Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2771 del 06/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 06/02/2020), n.2771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29728-201.8 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCO PILIA;

– ricorrente –

contro

CACIP CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI, in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato LORETO ANTONELLO

CHIOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI USAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 583/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto della domanda proposta da F.G. nei confronti del CACIP, Consorzio industriale provinciale di Cagliari, intesa a ottenere il riconoscimento dell’usucapione di terreni siti nel Comune di Assemini.

La corte di merito, dopo avere richiamato i principi in materia di usucapione, ha rigettato l’appello, in base al rilievo, operato sulla base dell’esame delle deposizioni testimoniali e delle altre risultanze istruttorie, che l’attore non aveva dato la prova nè della identità, nè della estensione dei terreni oggetto del preteso possesso, mancando inoltre la prova dell’animus possidendi.

Per la cassazione della sentenza F.G. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, cui il Cacip ha resistito con controricorso.

Il primo motivo è così rubricato: “omessa pronuncia sul motivo d’appello “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla delimitazione dei confini dei terreni posseduti da F.G.” (…1, con il conseguente error in procedendo e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e comunque per essersi la sentenza pronunciata sullo stesso motivo di appello con motivazione solo “apparente” e “perplessa ed obiettivamente contraddittoria”, con il conseguente error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e in ogni caso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di usucapione e di ripartizione del relativo onere della prova (artt. 1165,1141,1144,1158 e ss., 2697 c.c., ed art. 115 c.p.c.), col conseguente error in indicando in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

Il secondo motivo è così rubricato: “omessa pronuncia sul motivo d’appello “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione al corpus e all’animus rem sibi habendi del F.G., tenuto conto del principio di presunzione di possesso ex art. 1141 c.c., valevole anche rispetto chi coltiva e/o utilizza per pascolo i fondi” (…), con il conseguente error in procedendo e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e comunque per essersi la sentenza pronunciata sullo stesso motivo di appello con motivazione solo “apparente” e “perplessa ed obiettivamente contraddittoria”, con il conseguente error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e in ogni caso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di usucapione e di ripartizione del relativo onere della prova (artt. 1165,1141,1144,1158 ss., 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.), col conseguente error in indicando in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

Il terzo motivo è così rubricato: “omessa pronuncia sul motivo d’appello “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione all’esercizio del diritto di proprietà da parte del CASIC sui terreni per cui è causa, anche alla luce del principio di presunzione di possesso ex art. 1141 c.c., valevole anche rispetto chi coltiva e/o utilizza per pascolo i fondi” (…), con il conseguente error in procedendo e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e comunque per essersi la sentenza pronunciata sullo stesso motivo di appello con motivazione solo “apparente” e “perplessa ed obiettivamente contraddittoria”, con il conseguente error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e in ogni caso per violazione e falsa applicazione di nonne di diritto in materia di usucapione e di ripartizione del relativo onere della prova (artt. 1165,1141,1144,1158 ss., 2697 c.c. ed art. 115 c.p.c.), col conseguente error in indicando in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.”.

Il quarto motivo è così rubricato: “omessa pronuncia sul motivo d’appello “insufficiente e contraddittoria motivazione circa gli atti di tolleranza del Casic nei confronti del F., la cui prova grava sull’appellato anche alla luce del principio di presunzione di possesso ex art. 1141 c.c., valevole anche rispetto chi coltiva e/o utilizza per pascolo i fondi” (…1, con il conseguente error in procedendo e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e comunque per essersi la sentenza pronunciata sullo stesso motivo di appello con motivazione solo “apparente” e “perplessa ed obiettivamente contraddittoria”, con il conseguente error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e in ogni caso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di usucapione e di ripartizione del relativo onere della prova (artt. 1165,1141,1144,1158 ss., 2697 c.c. ed art. 115 c.p.c.), col conseguente error in indicando in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

Il quinto motivo è così rubricato: “omessa pronuncia sul motivo d’appello “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie in relazione al corpus e all’animus rem sibi habendi del F.G., tenuto conto del principio di presunzione di possesso ex art. 1141 c.c., valevole anche rispetto chi coltiva e/o utilizza per pascolo i fondi” (…1, con il conseguente error in procedendo e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e comunque per essersi la sentenza pronunciata sullo stesso motivo di appello con motivazione solo “apparente” e “perplessa ed obiettivamente contraddittoria”, con il conseguente error in procedendo in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e in ogni caso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di usucapione e di ripartizione del relativo onere della prova (artt. 1165,1141,1144,1158 ss., 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.), col conseguente error in indicando in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380 – bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Le parti hanno depositato memorie.

I primi tre motivi, con rubrica speculare, denunciano innanzitutto l’omesso esame dei motivi d’appello con i quali l’attuale ricorrente aveva denunciato la sentenza di primo grado per l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie “in relazione all’esatta individuazione dei confini posseduti da F.G.” (primo motivo del presente ricorso); “in relazione al corpus e all’animus rem sibi habendi, tenuto conto del principio di presunzione del possesso ex art. 1141, valevole anche rispetto a chi coltiva e/o utilizza per il pascolo i fondi” (secondo motivo); “in relazione all’esercizio del diritto di proprietà da parte del Casic sui terreni per cui è causa anche alla luce del principio di presunzione del possesso ex art. 1141, valevole anche rispetto a chi coltiva e/o utilizza per il pascolo i fondi” (terzo motivo).

Il quarto motivo denuncia l’omesso esame del motivo d’appello con il quale l’attuale ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado “per insufficiente e contraddittoria motivazione circa gli atti di tolleranza del CASIC nei confronti del F., la cui prova grava sull’appellato anche alla luce del principio di presunzione del possesso ex art. 1141, valevole anche rispetto a chi coltiva e/o utilizza per il pascolo i fondi”.

Il quinto motivo censura ancora una volta l’omesso esame delle risultanze istruttorie “in relazione al corpus e all’animus rem sibi habendi, tenuto conto del principio di presunzione del possesso ex art. 1141, valevole anche rispetto a chi coltiva e/o utilizza per il pascolo i fondi”.

Con gli stessi motivi si denuncia inoltre che la corte di merito avrebbe comunque pronunciato sulle censure con motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente contraddittoria.

Sempre in riferimento ai medesimi profili la decisione è ancora censurata per violazione di norme in materia di usucapione e di ripartizione dell’onere della prova.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

Ed invero la corte di merito, dopo avere richiamato i principi in tema di usucapione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento, è passato all’esame delle deposizioni testimoniali dei signori P., C. e S. (introdotti dall’attore odierno ricorrente).

Secondo la ricostruzione della corte i testimoni, “pur confermando di aver visto fin dagli anni 80 il F. utilizzare il terreno per il pascolo dei propri ovini e per la coltivazione, non solo non hanno confermato l’estensione del fondo indicato in citazione (circa 150 ettari di terreno in Comune di Assemini n.d.r.), ora indicando una estensione di circa 100 ettari ora indicando una estensione di circa 130 ettari, ma non sono stati in grado neppure di dare la esatta individuazione degli stessi, contraddicendosi, tra loro, anche in riferimento alla individuazione dei confini; nel particolare il sig. C.T. nella sua deposizione individua quale “punto centrale” dei terreni oggetto di causa l’area su cui insistono i caseggiati nei quali sono allocati mungitrice e macchinari per l’esercizio dell’attività agropastorale del F.; orbene atteso che l’attore non fa menzione di alcun fabbricato o caseggiato, ma solo di terreni è da desumere che l’area a cu si sia riferito tale teste sia ben altra rispetto a quella per cui è causa”.

La corte prosegue rilevando che “dall’esame delle deposizioni testimoniali rese dai testi introdotti dal convenuto Consorzio che parte del terreno risulta essere stato interessato dai lavori di realizzazione dell’equalizzatore iniziati nel 1986 ed ancora in corso al momento della loro deposizione (udienza del 17/07/2014 teste I.M.) e che il CACIP si è sempre occupato delle opere di decespugliamento e dell’eliminazione delle sterpaglie in tutto l’agglomerato di (OMISSIS) e della zona di pertinenza dell’area di mobilità consortile (teste M.N. alla udienza del 15/01/2015). Vanno altresì evidenziate le contraddittorie affermazioni reste dai testi introdotti dall’attore in riferimento all’eccepita realizzazione da parte del F. della recinzione dell’intero fondo: il teste P. (udienza del 03.03.2011) ha affermato che si era provveduto a recintare circa 130 ettari di terreno; il teste L. ha invece dichiarato che gli ettari di terreno recintati erano solo 50 ed infine il teste C. ha dichiarato che il fondo era stato recintato dal F. solo in alcuni tratti senza però essere in grado di indicare quali tratti e per quale superficie. Infine dalla lettura dei documenti prodotti dal convenuto CASIC emerge che l’appellante, esercente attività agropastorale su terreni confinanti a quelli del CASIC, ha più volte proceduto a sconfinare con il proprio gregge (racc.te del 5.10.2006, 15.01.2007 in fascicolo appellato doc. n. ro 3 e 4) ed ancora che in data 9.11.2006 tale F.F. procedeva a chiedere al CASIC l’utilizzo di parte dei terreni oggetto di causa in comodato gratuito per le proprie attività agropastorali”.

Così identificate le ragioni del decidere emerge con chiarezza che la corte di merito non ha affatto omesso l’esame dei motivi d’appello richiamarti nei motivi del presente ricorso, ma ha preso univoca posizione su di essi, negando innanzitutto che fosse stata data la prova della identità dei terreni posseduti. In aggiunta a tale considerazione essa ha riconosciuto che gli esiti dell’istruzione comprovavano l’esistenza di atti di esercizio del diritto da parte del CASIC, materiali e giuridici. Si rileva al riguardo che la richiesta proveniente dal terzo F.F. è stata considerata dalla corte quale ulteriore elemento di conferma del persistente potere sulla cosa da parte del proprietario.

Nello stesso tempo le ragioni poste a fondamento del rigetto dell’appello non sono niente affatto perplesse o contraddittorie, nè rilevano anomalie motivazionali rilevanti nel senso chiarito dalla Sezioni Unite di Suprema Corte (Cass., S.U., n. 8053/2014).

Si rileva ancora, in relazione alle censure formulate dal ricorrente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che nella sentenza impugnata non si legge alcuna affermazione in contrasto con le norme in materia di possesso e di usucapione richiamate nei motivi di ricorso. Nemmeno emerge alcuna violazione in materia di riparto dell’onere probatorio.

Ed invero la corte di merito non ha negato l’operatività della presunzione di possesso in chi esercita il potere di fatto, ma, da un lato, ha negato che fosse stata data la prova del potere di fatto esercitato specificamente sui terreni oggetto, dall’altro ha riconosciuto che il CACIP aveva dato prova di atti di esercizio del diritto da parte del proprietario.

Del resto è principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che l’applicazione di una norma a una fattispecie concreta ricostruita dal provvedimento impugnato in modo erroneo o carente non ridonda necessariamente in violazione di quella stessa norma, ma può anche costituire espressione di un giudizio di merito la cui censura, in sede di legittimità, è possibile, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnata in modo evidente dal fatto che solo quest’ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 15499/2004).

A sua volta la valutazione delle risultanze di causa è censurabile in cassazione nei limiti attualmente stabiliti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (Cass., S.U., n. 8053/2014).

Al contrario la ricorrente non denuncia un omesso esame di uno o più fatti, dirigendosi la censura, in termini generici e globali, contro la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito.

Si deve aggiungere che il motivo di ricorso di ricorso di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. sarebbe comunque inammissibile ex art. 348 – ter c.p.c., comma 5, applicabile ratione tempore (il giudizio d’appello è stato introdotto nel 2016).

Il ricorso, pertanto, va rigettato, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro, 200,00 e agli accessori di legge; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2020

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