Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2771 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 04/02/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 04/02/2011), n.2771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 9376/2007 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n.

195, presso lo studio dell’Avv. Vacirca Sergio, che lo rappresenta e

difende, anche in via disgiunta, con l’Avv. Bonetto Sergio del foro

di Torino come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NOVARA CALCIO S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott. A.C.;

– intimata –

nonche’ sul ricorso n. 11784/2007 proposto da:

NOVARA CALCIO S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott. A.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Tacito n. 10, presso lo studio dell’Avv. Dante Enrico, che lo

rappresenta, anche in via disgiunta, con l’Avv. Gianni Correnti del

foro di Novara come da procura a margine del controricorso ricorso

incidentale;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

R.F.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n.

1712/06 del 15.11.2006/7.12.2006 nella causa n. 1165 R.G. 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22.12.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Sergio Vacirca per il ricorrente e l’Avv. Enrico Dante

per la controricorrente – ricorrente incidentale;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale di’ Novara con sentenza n. 36 del 2000, in riforma della decisione del Pretore di Novara del 30.03.1995, condannava la S.p.A. NOVARA CALCIO al risarcimento dei danno a favore di R. F. nella misura di L. 300.000.000. La Corte di Cassazione con sentenza n. 85 del 2003 confermava la sentenza di appello.

2. Il R. si rivolgeva nuovamente con rituale ricorso al Tribunale di Novara chiedendo il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetario sull’anzidetto importo di L. 300.000.000, in cui la societa’ riteneva compresi anche gli accessori.

All’esito l’adito Tribunale con sentenza n. 88 del 14.06.2004 accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo a favore del R. l’importo di Euro 11.361,85 per interessi e rivalutazione monetaria per il periodo successivo alla sentenza n. 36 del 2000.

3. Tale ultima decisione, a seguito di appello del R., e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1712 del 2006, la quale ha ritenuto che la somma riconosciuta dal Tribunale fosse omnicomprensiva ed esaustiva anche degli accessori fino alla data della pronuncia.

4. Il R. ricorre per cassazione con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La S.p.A. Novara Calcio resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.

Tale ultimo ricorso e’ stato contrastato dal R. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la medesima sentenza.

2. Con il primo motivo li ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 429 c.p.c., sostenendo che il giudice di appello non ha fatto buongoverno della richiamata norma, nel senso che nel caso di specie, trattandosi di credito di’ lavoro, avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del maggior danno (e quindi degli accessori) di ufficio. Richiama sul punto numerosi precedenti giurisprudenziali.

Il motivo e’ infondato.

La Corte territoriale ha tenuto conto che nella specie si verteva in materia di credito di lavoro, sicche’ non e’ incorsa anella violazione dell’art. 429 c.p.c., tanto e’ vero che ha richiamato la costante giurisprudenza, secondo cui nel credito di lavoro gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una proprieta’ intrinseca ed indissolubile.

Cio’ premesso, la stessa Corte ha condiviso la liquidazione del danno effettuata dal primo giudice come comprensiva anche degli interessi e rivalutazione monetaria fino alla data della pronuncia di primo grado.

2. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 324 c.p.c., e art. 2909 c.c., conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 371 e 346 c.p.c., nonche’ illogica e contradditto-ria motivazione.

In particolare rileva che il giudice di appello ha emesso una decisione in violazione delle prime due norme (art. 324 c.p.c., e art. 2909 c.c.), che disciplinano la cosa giudicata formale e la cosa giudicata in senso sostanziale, per non essersi formato alcun giudicato implicito.

Lo stesso ricorrente aggiunge che la sentenza e’ illogica per avere ritenuto la sussistenza di una “reiezione implicita” delle domande relative ad interessi e rivalutazione, nonostante il silenzio del Tribunale sul punto.

Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce omesso esame di fatto decisivo, per avere il giudice di appello considerato “implicitamente” inclusi nella somma liquidata anche gli interessi e la rivalutazione, confermando la decisione di primo grado, che aveva determinato in maniera equitativa il risarcimento e non aveva effettuato un conteggio delle diverse voci del danno entrate a far parte del computo.

Gli esposti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono privi di pregio e vanno disattesi.

Il ricorrente con l’originario ricorso ha proposto una domanda per interessi e rivalutazione e il giudice di appello (cfr pag. 9 della sentenza) ha ritenuto, come gia’ detto, corretta la statuizione del primo giudice, che aveva effettuato una liquidazione riferita al momento della decisione, comprensiva degli interessi e rivalutazione fino alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado. Lo stesso giudice di appello ha fornito sul punto convincente e logica spiegazione, richiamandosi all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che si ritiene di condividere, circa la possibilita’ da parte del giudice di effettuare una liquidazione equitativa globale in una unica somma, comprendente sia la prestazione principale che quella relativa agli accessori, ove sussistano le condizioni di cui all’art. 1226 c.c., senza la necessita’ di specificazione dei singoli elementi della liquidazione (cfr. Cass. n. 14678 del 2 ottobre 2003; Cass. n. 10089 del 12 ottobre 1998; Cass. n. 2910 del 13 marzo 1995).

3. Da parte sua la societa’ Novara Calcio con il primo motivo del ricorso incidentale lamenta vizio di motivazione su fatto decisivo, riguardante il profilo di ammissibilita’ dell’azione proposta dal R. in primo grado.

Tale censura viene sviluppata nel secondo motivo del ricorso incidentale, con cui la societa’ deduce violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 2909 c.c., nullita’ della sentenza o del procedimento, omessa pronuncia. 11 tutto con riferimento all’improponibilita’ o inammissibilita’ della domanda, che sarebbe stata coperta da giudicato relativo alla rivalutazione ed interessi fino alla sentenza n. 36 del 2000.

Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente perche’ connessi, sono infondati, giacche’ la sentenza di appello ha fornito convincente e logica motivazione sul punto, osservando (pag. 8) che a fronte della statuizione del primo giudice, che aveva ritenuto ammissibile la domanda, nessuna impugnazione era stata proposta dalla societa’.

5. In conclusione entrambi i ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.

Ricorrono giustificate ragioni, stante la reciproca soccombenza, per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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