Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27710 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27710 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 22743-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
LONGHITANO VINCENZO, in proprio e quale legale rappresentante della
S.L.S. Agriserre società semplice di Longhitano Nunziato, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA della GIULIANA 66 presso lo studio
dell’AVV.PIETRO PATERNO’ RADDUSA che lo rappresenta e difende
disgiuntamente e unitamente all’AVV.PIERGIORGIO FINOCCHIARO per
procura a margine del controricorso.
– controricorrenti avverso la sentenza n.3468/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della :: ■ ICITTA-Sezione anitaccara di CATANIA, depositata il
6/8/2015;

Data pubblicazione: 21/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
28/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatti di causa
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di Vincenzo
Longhitano, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della S.L.S. Agriserre
società semplice di Longhitano Nunziato, di atto di irrogazione di sanzioni, la

rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di
primo grado favorevole a parte contribuente, rilevando che la stessa Commissione
regionale, con diversa sentenza, aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a
carico della Società semplice di Longhitano Nunziato & C.
Avverso la sentenza ricorre, affidandosi ad unico motivo, l’Agenzia delle
Entrate.
Resiste con controricorso Vincenzo Longhitano, in proprio e nella qualità
di legale rappresentante della Società semplice.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. e stata fissata l’adunanza della
Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato,
come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della
presente motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione
1.Vanno, preliminarmente, disattese le eccezioni preliminari svolte nel
controricorso. Ed invero, in ordine alla dedotta mancanza di potere di
rappresentanza ed assistenza dell’Avvocatura dello Stato è sufficiente richiamare la
sentenza n. 22434 del 04/11/2016 di questa Corte secondo cui <>.

Ric. 2016 n.22743 sez. MT – ud. 28-09-2017
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Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-sezione distaccata di Catania,

2.Egualmente infondata la seconda eccezione, con la quale si deduce
l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.384 ter c.p.c., atteso che tale
norma prevede l’inammissibilità del ricorso in cassazione proposto ai sensi del n.5,
I comma, dell’art.360 c.p.c., laddove oggi viene dedotto un vizio del
procedimento e della sentenza.
3.Con unico motivo — rubricato piola:zione eia/sci applicdzione delart.112 c4).c.,

relaione all’art.360 n.4 t:p.t: – la ricorrente lamenta che il giudice di appello non
avrebbe considerato i propri rilievi sulla legittimità dell’avviso di accertamento,
limitando a determinare il proprio convincimento sulla base della decisione relativa
all’accertamento favorevole alla Società, non tenendo, peraltro conto della
circostanza, da essa evidenziata, che tale pronuncia era stata gravata da ricorso per
cassazione.
3.1. La censura è inammissibile. Costituisce, invero, orientamento
consolidato di questa Corte che <> (cfr,Cass
n.20311/2011; n.21612/2013; n.17956/15).
3.2. Nel caso in specie, nel silenzio sul punto del ricorso il quale non
individua uno specifico motivo di appello sul quale la sentenza non si sarebbe
pronunciata quanto piuttosto le argomentazioni difensive svolte a sostegno
dell’impugnazione, la sentenza impugnata ha provveduto sulla domanda (rectie
motivo di appello).
3.3.Né la sentenza appare nulla, per carenza di motivazione, alla luce dei
principi sanciti da questa Corte a Sezioni Unite con sentenza n.8053/2014, avendo

il Giudice di appello argomentato la sua decisione. La C.T.R. tra l’altro aveva ben
presente che la sentenza richiamata era stata gravata di ricorso per cassazione (v.il

Ric. 2016 n.22743 sez. MT – ud. 28-09-2017
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nonché all’occorren.za degli articoli 36 del d./gs. n.5461 1992 e 132, comma 4, n.4 c.p.c. in

primo capoverso dei “Motivi della decisione”) onde l’irrilevanza di tale pronuncia a
costituire giudicato avrebbe dovuto essere fatta valere quale violazione di legge.
4.Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna dell’Agenzia
delle entrate, soccombente, alla refusione in favore del controricorrente delle spese
processuali liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore del controricorrente delle
spese processuali che liquida in complessivi euro 2.100,00 oltre rimborso forfetario
nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dichiara il ricorso inammissibile.

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