Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27711 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 03/11/2020, dep. 03/12/2020), n.27711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11670/2019 proposto da:

Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza San Bernardo n. 101, presso lo studio dell’avvocato

Terracciano Gennaro, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati Tanzarella Giancarlo, Tavormina Valerio, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona dei curatori fallimentari

Dott.ssa P.G., e Dott.ssa B.E.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa Grazioli n. 15,

presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, rappresentato e

difeso dall’avvocato Guzzetti Paolo, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Di

Tolle Marco Luigi, Pilia Adriano, giusta procura in calce al

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente –

e contro

Comune di Campione d’Italia, Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Como, Procura Generale della Repubblica presso la Corte

d’Appello di Milano;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1055/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dell’11 marzo 2019, n. 1132, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato la nullità del decreto del Tribunale di Como del 27 luglio 2018, nonchè della sentenza del medesimo Ufficio in data 27 luglio 2018, n. 92, con i quali era stata rispettivamente dichiarata inammissibile la domanda di concordato in bianco della società, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6 e dichiarato il fallimento della (OMISSIS) s.p.a.; la corte territoriale ha rimesso le parti innanzi al Tribunale di Como, perchè si pronunci sulle domande in questione.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Banca Popolare di Sondrio soc. coop. p.a., in qualità di creditore, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il Fallimento, che propone ricorso incidentale per due motivi, cui, a sua volta, resiste con controricorso la banca.

Ha depositato controricorso anche Casinò Campione d’Italia s.p.a.. Le parti hanno depositato, altresì, le memorie di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi del ricorso principale vanno così riassunti:

1) violazione o falsa applicazione degli artt. 2082,2221 c.c. e L. Fall., art. 1, in quanto la società non esercita in concreto un’attività commerciale e non avrebbe potuto essere ritenuta fallibile;

2) violazione o falsa applicazione degli artt. 2082,2195,2221,2555 c.c. e L. Fall., art. 1, in quanto, se anche non si voglia esaminare la concreta attività svolta, già in astratto la società non potrebbe essere qualificata imprenditore commerciale, difettando del lucro oggettivo, in forza dell’intera regolamentazione che la disciplina, essendo la medesima priva di qualsiasi autonomia di destinazione degli introiti, nè avendo la possibilità di programmare almeno il pareggio del bilancio, in forza del soverchiante potere e ruolo del socio pubblico;

3) violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 2,27 e 35, in relazione alla frase conclusiva della motivazione della sentenza impugnata, laddove essa ha affermato che “Restano assorbite le ulteriori questioni”, qualora l’espressione sia da interpretare nel senso che la società, in subordine, non debba neppure essere ritenuta soggetta, piuttosto, alla procedura amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, e, quindi, ove tale espressione debba avere il valore di un rigetto della domanda relativa.

2. – I motivi del ricorso incidentale del Fallimento deducono:

1) violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 18, per avere la corte del merito ritenuto legittimata la banca a proporre il reclamo;

2) violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 162, avendo la corte territoriale reputato violato il diritto di difesa della società debitrice in virtù della sua mancata audizione.

3. – Ha ritenuto la corte territoriale che:

a) il decreto di inammissibilità della domanda di concordato e la sentenza di fallimento sono entrambi nulli, per omessa audizione del debitore e violazione della L. Fall., artt. 15 e 161, non essendo stata sentita la società debitrice, con violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità dell’intero procedimento;

b) la (OMISSIS) s.p.a. è società fallibile, in quanto imprenditore, non rilevando gli elementi che vengono allegati per escludere tale natura, ossia: l’essere stata la società costituita da un ente territoriale, la specifica autorizzazione legislativa, la determinazione per legge dello scopo sociale, la necessaria appartenenza totalitaria delle azioni al Comune, la certificazione obbligatoria dei bilanci da parte di società di revisione individuata dai Ministri dell’interno e dell’economia, la vigilanza da parte di detti Ministeri, il vincolo di detenzione esclusiva del capitale ad un solo Comune e la deroga alla circolazione delle azioni, l’obbligo di corrispondere al Comune un contributo annuo esente dal prelievo fiscale e dalla imposta sugli spettacoli, la previsione di un contributo sul totale dei proventi, se superiore a dati importi, ad alcune province ed al Ministero dell’interno, ed, infine, la possibilità che detta casa di gioco sia gestita elusivamente dalla (OMISSIS) s.p.a..

4. – Ciò posto, il ricorso principale è inammissibile, in tutti i motivi che propone.

In primo luogo, la ricorrente principale non ha la veste di parte soccombente nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata; in secondo luogo, e ad ulteriore esplicazione di quanto appena detto, essa ricorre per cassazione contro una motivazione della sentenza impugnata, la quale, tuttavia, non ha costituito la ratio decidendi della stessa, ma una mera motivazione ad abundantiam, come tale integrante un mero obiter dictum.

L’esigenza di rispettare il procedimento dettato dalla legge fallimentare con riguardo alle misure vuoi del concordato preventivo, vuoi del fallimento, sussisteva in ogni caso, secondo il decisum della corte territoriale, in quanto, una volta assunta la decisione processuale in discorso, solo all’esito del procedimento regolarmente svolto – tale non avendolo ritenuto la corte d’appello, onde essa ha rimesso le parti in primo grado – si sarebbe potuta valutare, nella tesi della corte del merito, l’intera vicenda, ivi compresa l’eventuale non soggezione a fallimento della società de qua.

Da ciò deriva che ogni considerazione di merito, svolta dalla sentenza ora impugnata, è ultronea; e ciò, si noti, indipendentemente dalla scelta, operata dalla corte del merito, di svolgerla ugualmente, pur quanto il suo potere decisorio era stato ormai consumato, e senza che neppure rilevi se, graficamente, la motivazione sulla nullità del procedimento concorsuale sia esposta dopo quella sulla fallibilità del soggetto, posto che l’ordine delle questioni si pone sul piano logico-giuridico, non grafico.

Quanto esposto vale per i primi due motivi, che attaccano una motivazione esistente, ma priva di valore giuridico, per quanto appena osservato; e vale, altresì, per il terzo motivo, che censura una parte della sentenza priva espressamente di portata decisoria, avendo ivi la corte del merito pronunciato (correttamente) una declaratoria di assorbimento.

Deve, in conclusione, farsi applicazione del diffuso e condiviso principio, secondo cui allorchè il giudice, dopo avere operato una pronuncia definitoria della lite innanzi a sè, abbia, poi, erroneamente pronunciato anche su tutte o alcune delle questioni di merito, si tratta, in tale seconda parte, di una motivazione ad abundantiam resa da un giudice che ha esaurito la propria potestas iudicandi con l’emissione della prima pronuncia, definitiva della causa dinanzi a sè, onde ogni diversa statuizione non ha nè l’effetto del giudicato, nè è passibile di impugnazione, nè genera tale onere, nè esprime un principio di diritto massimabile, in quanto integra un obiter e non una ratio decidendi.

In tali casi, dunque, il motivo è inammissibile, per essere esso rivolto avverso una parte della motivazione che è priva di effetti giuridici.

Invero, qualora il giudice, che abbia definito il giudizio sotto un profilo di rito, così spogliandosi della potestas iudicandi sul merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (si veda, per tutte, Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840; e, nello stesso senso, e multis, Cass. 17 gennaio 2019, n. 1093; 17 ottobre 2019, n. 26296; 26 gennaio 2018, n. 2037; 27 dicembre 2017, n. 30951, in motivazione; 20 agosto 2015, n. 17004; 19 dicembre 2014, n. 27049; 22 ottobre 2014, n. 22380; sez. un., 30 ottobre 2013, n. 24469; sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110; Cass. 27 settembre 2011, n. 19754).

5. – Il ricorso incidentale diviene, pertanto, inefficace, non rispettando esso i termini idonei a renderlo qualificabile come ricorso tempestivo, secondo il principio per cui il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, è inefficace, qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2, di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (cfr., fra le altre, Cass. 29 ottobre 2019, n. 27616; 21 maggio 2019, n. 13587; 14 marzo 2018, n. 6156; 26 marzo 2015, n. 6077).

6. – Le spese vengono interamente compensate per la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

 

 

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