Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2771 del 05/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2771 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4712-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FULIN DANIELA;
– intimata avverso la sentenza n. 41/5/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il
13/01/2015;
Data pubblicazione: 05/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
Premesso che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per
impugnando la sentenza della CTR Liguria indicata in epigrafe
che, confermando la decisione di primo grado, ha annullato
l’avviso di liquidazione emesso a carico della contribuente in
relazione alla revoca del beneficio prima casa, avuto riguardo
al carattere di lusso dell’immobile adibito a villa;
Premesso che nessuna difesa scritta ha depositato la parte
intimata;
Premesso che la notifica del ricorso a mezzo posta eseguita
presso persona diversa dal destinatario non è accompagnata
dalla comunicazione di avvenuta notifica e che va, quindi,
disposta la rinnovazione della notifica entro giorno 60 dalla
comunicazione
PQM
Provvede come da parte motiva, rinviando a nuovo ruolo. Si
comunichi.
Così deicso il 20.12.2017 in Roma.
Il P
ente
cassazione, affidato ad un unico motivo, contro Fulin Daniela,