Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2771 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 05/02/2021), n.2771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25957-2018 proposto da:

ALEXANDR PALME DI M.L. & C, SAS, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO FUSILLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE CHIANCIANO TERME, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata

e difesa dagli avvocati LAURA PUGI, GIOVANNI MUGNAINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 400/2018 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 400/18, depositata il 22 febbraio 2018, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha accolto l’appello del Comune di Chianciano Terme e, così, integralmente riformato la pronuncia di prime cure che, per suo conto, aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il diniego di rimborso dell’Ici versata per il periodo di imposta 2009;

– il giudice del gravame ha rilevato, in sintesi, che le variazioni della rendita catastale conseguivano, nella fattispecie, da errori di classamento riconducibili allo stesso contribuente, – che, nel 2012, aveva denunciato dette variazioni con procedura cd. Docfa, – così che la nuova rendita catastale non poteva che decorrere da detta denuncia di variazione (divenuta definitiva), senza perciò attingere il periodo di imposta (2009) oggetto di contestazione;

2. – Alexander Palme, di M.L. & C., S.a.s. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– il Comune di Chianciano Terme resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, deducendo, in sintesi, che, – a fronte del decisum di prime cure incentrato, in quanto tale, sull’accertamento relativo all’erroneità del pregresso classamento del complesso immobiliare, piuttosto che sulla imputabilità soggettiva dell’errore, – il giudice del gravame aveva rilevato (di ufficio) la riconducibilità al contribuente di detti errori di classamento, così pronunciando (anche) su questione non devoluta col corrispondente motivo di appello svolto da controparte;

– il secondo motivo espone la denuncia di violazione dell’art. 324 c.p.c., e dell’art. 2909 c.c., assumendo la ricorrente che, – in ragione dell’obiettivo contenuto del motivo di appello incentrato sul difetto di retroattività del nuovo classamento, qual conseguente alla mancanza di un’annotazione in catasto di una siffatta retroattività, – il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la formazione del giudicato interno quanto agli accertamenti (non contestati) operati dal primo giudice in ordine all’imputabilità all’Ufficio degli errori del classamento originario ed alla loro correzione con la procedura di variazione catastale attivata da essa esponente;

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, ed alla L. n. 342 del 2000, art. 74, sull’assunto che, – avuto riguardo all’imputabilità all’Ufficio del previgente (erroneo) classamento, – al nuovo classamento avrebbe dovuto riconoscersi efficacia retroattiva;

2. – i primi due motivi di ricorso, – che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi, – sono inammissibili;

2.1 – per vero va, in effetti, rilevato che i due motivi difettano di autosufficienza quanto, in particolare, al decisum del giudice di primo grado, – contenuto decisorio, questo, che la parte riassume, senza trascrivere, – ed allo stesso atto di gravame definito con l’impugnata sentenza, – atto, questo, anch’esso riportato solo parzialmente e che, per vero, nella parte trascritta pur (espressamente) allude ad una distinzione (qual riconducibile ad un atto di prassi dell’amministrazione: circolare n. 11/2005) sulla “efficacia temporale delle variazioni di classamento catastale operate d’ufficio o in seguito alla presentazione di apposite istanze di parte” -;

2.2 – per di più, va soggiunto, il giudice del gravame ha espressamente rilevato, – nell’esposizione sia dei fatti di causa che delle ragioni della decisione, – che la contribuente aveva operato la modifica del classamento con “denunce di variazione” presentate secondo la procedura cd. Docfa (D.M. 19 aprile 1994, n. 701) e che, in relazione a tanto, la nuova rendita catastale non poteva che decorrere da detta denuncia di variazione (una volta divenuta definitiva); dati, questi, di giudizio evidentemente offerti dalle parti (v. lo stesso odierno ricorso, fol. 3) a fronte dei quali il decisum non può che atteggiarsi in termini di qualificazione giuridica di quegli stessi elementi fattuali, la denunciata violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, (sentenza cd. della terza via) potendosi prospettare quando la quaestio facti rilevante sia stata officiosamente rilevata e risolta senza alcun contributo delle parti stesse, non anche quando il giudice pronunci sull’eccezione sollevata da una delle parti sulla base dei fatti oggettivi dedotti, individuando, nell’ambito del principio iura novit curia, le norme disciplinatrici della fattispecie;

3. – il terzo motivo è, poi, destituito di fondamento;

3.1 – in tema di determinazione della base imponibile ICI, per i fabbricati iscritti in catasto, la Corte ha avuto modo di precisare che:

– le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorchè sollecitate all’ufficio dal contribuente, conseguendo all’originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta messa in atti), ricavabile dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al primo gennaio dell’anno di imposizione (Cass., 7 settembre 2004, n. 18023 cui adde Cass., 30 luglio 2010, n. 17863; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20854);

– detta regola generale non si applica, però, al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l’attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell’originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo (Cass., 29 settembre 2005, n. 19066 cui adde, ex plurimis, Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 31 luglio 2015, n. 16241; Cass., 5 maggio 2010, n. 10815; Cass., 30 dicembre 2009, n. 27906); laddove la riconducibilità dell’errore di fatto all’Ufficio deve risultare “evidente ed incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio” (Cass., 20 marzo 2019, n. 7745; Cass., 28 agosto 2017, n. 20463; Cass., 18 febbraio 2015, n. 3168; Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018);

– le variazioni catastali conseguenti a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, debbono trovare applicazione dalla data della denuncia (Cass., 12 maggio 2017, n. 11844; Cass., 24 luglio 2012, n. 13018); pronunce, queste ultime, che fanno applicazione, poi, dei principi espressi dalla Corte con riferimento alla L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, essendosi rilevata l’utilizzabilità della rendita, – una volta notificata a fini impositivi, – “anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”, ovvero per periodi di imposta anteriori a quello in cui ha avuto luogo la notificazione del provvedimento, purchè successivi alla denuncia di variazione (v. Cass., 11 settembre 2019, n. 22653; Cass., 27 luglio 2012, n. 13443; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20775; v., altresì, Cass. Sez. U., 9 febbraio 2011, n. 3160 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., 6 giugno 2014, n. 12753; Cass., 11 novembre 2011, n. 23600; Cass., 30 settembre 2011, n. 20033);

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Chianciano Terme, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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