Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27710 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. I, 03/12/2020, (ud. 03/11/2020, dep. 03/12/2020), n.27710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27085/2018 proposto da:

Fallimento del Dott. S.M., titolare dell’omonima ditta

individuale Farmacia Dott. M.S., in persona della curatrice

avv. P.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia

n. 6, presso lo studio dell’avvocato Acquarelli Pierluigi,

rappresentato e difeso dall’avvocato Sofia Francesco, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell’avvocato Napoli Francesco,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Italfondiario S.p.a., nella qualità di procuratrice di SIENA NPL

2018 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 19, presso lo

studio dell’avvocato Napoli Francesco, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALMI, del 05/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto dal fallimento ricorso, sulla base di un unico motivo, avverso il decreto del Tribunale di Palmi del 5 luglio 2018, n. 1957, che ha accolto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento Dott. S.M., ammettendo il credito di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nella misura di Euro 355.158,36, derivante da un contratto di mutuo fondiario e da un saldo passivo di conto corrente, e compensando le spese del giudizio.

Resistono con distinti controricorsi la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ed Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Siena NPL 2018 s.r.l..

La banca controricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 1362,1370,1371 c.c. e art. 1815 c.c., comma 2, art. 644 c.p., L. n. 108 del 1996, art. 2, per non avere il tribunale ritenuto usurarie le condizioni economiche del contratto di mutuo fondiario e la conseguente piena gratuità del medesimo, con esclusione del credito dal passivo fallimentare.

Infatti, la legge antiusura mira all’inclusione di qualsiasi elemento nel t.e.g., ivi compresa la penale per l’estinzione anticipata del mutuo; nè rileva che il Dott. D., consulente tecnico d’ufficio del tribunale, abbia ritenuto non superato il tasso soglia pur volendo calcolare tale penale nel t.e.g., avendo il c.t.u. errato, secondo il ricorrente, nell’interpretare l’art. 7 del contratto di mutuo, secondo cui “in caso di anticipata estinzione del finanziamento richiesta dalla “Parte finanziata”, quest’ultima corrisponderà alla “Banca” il compenso di 1% del capitale restituito anticipatamente”: clausola che deve essere interpretata nel senso che, non essendo predeterminato il tempo dell’esercizio di tale facoltà, ai fini del calcolo antiusura occorre ipotizzare il recesso immediato, nello stesso giorno di stipula, criterio che avrebbe condotto all’esatto calcolo di un t.e.g. pattuito pari al 520,365%, sopra il tasso soglia.

2. – Il decreto impugnato ha deciso, per quanto attiene al contratto di mutuo fondiario, che:

a) il perito del giudice delegato ed il consulente tecnico d’ufficio, incaricato dal tribunale in sede di opposizione, hanno entrambi incluso la penale per l’estinzione anticipata del rapporto nel calcolo del t.e.g., a ciò indotti dai quesiti formulati in sede di conferimento dell’incarico: ma si tratta di un criterio errato, dovendo necessariamente t.e.g. e t.e.g.m. fondarsi su dati omogenei, e non includendo il secondo, nei decreti ministeriali emessi sulla base delle rilevazioni periodiche della Banca d’Italia, anche la voce predetta;

b) la c.t.u. espletata ha, comunque, ritenuto non superato il tasso usurario, pur includendo nel t.e.g. la clausola di estinzione anticipata.

Ha concluso nel senso che il credito vantato dalla banca ha diritto di ammissione al passivo fallimentare.

3. – Ciò posto, il motivo proposto si palesa inammissibile, sotto tutti i profili che propone.

In primo luogo, il motivo è inammissibile, in quanto privo di autosufficienza nella parte in cui contesta l’accertamento in fatto, deducendo un errore del consulente tecnico d’ufficio e del giudice nell’applicazione della clausola contrattuale, che prevede il compenso per l’anticipata risoluzione: invero, il ricorrente non ha neanche precisato se il tema qui prospettato, di cui il tribunale non si è occupato, sia stato dibattuto in sede di merito.

Inoltre, inammissibile è il motivo, laddove pretende di dimostrare il superamento del tasso soglia, interpretando in tesi l’art. 7 del contratto di mutuo in maniera diversa da quanto ritenuto dal tribunale – in conformità al consulente tecnico d’ufficio – e sostenendo che il calcolo della penale, prevista in contratto nella misura di un “compenso di 1% del capitale restituito anticipatamente”, vada operato ipotizzando una restituzione operata il giorno stesso della stipula: con il conteggio del t.e.g. nella misura abnorme – tale da palesare, di per sè, il vizio del criterio di calcolo sotteso – del 520,365%.

Costituisce consolidato principio che la parte, la quale con il ricorso per cassazione intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (e multis, Cass. 1 marzo 2019, n. 6156, non massimata; e già, fra le altre, Cass. n. 28319/2017; Cass. n. 16987/2018).

Ancora più radicalmente, il motivo è inammissibile per carenza di interesse, avendo il decreto impugnato esposto come, sulla base delle consulenze svolte, in nessun caso è stato superato il tasso usurario, pur ove venga inclusa nel t.e.g. – tesi, peraltro, confutata dal tribunale – la clausola di estinzione anticipata.

Ciò assorbe ogni considerazione sulla questione teorica, che diviene irrilevante ai fini del thema decidendum, sulla necessità di calcolo della voce esposta nel t.e.g..

4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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