Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27710 del 11/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27710 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 17052-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2078

contro

COLLI COSTR. DI GIUSEPPE DELLI COLLI SAS;
– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2007 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 10/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 11/12/2013

udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che ha
chiesto il rinvio a nuovo ruolo e deposita stampa
dell’ordine dei Commercialisti di Napoli che attesta

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
raccoglimento per quanto di ragione nel merito del
ricorso.

il domicilio di studio di D’Ausilio Antonio;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell’utilizzo -da parte della Colli Costruzioni sas- dell’agevolazione prevista dall’art. 8 L 388/2000
nel periodo in cui la stessa —per effetto del d.l. 253/2002- era stata sospesa, l’Agenzia delle Entrate di
Napoli 2 emetteva nei confronti della detta società awiso di recupero del credito d’imposta indebitamente
utilizzato.

Con sentenza depositata il 10-5-2007 la CTR Campania rigettava l’appello dell’Ufficio; in particolare la CTR
sosteneva che il comportamento dell’Ufficio aveva violato l’art. 3, comma 1, L. 212/2000 (statuto del
contribuente), in quanto l’atto non era stato emesso sulla base di una previsione normativa; la
sospensione, invero, era stata disposta con il d.l. 253/2002, pubblicato sulla G.U. del 13-11-2002, non
convertito in legge, ed il contribuente aveva posto in essere la compensazione nello stesso giorno in cui era
awenuta la pubblicazione; la CTR rilevava, inoltre, che “essendo la norma del recupero non convertita in
legge, ma sanata con l’art. 62 L. 289/2002, il recupero era stato attuato in virtù della norma non ancora
sanata dalla L. 289/2002”.
Awerso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a quattro motivi; la società
non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 4 cpc- motivazione perplessa e violazione dell’art.
132 n. 4 cpc, rilevava che, in ordine alla violazione dell’art. 3, comma 1, statuto contribuente, la
precisazione della CTP sul fatto dell’awenuta pubblicazione del d.l. 253/2002 nello stesso giorno (13-112002) in cui il contribuente aveva operato la compensazione, poneva il dubbio se la CTR avesse
(erroneamente) ritenuto, in base all’art. 3, comma 1, primo periodo, il detto d.l. irretroattivo “ad horas” o
avesse fatto riferimento al secondo periodo dell’art. 3, comma 1°, secondo cui “relativamente ai tributi
periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono”.
Con il secondo motivo l’Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, L
212/2000 in relazione all’art. 2 d.L. 253/2002, rilevava che, ove la CTR avesse voluto fare riferimento al
primo periodo, non vi era alcuna retroattività, atteso che la compensazione era stata disposta dopo
l’entrata in vigore del detto di., vigente dal momento immediatamente successivo allo scadere della
mezzanotte del giorno anteriore alla pubblicazione, e quindi applicabile agli atti compiuti lo stesso giorno
della pubblicazione, a prescindere dalla posteriorità dell’ora di pubblicazione

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La CTP di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla società awerso detto awiso.

Con il terzo motivo l’Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, L. 212/2000 in
relazione all’art. 2 d.L. 253/2002, rilevava che, ove la CTR avesse voluto fare riferimento al secondo
periodo, siffatta applicazione era erronea in quanto la disposizione del secondo periodo si applicava solo ai
tributi aventi carattere ordinario e periodico, e non quindi alle ipotesi, quale quella di specie, di recupero
del credito di imposta nel Mezzogiorno, di carattere straordinario e in alcun modo modificativa delle regole
di ordinario prelievo tributario.

289/2002, rilevava che la CTR, nel ritenere invalido l’atto di recupero del credito di imposta perché fondato
sull’art. 2 del D.L. 253/2002, non convertito in legge, non aveva considerato che l’ad 62 della I. 289/2002
aveva mantenuto la validità degli atti e dei provvedimenti adottati in esecuzione dell’art. 2 D.L. 253/2002
ed aveva fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla sua base.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono fondati.
In seguito ad esame complessivo della motivazione della gravata sentenza, non contenente alcun
riferimento né alla periodicità o meno del tributo in questione né a periodi di imposta (e, quindi, alla
irretroattività di cui all’art. 3, comma 1, seconda parte, statuto contribuente), si ritiene che la CTR abbia
ritenuto illegittimo il recupero in questione in quanto non fondato su alcuna disposizione; ciò sia in quanto,
secondo la CTR, il recupero medesimo si basava sulla sospensione disposta dall’art. 2 del d.l. 253/2002,
non convertito però in legge, sia in quanto (comunque) il credito di imposta in compensazione era stato
utilizzato lo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del d.l. che sospendeva l’applicazione
del detto beneficio, e quindi quando ancora non era in vigore il detto d.I.., con conseguente violazione
dell’art. 3, comma 1, prima parte, statuto contribuente
Entrambe le argomentazioni sono erronee.
In ordine alla prima, non v’è ragione di discostarsi dal principio già espresso da questa Corte, secondo cui
“l’art. 62, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha disposto l’abrogazione degli articoli 1 e 2
del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, prima della scadenza dei termini per la conversione in legge,
facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici già sorti, ha soltanto impedito la protrazione
dell’efficacia prowisoria delle predette disposizioni fino al termine naturale della mancata conversione in
legge, senza alcuna applicazione retroattiva di disposizioni tributarie, vietata dall’art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212; ne consegue che, in base alla clausola di salvezza degli effetti prodottisi nel vigore del
decreto-legge non convertito, legittimamente l’Amministrazione finanziaria prowede al recupero del
credito di imposta utilizzato dal contribuente in compensazione, nonostante la sospensione della fruizion
disposta con il citato di. n. 253 del 2002″(Cass. 24251/2011).

Con il quarto motivo l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 62, comma 7, L

In ordine alla seconda non v’è dubbio che, nel momento in cui il cui con il detto di. è stata prevista l’entrata
in vigore dello stesso nel giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, siffatta vigenza è collegata
appunto con il giorno della pubblicazione (e, quindi, dal primo minuto del detto giorno) e prescinde
pertanto totalmente dall’ora della pubblicazione del d.l. sulla Gazzetta Ufficiale (in senso conforme: Cass.
21717/09).
In conclusione, pertanto, il ricorso va accolto; per l’effetto, va cassata l’Impugnata sentenza e decidendo

introduttivo.
In considerazione della specificità della vicenda in esame (compensazione disposta lo stesso giorno della
sospensione), si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
C deciso in Rom in data 13 giugno 2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 cpc, va rigettato il ricorso

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