.), bensì il ricorso può esserle notificato
litis denuntiatio

(art. 332 c.p.c.) e soltanto se

l’impugnazione non sia preclusa dalla scadenza del termine, nella specie
spirato il 12 ottobre 2012 (art.327 c.p.c.) [Sez. 3, Ordinanza n. 6824 del
20/03/2010, Rv. 612053].

4.3. Sempre in rito e preliminarmente, si rileva, riguardo al solo ricorso
di Soc. Studio Carassale e soci, la carenza di legittimazione processuale
dell’altro soggetto da loro evocato dinanzi a questa Corte, il Ministero
dell’economia e delle finanze, che non è stato parte nel giudizio di
secondo grado ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la
creazione delle agenzie fiscali.
La chiamata ministeriale in cassazione è, dunque, inammissibile e il
ricorso di Soc. Studio Carassale e soci va esaminato unicamente
riguardo all’Agenzia delle entrate, che è la sola a essere legittimamente
intimata.

5. I ricorsi di Debernardi, Marchese e Soc. Sanremo Preziosi
5.1. Con il primo motivo dei rispettivi similari ricorsi, i tre contribuenti
denunciano violazioni del d.P.R. 322/98, art.8, comma 6, e arti, commi
3 e 6, nonché correlativi vizi motivazionali.
Rilevano che l’omessa sottoscrizione dell’erronea dichiarazione IVA
rende la stessa del tutto priva di effetto, sicché non si é neppure
concretizzata la fattispecie della presentazione d’infedele dichiarazione,
essendo la stessa giuridicamente mancante.
Ne deriva che, non essendo dovuta alcuna imposta, l’unica sanzione
applicabile é quella relativa alla meno grave ipotesi di cui all’art.5,
comma 3, d.Lgs. 471/97, giusta circolare 54/E del 16 giugno 2002.
Lamentano, inoltre, che il giudice d’appello non ha considerato che il
credito, erroneamente esposto nella dichiarazione trasmessa
telematicamente dai professionisti incaricati, non era stato riportato in
contabilità nell’anno 2003 e negli anni successivi, non era stato riportato

201128981_1+201129994_2.doc 4

unicamente per

nella dichiarazione per il 2004, non era mai stato altrimenti utilizzato
(compensazione, rimborso) ed era stato espressamente rinunciato nel
2006.

5.1.1. La prima censura non è fondata.
In tema di dichiarazioni fiscali, il comma dell’arti d.P.R. 322/98
stabilisce:

chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il
contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal
ricevimento dell’invito da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate».
Il comma 6 dello stesso articolo aggiunge:
«In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le
disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con
riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a
conservare».
Dunque, l’obbligo della sottoscrizione della dichiarazione – per coloro che
presentano la stessa telematicamente – riguarda una dichiarazione che
gli stessi soggetti sono tenuti a conservare e non il modello trasmesso in
via telematica, trattandosi appunto della copia del modello conservata
dal contribuente; sicché ne è sicura la provenienza dallo stesso, mentre
può esserne verificata in qualsiasi momento la sua conformità al modello
telematicamente trasmesso.
Così – per i contribuenti che trasmettono telematicamente la
dichiarazione fiscale – l’ordinaria fattispecie della mancata sottoscrizione
della dichiarazione cartacea, è di fatto irrealizzabile. A tal proposito, si
consideri che – a mente dell’arti, comma 6, d.P.R. 322/98 – l’obbligo
della sottoscrizione della dichiarazione, per coloro che presentano la
stessa telematicamente, va riferito alla dichiarazione che gli stessi
soggetti sono tenuti a conservare e non al modello trasmesso in via
telematica.
In definitiva, la modalità di trasmissione per via telematica della
dichiarazione fiscale per il tramite di centri di assistenza o professionisti
abilitati comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all’esito
della trasmissione all’anagrafe tributaria e i dati presenti nel modello
cartaceo sottoscritto dal contribuente, perché la via telematica
costituisce una modalità di invio della dichiarazione. Ne consegue che,

201128981_1+201129994_2.doc 5

«La dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da

ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la
cartella di pagamento, non è l’Amministrazione finanziaria a dover
fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare
la difformità, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., trattandosi di
deduzione dell’inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria
azionata, ed essendo egli onerato, in base all’ordinaria diligenza, di
conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui

In tema di dichiarazioni rese ai fini fiscali, l’atto non sottoscritto dal suo
autore non è radicalmente inesistente, ma può essere sanato o
attraverso la sottoscrizione successiva o attraverso una condotta che,
secondo una valutazione in fatto, consenta di attribuire la paternità dello
stesso al contribuente, senza richiedere a quest’ultimo una postuma
sottoscrizione, ultronea a fronte della sua volontà di utilizzare l’atto
manifestata in sede processuale. (Cass. 13313/12 e 21673/06).
In sintesi, la procedura di presentazione della dichiarazione in via
telematica, prevista dall’art. 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322,
comporta che la dichiarazione e la sua presentazione costituiscano,
diversamente dal sistema cartaceo (per il quale vi è una dichiarazione
distinta dalla prova del suo invio o della sua presentazione all’Ufficio), un
unico, complesso atto, che viene ad esistenza giuridica soltanto con
l’invio da parte del contribuente, il quale, quindi, non può addurre dati
diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea (salvo il caso di
errore da lui compiuto nel formare ed inviare la dichiarazione,
eventualmente emendabile secondo le regole generali), attesa la
irrilevanza di quest’ultima, poiché non costituente copia della
dichiarazione presentata all’Ufficio, in quanto l’elaborazione telematica
attribuisce certezza (superabile solo con rigorosa prova contraria
attinente al sistema informatico di trasmissione dei dati) della
conformità del “file” (contenente la dichiarazione) giunto
all’amministrazione a quello inviato dal contribuente. (Cass. 385/13).

5.1.2. Inoltre, anche la seconda censura non è fondata e sul punto si
rinvia alle argomentazioni di seguito svolte sul correlato terzo motivo (v.
§ 5.3.1).

5.2. Con il secondo motivo

denunciando violazione degli artt. 2, 3, 5,

9 d.Lgs. 472/97 e dell’art. 5 d.Lgs. 471/97, nonché correlativi vizi

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all’art. 43 d.P.R. 600/73 (Cass. 13440/12).

motivazionali – i tre contribuenti rilevano che il giudice d’appello ha
trascurato il principio di personalità della sanzione, che individua, quale
centro d’imputazione di conseguenze giuridiche, chi abbia posto in
essere la trasgressione dell’obbligo tributario. Infatti, non avendo il
contribuente mai firmato il mod. Unico/2004 per l’anno 2003, non ha
posto in essere il comportamento trasgressivo contestatogli dal Fisco
come presentazione infedele.

trascurato la piena ed esclusiva assunzione di responsabilità dei fatti
addebitati da parte dei due professionisti depositari della contabilità e
delegati per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Tale rilievo
fattuale, comprovato del contenuto dello stesso processo verbale di
constatazione, avrebbe dovuto portare a negare ogni coinvolgimento,
anche meramente concorsuale, del contribuente nell’accaduto,
mancando il requisito legale della volontarietà della condotta ed essendo
del tutto immotivata la culpa in vigilando cui si riferisce la sentenza
d’appello.

5.2.1. Il mezzo non è fondato, «…tenuto conto che, come questa Corte
ha già affermato, in tema di sanzioni amministrative per violazione di
norme tributarie, il d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, richiede la
consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato,
condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la
legge anche la mera negligenza (Cass. 22890/06), e che, con
riferimento al caso di specie, appare condivisibile l’assunto dell’Ufficio
secondo cui gli obblighi tributari relativi alla presentazione della
dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono
considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento
delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì
anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva
esecuzione, nel concreto supera bile soltanto a fronte di un
comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare
il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto» (Cass. 12472/10).
La Corte, anche in sede penale, ha confermato il consolidato principio di
diritto secondo cui l’affidamento a un commercialista del mandato a
trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia
delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale
a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto (Cass.

201128981_1+201129994_2.doc 7

Inoltre, sul piano logico e circostanziale, il giudice d’appello ha

pen. 16958/12; conf. ex multis Cass. pen. 9163/09; SU pen. 35/01;
Cass. pen. 709/1999; Cass. pen. 3036/1987).
Si aggiunga, sul tema specifico delle sanzioni amministrative per
violazione di norme tributarie, che il d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,
art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, stabilisce che non è sufficiente
la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta

di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso,
quantomeno negligente. Ciò va inteso nel senso della sufficienza della
coscienza e della volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione
del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma
pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di chi lo abbia
commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza
colpa (Cass. 22890/06; conf. 13068/11, in generale, e 15782/12, sulle
sanzioni doganali; v. 4171/09, sulla non necessità di un intento
fraudolento).
Il contribuente, in tesi generale, ha l’obbligo di presentare correttamente
e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i
versamenti dovuti in base ad essa. Perciò, nell’ipotesi in cui il soggetto
passivo si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e la
trasmissione – ovvero per la sola trasmissione – telematica del modello,
é suo preciso obbligo quello di far sì che la dichiarazione sia
correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata
(cfr. Cass. 1198/04).
Sicché, con riferimento al caso di specie, appare condivisibile l’assunto
secondo cui gli obblighi tributari relativi alle dichiarazioni fiscali non
possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero
affidamento delle relative incombenze ad un professionista,
richiedendosi altresì anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro
esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un
comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare
il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto (Cass. 12473/10).
Si tratta di un obbligo di vigilanza al cui diligente esercizio sono
apprestate le disposizioni della legge 322/98 (artt.3 commi 9, 9-bis, 10)
e del dm 31/7/98 (artt. 9 e 11, comma 6) su (a) trasmissione non
manipolabile della dichiarazione con chiave criptata asimmetrica, (b)
generazione del corrispondente documento da conservarsi in copia

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anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare

cartacea o supporto informatico da parte dell’intermediario, (c)
generazione e consegna, da parte dell’intermediario, del corrispondente
documento cartaceo da conservarsi a cura del contribuente, (d)
generazione telematica, da parte del Fisco, della ricevuta contenente il
riepilogo dei principali dati fiscali (volume d’affari dichiarato, importo
finale di debito o credito, etc.).

denunciando violazione dell’arti° L.

212/2000, dell’art.6, comma 5-bis, d.Lgs. 472/97 e degli artt. 5 e 8
d.Lgs. 471/97, nonché correlativi vizi motivazionali – i tre contribuenti
rilevano che il giudice d’appello ha trascurato di considerare che l’errore
materiale nella dichiarazione, addebitabile ai due professionisti delegati,
ha dato luogo a una irregolarità di natura meramente formale senza
alcun addebito d’imposta, atteso che le registrazioni fiscali erano del
tutto corrette e che l’erroneo credito IVA, esposto nell’UNICO 2004 per
l’anno 2003, non è stato riportato nell’UNICO 2005 per l’anno 2004 ed è
stato esplicitamente rinunciato ancor prima della redazione del processo
verbale di constatazione.
Sicché, mancando ogni pregiudizio per il Fisco, sia riguardo all’azione di
controllo sia riguardo all’evasione d’imposta, il giudice d’appello avrebbe
potuto, quanto meno, derubricare la fattispecie nella meno grave
infrazione prevista e sanzionata dal comma 1 dell’art8 d.Lgs. 471/97
quale dichiarazione inesatta o irregolare.

5.3.1. Il mezzo non è fondato.
Riguardo alle infrazioni non meramente formali in materia di IVA,
l’illecito originariamente previsto nel comma 2 dell’art. 43 d..P.R.
633/72, é stato sostanzialmente riprodotto nel comma 4 dell’art.5
d.Lgs.471, in quanto il precetto e la sanzione sono ivi confluiti, con
l’unica differenza (nella specie priva di rilievo) dell’eliminazione della
soglia minima del decimo (Cass. 21155/09).
In ordine al previgente art.43, comma 2, d.P.R. 633/72 questa Corte ha
ripetutamente affermato che l’illecito amministrativo si realizza per il
solo fatto che, in base ai dati contenuti nella dichiarazione, risulti
un’imposta inferiore a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante, prescindendo la norma da
ulteriori valutazioni sia di carattere soggettivo, quale l’intenzione di
frodare il Fisco, che di carattere oggettivo, quale il verificarsi di un

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5.3. Con il terzo motivo –

danno per l’Erario (Cass. 214/02; conf. 20070/05; v. anche 3608/06, in
motivazione).
A tale orientamento, non essendovi ragione per discostarsene, va data
ulteriore continuità, il che comporta che pure riguardo al vigente art.5,
comma 4, d.Lgs. 471/97 non occorre che, in concreto, la dichiarazione
inesatta abbia determinato un’evasione dell’imposta ovvero il
conseguimento di un rimborso indebito.

prevedendo la punibilità per la trasgressione cosciente e volontaria delle
norme tributarie, la escludono per quelle violazioni che non arrecano
pregiudizio all’azione di controllo della finanza o alla determinazione
della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo.
Infatti, in assenza di azione di controllo della finanza e di conseguenti
avvisi di rettifica e di accertamento, l’inesistente credito IVA si sarebbe
consolidato al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è
stata presentata la dichiarazione, sia pure nei limiti precisati dalla
giurisprudenza (cfr. Cass. 194/04 e 8810/13). Nella specie la rinuncia
all’insussistente credito IVA esposto in dichiarazione è avvenuto solo
dopo che il Fisco ha promosso l’attività amministrativa di accertamento
sulle dichiarazioni trasmesse per i suoi molteplici clienti dalla S.r.l.
Servizi Contabili, facente capo ai commercialisti Nicola Mastorakis e
Nadia Bruzzo, cioè ben oltre il termine per il ravvedimento fissato
dall’art.13 d.Lgs. 472/97 («sempreché la violazione non sia stata già
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche…»).
Per ulteriori profili si rinvia alle considerazioni di seguito svolte sub §
7.7.1.

6. Il ricorso della Soc. Bruno Casale
6.1. Con il

primo motivo di ricorso, la contribuente denuncia la

violazione dell’art.5, comma 4, d.Lgs. 471/97, degli artt. da 1 a 8 d.Lgs.
322/98 e dei principi generali dell’ordinamento in materia di
dichiarazione, nonché correlati vizi di motivazione.
Rileva che la dichiarazione (UNICO 2004 per l’anno 2003) oggetto degli
addebiti contestati alla contribuente era rimasta pacificamente priva di
sottoscrizione ed era, dunque, affetta da nullità, atteso che, per legge,
gli intermediari, incaricati delle trasmissione, sono tenuti a rilasciare al
dichiarante, tra l’altro, l’originale della dichiarazione, i cui dati sono stati
trasmessi in via telematica, debitamente sottoscritta dalla parte

201128981_1+201129994_2.doc 10

Né vale invocare gli artt. 5 e 6, comma 5-bis, d.Lgs. 472/97, che,

contribuente unitamente a copia dell’attestato di avvenuto ricevimento
da parte dell’Agenzia delle entrate.

6.1.1. Il mezzo non fondato dovendosi qui richiamare le medesime
argomentazioni svolte sopra sub § 5.1.1.

6.2. Con il

secondo motivo,

la contribuente denuncia vizio di

integrati gli estremi fattuali della fattispecie sanzionatoria dell’art.5,
Comma 4, d.Lgs. 471/97 [«Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta
inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella
spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della
differenza. Se la violazione riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione
prevista dal comma 3»],

322/98

neppure con riferimento all’art. 1 comma 6 d.P.R.

[«In caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, le disposizioni

dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano con riferimento alla dichiarazione che
gli stessi soggetti sono tenuti a conservare»],

infrazioni punite dall’art.8 d.Lgs. 471/97
2e

5,

semmai quelli delle più lievi
[«Fuori dei casi previsti negli articoli

L

se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell’imposta sul valore aggiunto

compresa quella periodica non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro
delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa
dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo
rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in
maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si
applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.0653]

ovvero, essendo

regolare la contabilità, dall’art.5, comma 3, d.Lgs. 471/97 [yse

il soggetto

effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, l’omessa
presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 258 ad
euro 2.065. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione periodica o
quella prescritta dall’articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione
di acquisti intracom unitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è
debito d’imposta»].

6.2.1. Il mezzo non è fondato.
Stante la trasmissione telematica del modello, nel quale la sottoscrizione
non può essere materialmente apposta, l’obbligo della sottoscrizione
della dichiarazione da parte del contribuente o del suo legale
rappresentante va riferito alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono
tenuti a conservare (art.1, comma 6, d.P.R. 322/98). Pertanto, in
dottrina, si è ritenuto che la causa di nullità in esame deve ritenersi che
abbia perso rilevanza, sicché dovrebbe essere considerata superata
201128981_1+201129994_2.doc 11

motivazione, atteso che mancando una valida dichiarazione, non sono

anche la sanzione di nullità per il caso di mancata sottoscrizione,
considerato che, trattandosi della copia del modello conservata dallo
stesso contribuente, ne è sicura la provenienza e può essere verificata in
qualsiasi momento la sua conformità al modello trasmesso
telematicamente. Pertanto si deve ritenere non aderente alla peculiarità
della fattispecie sanzionatoria per mera omessa dichiarazione (art.5,
comma 3) che si applica anche alla dichiarazione non sottoscritta o

non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte
dell’ufficio.

6.3. Con il terzo motivo, la contribuente denuncia violazione dell’art.5
d.Lgs. 471/97, dell’art.2, comma 2, e dell’art.5 d.Lgs. 472/97, nonché
dei principi informatori della materia e delle disposizioni di cui al d.P.R.
322/98.
Rileva che il giudice d’appello ha trascurato che la nozione di colpa
recepita dall’art.5 d.Lgs. 472/97 riguarda i casi in cui «l’imperizia o la
negligenza sono indiscutibili», giammai obblighi in vigilando della parte
contribuente circa la correttezza o meno dei dati della dichiarazione
trasmessa dai professionisti incaricati della trasmissione telematica.

6.3.1. Il mezzo non è fondato dovendosi qui richiamare le medesime
argomentazioni svolte sopra sub § 5.2.1.

6.4. Con il quarto motivo, la contribuente denuncia la nullità della
sentenza d’appello ex artt. 112 e 360 n.4 cod. proc. civ., per vizio di
ultrapetizione.
Rileva che il giudice d’appello ha posto a fondamento della propria
decisione favorevole al Fisco ragioni diverse rispetto a quelle indicate
nell’atto impositivo. Quest’ultimo, a suo dire, si fonda sul dolo e sulla
condotta attiva e concorsuale della contribuente. La CTR, disattese tali
ragioni, ha confermato l’avviso d’irrogazione di sanzione sulla scorta di
un asserito comportamento colposo della società e della pretesa
irrilevanza degli elementi di carattere soggettivo.

6.4.1. Il mezzo non è fondato
L’accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo costituisce un
apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile in

201128981_1+201129994_2.doc 12

sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale,

sede di legittimità, se sorretto da motivazione logica e sufficiente (Cass.
4279/11).
Indi, compete al giudice della responsabilità, a prescindere dalla
prospettazione operata dall’attore in senso sostanziale, valutare la
natura dell’elemento psicologico (dolo o colpa; colpa grave o lieve;
etc.); pertanto, anche in presenza di diversa qualificazione operata dalla
parte o dal giudice di merito non si verifica un’ipotesi rispettivamente di

giudizio di responsabilità in genere, Corte dei Conti sez. riun., 25 marzo
1987, n.535).

6.5. Con il quinto motivo – denunciando vizio di motivazione – lamenta
che il giudice d’appello abbia trascurato, sul piano logico e
circostanziale, il fatto storico accertato in prime cure dalla CTP secondo
cui i professionisti incaricati «si sono assunti la responsabilità
dell’accaduto».

6.5.1. Il mezzo è infondato.
La valutazione delle fonti, come la scelta, tra le varie risultanze
probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è
libero di attingere il proprio convincimento da quegli elementi che
ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione
degli altri dati probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.
42/09; v. infra § 7.2.1 e § 7.3.1).

6.6. Con il sesto motivo – denunciando vizio di motivazione – la
contribuente lamenta che il giudice d’appello abbia trascurato che
l’erroneo credito IVA, esposto nell’UNICO 2004 per l’anno 2003 ha dato
luogo a una irregolarità di natura meramente formale senza alcun
addebito d’imposta, atteso che le registrazioni fiscali erano del tutto
corrette e che tutta la documentazione necessaria per chiarire l’accaduto
è stata immediatamente fornita dalla società all’Agenzia delle entrate
non appena richiesta con apposito questionario.

6.6.1. Il mezzo non fondato dovendosi qui richiamare le medesime
argomentazioni svolte sopra sub § 5.3.1.

201128981_1+201129994_2.doc 13

mutatio libelli o di ultrapetizione (cfr. ex plurimis Cass. 8546/05; v., sul

6.7. Con il settimo motivo, denuncia la nullità della sentenza d’appello
ex artt. 112 e 360 n.4 c.p.c., per vizio di ultrapetizione.
Rileva che il giudice d’appello ha posto a fondamento della propria
decisione favorevole al Fisco una ragione estranea all’atto impositivo,
cioè quella che la «violazione avrebbe arrecato pregiudizio all’azione di
controllo del Fisco».

di seguito svolte sub § 7.1.1.

6.8. Con l’ottavo motivo – denunciando vizio di motivazione – lamenta
che il giudice d’appello abbia trascurato il rilievo fattuale dell’omessa
sottoscrizione della dichiarazione, «essendo sicura la provenienza dallo
stesso» ed essendo la sua responsabilità derivante da culpa in vigilando,
per omesso controllo sul professionista incaricato. Rileva che non
sarebbe individuabile il procedimento logico posto a base della decisione
d’appello riguardo all’elemento soggettivo.

6.8.1. Il mezzo non fondato dovendosi qui richiamare le medesime
argomentazioni svolte sopra sub § 5.2.1.

7. Il ricorso della Soc. Studio Carassale e dei suoi soci.
7.1. Con il primo motivo di ricorso, costoro denunciano la nullità della
sentenza ex art.360 n.4 cod. proc. civ., per violazione dell’art.112 cod.
proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost..
Lamentano che la sentenza d’appello, valorizzando la culpa in eligendo e
in vigilando

della parte contribuente, riguardo all’operato dei

professionisti incaricati della trasmissione telematica della dichiarazione
IVA, sia caduta in vizi di ultra ed extra petizione. Infatti, essa ha
arbitrariamente modificato i presupposti di fatto enunciati nell’atto
impositivo riguardo ai soggetti (la società in luogo dei professionisti),
alla condotta (omissiva non più commissiva), all’elemento psicologico
(culpa in vigilando invece del dolo).

7.1.1. Il motivo non è fondato.
Riguardo alle sanzioni amministrative – per la natura del processo
tributario, che non è annoverabile tra quelli di impugnazioneannullamento, bensì tra quelli di impugnazione-merito, in quanto non

201128981_1+201129994_2.doc 14

6.7.1. Il mezzo non fondato dovendosi qui rinviare alle argomentazioni

diretto alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di
una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal
contribuente sia dell’accertamento dell’amministrazione finanziaria – il
giudice, ove ricorrano i necessari presupposti processuali della sua
rituale investitura, ha il potere-dovere di esaminare anche tutti i possibili
aspetti del potere sanzionatorio esercitato dall’ente impositore, nonché il
potere di determinare (nell’ambito delle richieste delle parti) l’entità

relativa motivazione, il richiamo ai tributi evasi. (Cass. 9774/10).

7.2. Con il secondo motivo

denunciando violazione dell’art.57 d.Lgs.

546/92 – i ricorrenti lamentano che il giudice d’appello abbia trascurato
sia l’elemento confessorio costituito dalla dichiarazione ripetutamente
resa dal dott. Mastorakis circa la responsabilità esclusivamente sua e
del suo Studio nell’errata indicazione del credito IVA nella dichiarazione
telematica e l’assoluta estraneità della parte contribuente alla contestata
violazione, sia la circostanza che il PVC e l’avviso di accertamento
indicano detto professionista e il Suo studio quali responsabili certi
dell’accaduto.

7.2.1. Il mezzo non è fondato, dovendosi qui richiamare le medesime
considerazioni sopra svolte sub § 6.5.1.

7.3. Con il terzo motivo

denunciando la violazione degli artt.1,

comma 2, e 7, coma 4, d.Lgs. 546/92, dell’art. 2733 cod. civ. e degli
artt. 228 e 229 cod. proc. civ. – i ricorrenti rilevano che il giudice
d’appello ha ignorato che il dott. Mastorakis, negli atti processuali
sottoscritti nell’interesse dei ricorrenti, ma in un processo che lo vedeva
come parte a tutti gli effetti, ha confessato ripetutamente la
responsabilità esclusivamente sua e del suo Studio nell’errata
indicazione del credito IVA nella dichiarazione telematica.

7.3.1. Il mezzo non è fondato.
Le dichiarazioni rese in giudizio dal difensore, contenenti affermazioni
relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato non hanno efficacia di
confessione (Cass. 7015/12); a maggior ragione non hanno valore
direttamente probatorio le dichiarazioni relative a fatti favorevoli al
proprio assistito.

201128981_1+201129994_2.doc 15

delle sanzioni effettivamente dovute, essendo sufficiente, ai fini della

Peraltro, ove pure si consideri la posizione di parte processuale assunta
dal Mastorakis nei giudizi paralleli che lo riguardano e quella di
litisconsorte facoltativo in cause scindibili assunta dopo la riunione di
appello, dalle sue propalazioni – non trovando affatto applicazione
l’ultimo comma dell’art.2733 cod. civ. – si possono trarre solo elementi
indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti (Cass. 8458/04; cfr.
Cass. 4486/11) con valutazione discrezionale che non soggiace al

come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più
idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto
riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio
convincimento da quegli elementi che ritenga più attendibili, senza
essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri dati probatori non
accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 42/09).

7.4. Con il quarto motivo – denunciando la violazione dell’art. 7 d.l.
269/2003 e degli artt. 1, 2, 4, 6, 11, 16 d.Lgs. 472/97 – i ricorrenti
rilevano che, contrariamente all’assunto delle sentenza d’appello, non
sia attribuibile alla parte contribuente una violazione presente solo nella
dichiarazione IVA trasmessa in via telematica, atteso che nella specie
manca la prova dell’esistenza della dichiarazione stessa in formato
cartaceo, della sua corrispondenza a quella inviata telematicamente e
della sua sottoscrizione a cura della parte contribuente, che nega
d’averla mai vista e firmata.

7.4.1. Il mezzo non è fondato dovendosi qui richiamare le medesime
argomentazioni svolte sopra sub § 5.1.1.

7.5. Con il quinto motivo – denunciando vizi motivazionali correlati al
precedente motivo – i ricorrenti lamentano che il giudice d’appello,
riguardo alla dichiarazione IVA, abbia affermato del tutto
immotivatamente che, “dovendosi fare esclusivo riferimento alla copia
conservata e consegnata dall’intermediario, è pacifico che questa sia
identica a quella telematicamente trasmessa”.

7.5.1. Il mezzo non è fondato dovendosi qui richiamare le medesime
argomentazioni svolte sopra sub § 5.1.1.

201128981_1+201129994_2.doc 16

sindacato di legittimità (Cass. 19963/05). La valutazione delle fonti,

7.6. Con il sesto motivo – denunciando la violazione dell’arti°, comma
3, L. 212/2000 e dell’art. 6, comma 5-bis, d.Lgs. 472/97 – i ricorrenti
lamentano che il giudice d’appello ha trascurato la non punibilità della
parte contribuente atteso che l’errore nella dichiarazione, addebitabile al
professionista delegato e al suo Studio, ha dato luogo a una irregolarità
di natura meramente formale senza alcun addebito d’imposta, è rimasto
privo di conseguenze. Rilevano sul punto che le registrazioni fiscali erano

per l’anno 2003, non è stato riportato nell’UNICO 2005 per l’anno 2004
e che dello stesso non è stato chiesto il rimborso.

7.6.1. Il mezzo non è fondato è dovendosi qui richiamare le medesime
argomentazioni svolte sopra sub § 5.3.1.

7.7. Con il subordinato settimo motivo, denunciando la violazione degli
artt. 5 e 8 d.Lgs. 471/97, i ricorrenti rilevano che é mancato qualsivoglia
pregiudizio per il Fisco riguardo a evasione d’imposta; sicché il giudice
d’appello avrebbe potuto, quanto meno, derubricare la fattispecie
sanzionatoria nella meno grave infrazione prevista dal comma 1
dell’art8 d.Lgs. 471/97 per le dichiarazioni inesatte o irregolari.

7.7.1. Il mezzo non è fondato.
Nel richiamare le considerazioni svolte sub § 5.3.1, si osserva inoltre che
l’art.5, comma 4, d.Lgs. 471/97 – ritenuto applicabile dalla CTR sanziona la dichiarazione che, pur presentata tempestivamente (ovvero
in ritardo nel termine di tolleranza), contiene dati non veritieri che
portano, nella dichiarazione stessa, alla liquidazione di minor imposta
rispetto al dovuto ovvero alla esposizione di un’eccedenza detraibile e
rimborsabile superiore a quelle spettante.
L’art.8 sanziona, invece, le violazioni formali al contenuto delle
dichiarazioni fiscali. Esse sono irregolari, secondo dottrina e prassi (circ.
23 del 25/01/1999), (a) se non sono redatte secondo il modello
predisposto, (b) se sono omessi, inesatti o incompleti i dati rilevanti per
l’individuazione della parte contribuente o del suo legale rappresentante,
(c) se sono omessi, inesatti o incompleti dati rilevanti per
l’individuazione del tributo, (d) se sono inesatti incompleti altri elementi
prescritti per il compimento dei controlli.
Nel caso di specie ci si trova dinanzi a crediti IVA inesistenti ma esposti

201128981_1+201129994_2.doc 17

del tutto corrette e che l’erroneo credito IVA, esposto nell’UNICO 2004

in dichiarazione e che, dunque, incidono sul contenuto sostanziale della
dichiarazione.
Inoltre, il comma 3 dell’art.5 sanziona l’omessa dichiarazione in assenza
di debito d’imposta, sicché la fattispecie punitiva opera se siano
effettuate esclusivamente operazioni per le quali l’imposta non è dovuta
per legge [es. operazioni non imponibili, esenti, etc.].

ottavo motivo,

denunciando vizio

motivazionale, i ricorrenti rilevano che sia del tutto carente
l’argomentare del giudice d’appello nella parte in cui si limita a
censurare come “ostativa all’attività di controllo”, la semplice indicazione
di un dato errato nella dichiarazione inviata telematicamente
dall’intermediario, a fronte del pacifico mancato utilizzo dell’erroneo
credito IVA della parte contribuente e dell’agevole raffronto tra l’errore e
la contabilità aziendale regolarmente tenuta.

7.8.1. Il mezzo non è fondato è dovendosi qui richiamare le medesime
argomentazioni svolte sopra sub § 5.3.1.

8. Il ricorso di Franco Martinelli.
8.1. Con il primo motivo – denunciando plurime violazioni di norme di
diritto [d.Lgs. 471/97, artt. 5 e 8; d.P.R. 322/98, artt. da 1 a 8; cod.
civ. artt. da 2706 a 2709] – il contribuente rileva che la dichiarazione
(UNICO 2004 per l’anno 2003) oggetto degli addebiti contestati alla
contribuente era rimasta pacificamente priva di sottoscrizione ed era,
dunque, affetta da nullità, atteso che, per legge, gli intermediari,
incaricati delle trasmissione, sono tenuti a rilasciare al dichiarante, tra
l’altro, l’originale della dichiarazione, i cui dati sono stati trasmessi in via
telematica, debitamente sottoscritta dalla parte contribuente unitamente
a copia dell’attestato di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle
entrate.

8.1.1. Il mezzo non è fondato è dovendosi qui richiamare le medesime
argomentazioni svolte sopra sub § 5.1.1.

8.2. Con il secondo, il quarto e il sesto motivo – denunciando
plurimi vizi motivazionali – il contribuente rileva che il giudice d’appello
ha trascurato la piena ed esclusiva assunzione di responsabilità dei fatti

201128981_1+201129994_2.doc 18

7.8. Con il subordinato

e

I

addebitati da parte dei due professionisti depositari della contabilità e
delegati per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali; il che, mancando
ogni sottoscrizione da parte dell’interessato, avrebbe dovuto portare a
negare ogni coinvolgimento, anche meramente concorsuale, del
contribuente nell’accaduto, mancando i requisiti legali della volontarietà
della condotta e della sostanzialità dell’infrazione.

richiamare le medesime argomentazioni svolte sopra sub § 5.2.1.

8.3. Con il terzo motivo –

denunciando violazione dell’arti° L.

212/2000 e dell’art.6, comma 5-bis, d.Lgs. 472/97 – il contribuente
rileva che il giudice d’appello ha trascurato di considerare che l’errore
compiuto dai due professionisti delegati, ha dato luogo a irregolarità di
natura meramente, mancando ogni pregiudizio per il Fisco, sia riguardo
perché, nel valutare come sostanziale l’infrazione, avrebbe affermato
che si trattava di «violazione che avrebbe arrecato pregiudizio all’azione
di controllo», circostanza questa non dedotta nell’atto impositivo sul
quale si era formato il contraddittorio.

8.3.1. Il mezzo non è fondato è dovendosi qui richiamare le medesime
argomentazioni svolte sopra sub § 5.3.1.

8.4. Con il quinto motivo di ricorso, il contribuente denuncia la nullità
della sentenza ex art360 n.4 cod. proc. civ., per violazione dell’art.112
cod. proc. civ.
Lamenta che la sentenza d’appello, valorizzando il pregiudizio all’azione
del controllo del Fisco culpa in eligendo e in vigilando della parte
contribuente, riguardo all’operato dei professionisti incaricati della
trasmissione telematica della dichiarazione IVA, sia caduta in vizi di ultra
ed extra petizione. Infatti, essa avrebbe arbitrariamente modificato i
presupposti di fatto enunciati nell’atto impositivo.

8.5.1. Il mezzo non è fondato è dovendosi qui richiamare le medesime
argomentazioni svolte sopra sub § 7.1.1.

9. Le statuizioni finali.

201128981_1+201129994_2.doc 19

8.2.1. I mezzi, correlati tra loro, non sono fondati dovendosi qui


9.1. Rigettati tutti i ricorsi nei confronti dell’Agenzia contro ricorrente, le
spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della
contribuente e sono liquidate in dispositivo.

9.2. Nessuna pronunzia va adottata, invece, riguardo al Ministero, che,
erroneamente intimato solo da Soc. Studio Carassale e soci, non svolge
attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso di Soc. Studio
Carassale e soci nei confronti del Ministero intimato; rigetta tutti i ricorsi
riuniti nei confronti dell’Agenzia controricorrente; condanna le parti
ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità liquidate, a favore
dell’Agenzia delle entrate, in C 6.500 cadauna, oltre alle spese prenotate
a debito.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2013.

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